Sentenza n. 7687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale del 19 marzo 2019 che ingiunge la demolizione di opere abusive realizzate sul fondo, tra cui accesso carrabile e pavimentazioni, recinzioni, manufatti, tettoie, container e una platea in cemento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 6860/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. Ha dedotto un unico motivo di error in iudicando, violazione o erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere giurisdizionale, articolato in due profili. In primo luogo, ha sostenuto di non essere responsabile delle opere, eseguite da terzi dopo la locazione del fondo alla società conduttrice, senza il suo consenso e contro la sua volontà; ha affermato di essersi attivata per ottenerne la demolizione e di avere intimato al locatario di provvedervi. Ha quindi contestato che l’ordine potesse essere rivolto a una proprietaria in buona fede, richiamando i principi di legalità e colpevolezza desunti dalla giurisprudenza della Corte EDU sulla confisca urbanistica. In secondo luogo, ha sostenuto che le opere fossero modeste, precarie e amovibili, non avessero determinato una trasformazione irreversibile del territorio e non richiedessero il permesso di costruire; ha inoltre dichiarato la disponibilità a demolirne una parte e chiesto approfondimenti istruttori. Ha infine contestato la proporzionalità della misura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha respinto il profilo relativo alla buona fede e all’estraneità della proprietaria: secondo il principio richiamato dall’Adunanza plenaria n. 16/2023, l’ordine di demolizione è un’obbligazione propter rem, di natura riparatoria, riferita alle opere abusive; l’individuazione del destinatario prescinde dall’imputabilità dell’abuso e dallo stato soggettivo del titolare del bene. Ha respinto anche la contestazione sulla necessità del permesso di costruire: valutate singolarmente e, soprattutto, unitariamente, le opere hanno prodotto una trasformazione durevole e significativa del territorio. La pavimentazione e la destinazione dell’area a parcheggio hanno determinato una funzionalizzazione non precaria; i manufatti, alcuni destinati ad abitazione, hanno creato nuovi volumi; le tettoie, per dimensioni, e la platea in cemento hanno inciso significativamente sull’area. L’intervento complessivo richiedeva quindi il titolo edilizio maggiore e rendeva doveroso, trattandosi di potere vincolato, l’intervento demolitorio. Tale natura vincolata esclude la fondatezza della censura di sproporzionalità. La disponibilità a demolire solo parte delle opere non incide sulla legittimità originaria dell’ordinanza, ferma la possibilità per l’amministrazione di valutare in seguito tale disponibilità e l’assetto attuale degli interessi. Gli approfondimenti istruttori richiesti non erano necessari, essendo la causa sufficientemente istruita. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.
L’ordine di demolizione, quale obbligazione propter rem avente natura riparatoria, può essere rivolto al titolare del bene obbligato alla demolizione indipendentemente dalla sua responsabilità personale o dal suo stato soggettivo.
art. 12 d.P.R. 380/2001
Anche dalla sola descrizione delle opere – che la stessa parte appellante ha riportato nel fatto- è evidente che, al contrario di quanto opinato, tutti i singoli interventi ivi indicati hanno prodotto un significativo impatto sul territorio circostante, determinandone un’irreversibile trasformazione, e dunque necessitavano del permesso di costruire.
La necessità del permesso di costruire va valutata considerando l’impatto e la trasformazione territoriale delle opere; nel caso concreto le caratteristiche e le dimensioni degli interventi hanno comportato una trasformazione irreversibile.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione ha natura riparatoria e costituisce un’obbligazione propter rem riferita alle opere abusive; il suo destinatario è individuato in relazione alla titolarità del bene e all’obbligo di demolire, senza che rilevino l’imputabilità dell’abuso o lo stato soggettivo, doloso o colposo, del titolare.
- La necessità del permesso di costruire deve essere valutata considerando l’impatto concreto degli interventi e la trasformazione del territorio; opere che, per natura, dimensioni e destinazione, determinano nuovi volumi o una funzionalizzazione durevole dell’area richiedono il titolo edilizio maggiore.
- Quando più opere sono inserite in un intervento complesso, la loro rilevanza edilizia va valutata unitariamente: l’impatto complessivo può rendere necessario il permesso di costruire e vincolato l’esercizio del potere repressivo.
- La disponibilità manifestata dal proprietario a demolire soltanto alcune opere non incide sulla legittimità originaria dell’ordine di demolizione, ferma la possibilità per l’amministrazione di valutare successivamente tale disponibilità e l’attualità dell’assetto degli interessi.
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