Cassazione Civile, Ordinanza n. 02467/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Gli eredi di un soggetto deceduto hanno impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso di Irpef trattenuta alla fonte dall'ente pagatore su una somma corrisposta a titolo di indennità di occupazione/espropriazione. Sostenevano che la tassazione non fosse dovuta perché la vicenda espropriativa si era perfezionata prima del 31 dicembre 1988, e quindi prima dell'entrata in vigore del regime fiscale introdotto dalla L. n. 413 del 1991. In appello avevano inoltre dedotto che il ritardo ingiustificato della P.A. nel pagamento dell'indennità avrebbe inciso sul trattamento fiscale, ma la CTR aveva ritenuto tale profilo inammissibile e comunque non provato. Con il ricorso per cassazione hanno censurato: (1) la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello relativo al ritardo della P.A., denunciando violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992; (2) la conferma del diniego di rimborso, sostenendo la violazione della disciplina fiscale sulle plusvalenze da espropriazione e dei principi convenzionali e costituzionali, per non avere la CTR valorizzato il ritardo colpevole di circa 22/30 anni nel pagamento dell'indennità, che avrebbe evitato l'imposizione secondo la giurisprudenza richiamata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura atteneva a un error in procedendo che avrebbe dovuto essere veicolato ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e comunque era privo di specificità/autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano riprodotto né indicato con precisione gli atti e le domande di primo grado necessari a dimostrare la non novità del motivo d'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: pur ribadendo che, in astratto, il ritardo ingiustificato della P.A. nel pagamento può escludere l'imponibilità della plusvalenza, la Corte ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, l'assenza di un ritardo colpevole o ingiustificato dell'Amministrazione, essendo il pagamento avvenuto dopo una lunga definizione giudiziale della quantificazione dovuta; tale accertamento non era stato specificamente censurato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La deduzione di un error in procedendo va incardinata nel corretto vizio di legittimità; la censura proposta con il solo richiamo a violazione di norme sostanziali/procedurali non è ammissibile se il vizio denunciato è riconducibile al n. 4.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione negli atti di causa, senza necessità di trascrizione integrale ma senza generiche affermazioni.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il divieto di nuove domande/eccezioni in appello è valutato con riferimento alle allegazioni e domande già formulate in primo grado.
art. 11, commi 5, 6, 8 e 9, L. 30 dicembre 1991, n. 413
La plusvalenza derivante da indennità corrisposte in procedimenti espropriativi è, in linea generale, imponibile se la percezione avviene dopo l'entrata in vigore della legge; tuttavia il ritardo ingiustificato della P.A. nel pagamento può incidere sull'assoggettamento a imposta.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2
Richiamata dai ricorrenti in relazione al dovere di conclusione del procedimento e al ritardo dell'amministrazione.
artt. 97, 111 e 117 Cost.
Richiamati dai ricorrenti come parametri costituzionali a sostegno della censura sul ritardo amministrativo e sulla tutela del diritto di proprietà in collegamento con la CEDU.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti in collegamento con la ragionevole durata e la tutela convenzionale, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale profilo.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato per sostenere che il ritardo nella corresponsione dell'indennità avrebbe inciso sulla tutela del diritto di proprietà e sul regime fiscale applicabile.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di un error in procedendo deve essere dedotta con il corretto vizio ex art. 360 c.p.c. e accompagnata da un'esposizione specifica e autosufficiente degli atti processuali rilevanti.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede che il loro contenuto sia puntualmente indicato e la loro presenza negli atti di merito sia specificamente segnalata.
- Nel processo tributario la novità di un motivo d'appello va valutata confrontando le domande e allegazioni formulate in primo grado; chi invoca l'erronea declaratoria di inammissibilità deve indicare con precisione il contenuto del ricorso originario e della decisione impugnata.
- In materia di tassazione delle somme corrisposte per espropriazione/occupazione, la regola generale è che la plusvalenza è imponibile se la percezione avviene dopo l'entrata in vigore della disciplina fiscale, indipendentemente dal momento del trasferimento del bene; tuttavia, ove sia provato un ritardo ingiustificato imputabile alla P.A. nel pagamento, tale circostanza può escludere l'imponibilità.
- L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sull'assenza di un ritardo colpevole o ingiustificato della P.A. non può essere superato in cassazione se non mediante specifica e adeguata censura.
- La richiamata disciplina fiscale sulle indennità espropriative non opera automaticamente in modo retroattivo in violazione dei principi convenzionali, dovendosi verificare in concreto il momento della percezione e l'eventuale imputabilità del ritardo amministrativo.
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