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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08433/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ex direttore generale di un istituto di credito propose opposizione ex art. 195, comma 4, TUF contro una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000 irrogata da CONSOB per la presunta violazione degli obblighi di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento (art. 21, comma 1, lett. a), TUF e art. 40 Regolamento Intermediari), in relazione alla commercializzazione di obbligazioni subordinate emesse dalla banca. In via preliminare egli eccepì la decadenza di CONSOB dal potere sanzionatorio per tardiva contestazione, sostenendo che l'autorità fosse già a conoscenza dei fatti da anni, anche grazie alla documentazione trasmessa da Banca d'Italia. La Corte d'appello accolse l'opposizione ritenendo tardivo l'avvio dell'azione sanzionatoria. CONSOB ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, perché la Corte d'appello avrebbe confuso la sanzione impugnata con altra diversa sanzione relativa al prospetto informativo; 2) falsa applicazione dell'art. 195 TUF e dell'art. 14 l. n. 689/1981, per avere individuato erroneamente il dies a quo del termine di contestazione; 3) falsa applicazione della disciplina TUF in materia di prospetti e offerta al pubblico, per avere la Corte d'appello sovrapposto vigilanza su prospetti e vigilanza sugli intermediari; 4) omesso esame del fatto che l'indagine CONSOB sugli obblighi di profilatura delle obbligazioni subordinate era iniziata solo l'11 dicembre 2015; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per errori di percezione nella lettura degli atti. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo, assorbendo il quarto e il quinto, affermando che il giudice di merito aveva erroneamente individuato la tempestività della contestazione facendo decorrere il termine dalla mera conoscenza della situazione critica della banca, invece che dal completamento dell'attività istruttoria volta ad accertare l'illecito specifico contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto in tema di decorrenza del termine di contestazione delle sanzioni CONSOB e valuti nuovamente la tempestività dell'azione sanzionatoria; demandata al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    Il termine per la contestazione decorre non dalla mera acquisizione del fatto nella sua materialità, ma dal completamento dell'attività istruttoria necessaria a verificare la sussistenza dell'infrazione.

  • art. 195, comma 4, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    Prevede l'opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata da CONSOB.

  • art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    Norma sostanziale richiamata quale base dell'illecito contestato in materia di correttezza nei servizi di investimento.

  • art. 40 Regolamento Consob n. 16190 del 2007

    Regola gli obblighi di adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento; la sua violazione era contestata al resistente.

  • artt. 5 segg. e 94 segg. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    Richiamati per sostenere che la vigilanza sui prospetti informativi è distinta dalla vigilanza sugli intermediari e non può essere confusa ai fini della decorrenza del termine sanzionatorio.

  • art. 14, commi 2 e 6, l. 24 novembre 1981, n. 689

    Invocato con l'art. 195 TUF per la disciplina della contestazione tempestiva degli illeciti amministrativi.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indicati come parametri dei motivi di ricorso (violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo).

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto come violato per asseriti errori di percezione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative della CONSOB, il dies a quo del termine di contestazione decorre dal completamento dell'istruttoria necessaria all'accertamento dell'illecito, non dalla mera acquisizione di notizie o documenti che segnalino una situazione critica o potenzialmente irregolare.
  • La distinzione tra constatazione del fatto e accertamento dell'illecito è decisiva: solo quando l'autorità abbia terminato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione può dirsi decorso il termine per la contestazione.
  • Il giudice, nel valutare la tempestività dell'azione sanzionatoria, non può sostituirsi all'autorità amministrativa nella scelta se e quando avviare l'indagine; può soltanto controllare ex post la ragionevolezza del tempo impiegato per l'accertamento, evitando di giudicare con criteri di superfluità o opportunità valutati a posteriori.
  • Quando intervengono più autorità di vigilanza, la conoscenza di rilievi, ispezioni o provvedimenti di un'autorità può essere rilevante per l'altra ai fini della decorrenza del termine, ma occorre verificare in concreto quando l'autorità procedente sia stata posta in grado di apprezzare le irregolarità oggetto della propria competenza.
  • Se l'illecito contestato riguarda la correttezza e l'adeguatezza dei servizi di investimento, non è corretto spostare il baricentro dell'accertamento su profili diversi, come la trasparenza del prospetto di offerta, poiché la verifica della tempestività va compiuta in relazione alla specifica infrazione sanzionata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

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