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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni lavoratori di una società poi fallita chiedevano di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società cessionaria dell'azienda, sostenendo che il trasferimento aziendale ex art. 2112 c.c. imponesse il passaggio automatico dei rapporti di lavoro alla cessionaria e la loro riammissione in servizio. La Corte d'appello aveva respinto la domanda rilevando che i licenziamenti intimati dalla società cedente erano stati comunicati prima della cessione, con efficacia differita al 30 settembre 2011, ma non erano stati impugnati nel termine decadenziale; inoltre il contratto di cessione prevedeva un'efficacia differita al 1 ottobre 2011. I ricorrenti denunciarono: 1) violazione delle norme sulla cessione d'azienda e della disciplina eurounitaria, per avere la sentenza ammesso una decorrenza "arbitraria" degli effetti del trasferimento diversa dal consenso; 2) violazione delle norme su licenziamento e successione nel rapporto, sostenendo che la cessione fosse avvenuta quando il rapporto era ancora in essere, nel periodo di preavviso, e che il recesso producesse effetti solo alla fine del preavviso; 3) violazione delle norme processuali per avere dichiarato inammissibile, come novum in appello, la domanda fondata anche su un accordo sindacale stipulato ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo ritenendoli infondati: il punto decisivo era la mancata impugnazione dei licenziamenti entro sessanta giorni ex art. 6 l. n. 604/1966, che aveva consolidato l'effetto estintivo del rapporto prima del trasferimento d'azienda, peraltro differito convenzionalmente al 1 ottobre 2011. Poiché il licenziamento, quale atto unilaterale recettizio, si perfeziona con la comunicazione al lavoratore, il termine per impugnarlo decorre da tale comunicazione e non dalla cessazione differita degli effetti del rapporto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non hanno adeguatamente contrastato la ratio della decisione di appello sul divieto di novum, omettendo anche l'adeguata trascrizione degli atti rilevanti in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La successione automatica nei rapporti di lavoro presuppone che il rapporto sia ancora valido ed efficace al momento del trasferimento; se il rapporto è già estinto per licenziamento non impugnato, la disciplina non opera a favore del lavoratore.

  • art. 1376 c.c.

    Non è decisivo per i lavoratori invocare la regola del consenso nei contratti traslativi, perché nel caso concreto la cessione è stata comunque differita dalle parti e, in ogni caso, il rapporto era già estinto prima del trasferimento.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato insieme alla disciplina del trasferimento d'azienda, ma senza assumere un ruolo autonomo decisivo rispetto alla questione dell'estinzione del rapporto di lavoro prima del trasferimento.

  • art. 1 direttiva 77/187/CEE

    La disciplina eurounitaria sul trasferimento d'azienda non consente di superare l'effetto estintivo di un licenziamento divenuto definitivo prima del trasferimento.

  • Direttiva 98/50/CE

    Richiamata come modifica della disciplina europea sul trasferimento d'azienda, senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Normativa eurounitaria di riferimento per il trasferimento d'impresa, ma non idonea a far rivivere un rapporto già estinto.

  • art. 6 l. n. 604/1966

    Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento decorre dalla comunicazione dell'atto, che è negozio unilaterale recettizio; la mancata impugnazione consolida l'effetto estintivo.

  • artt. 3 e 24 l. n. 223/1991

    Richiamati nel secondo motivo in relazione alla disciplina dei licenziamenti, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva rispetto alla mancata impugnazione del recesso.

  • art. 2118 c.c.

    Usato per sostenere che il recesso produce effetti alla fine del preavviso, ma la Corte ribadisce che la decorrenza del termine di impugnazione resta ancorata alla comunicazione del licenziamento.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Richiamato tra le norme invocate sui termini di impugnazione, ma non determina un esito diverso dalla disciplina decadenziale già applicata.

  • art. 1334 c.c.

    Rileva ai fini della natura recettizia del licenziamento e quindi della sua efficacia dal momento in cui la dichiarazione giunge a conoscenza del destinatario.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pronuncia di inammissibilità del novum, ma il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato in relazione ai limiti alle domande e alle difese nuove in appello, senza superare la ratio decidendi della Corte territoriale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; la sua inosservanza rende la doglianza inidonea a dimostrare l'errore del giudice di merito.

  • art. 47 l. n. 428/1990

    Richiamato in relazione all'accordo sindacale posto solo tardivamente a fondamento della domanda di assunzione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novum in appello.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda, la tutela del lavoratore presuppone che il rapporto di lavoro sia ancora in essere al momento del trasferimento; se il rapporto si è già estinto per licenziamento divenuto definitivo, l'art. 2112 c.c. non può essere invocato per ottenere il passaggio alla cessionaria.
  • Il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio: il termine per impugnarlo decorre dalla comunicazione al lavoratore, non dalla successiva data di cessazione degli effetti del rapporto o dalla scadenza del preavviso.
  • La mancata impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza ne consolida l'effetto estintivo e impedisce di far valere, nei confronti del cessionario, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
  • Le parti possono pattuire un differimento dell'efficacia del contratto di cessione d'azienda, ma tale pattuizione non può incidere su un rapporto già estinto per effetto di un licenziamento non tempestivamente impugnato.
  • In cassazione, la censura che investe il divieto di novum in appello è inammissibile se non contrasta specificamente la ratio decidendi e non osserva il principio di autosufficienza, con trascrizione degli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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