Cassazione Penale, Ordinanza n. 16179/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non sindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sulla mancata prevalenza della circostanza ex art. 89 c.p. sulla recidiva, quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un solo motivo, lamentando l'omesso riconoscimento del giudizio di prevalenza della circostanza di cui all'art. 89 c.p. (vizio di mente) rispetto alla recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione di merito, preclusa in sede di legittimità, poiché il giudice di appello aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sul punto.
Norme richiamate
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello
circostanza invocata dal ricorrente per ottenere un giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva
recidiva
circostanza contestata rispetto alla quale il ricorrente chiedeva il bilanciamento favorevole
Massime di principio
- La censura che investe il bilanciamento tra una circostanza attenuante e la recidiva non è ammissibile in cassazione quando si risolva in una sollecitazione a rivalutare il merito, in presenza di motivazione logica e coerente del giudice di appello.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze, salvo vizi motivazionali o giuridici rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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