Cassazione Penale, Sentenza n. 14011/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo: 1) carenza e illogicità della motivazione in ordine ai "gravi indizi" ex art. 273 c.p.p., poiché le immagini non lo riconoscono, la telefonata ricevuta da Russo non lo colloca sulla scena, il colloquio intercettato in carcere sarebbe irrilevante e non vi sarebbe prova che abbia usato il telefono di Bisignano; 2) errata qualificazione della condotta come tentato omicidio (mancanza dell'animus necandi) e conseguente necessità di riqualificazione in lesioni personali; 3) insufficienza delle esigenze cautelari, in particolare per mancata attualità del pericolo di reiterazione visto il breve intervallo temporale tra il fatto e la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a vizi di legge o a manifesta illogicità della motivazione e non consenta una rinnovata valutazione dei fatti. Il giudice ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame: la telefonata tra Fagotti e Russo e il contesto di "dicerie" collegabili al movente sono dati valutabili in combinazione con altri elementi; il colloquio intercettato in carcere non è privo di rilevanza perché conferma contrapposizione e movente; gli elementi indiziari circa l'uso del telefono di Bisignano (ritrovamento dell'auto della moglie di Bisignano sul luogo, telefonate incrociate, messaggi tra Bisignano e Fagotti) giustificano l'inferenza adottata; la molteplice esplosione di colpi a distanza ravvicinata e la micidialità dell'arma dimostrano, anche ai fini cautelari, idoneità dell'azione ad evidenziare l'animus necandi o almeno il dolo eventuale; le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, pericolosità sociale, disponibilità di armi, precedenti) sono adeguatamente motivate. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nessun automatico rimedio liberatorio e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina del tentativo (incidenza sul concorso e sulla qualificazione del reato).
art. 575 cod. pen.
Norma di riferimento per l'omicidio (nell'ipotesi trattata la contestazione riguarda la fattispecie omissiva/tentata in concorso).
art. 273 cod. proc. pen.
Criterio per la verifica della sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" indispensabili per l'applicazione delle misure cautelari.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, fuga, reiterazione) che giustificano la misura personale; il Tribunale ha ritenuto sussistenti tali esigenze.
legge 14 ottobre 1974, n. 497 (art. 10, 12, 14)
Norme richiamate relativamente a fattispecie connesse alla detenzione/uso di armi (interpretazione svolta in senso di responsabilità per condotte connesse all'uso di armi nell'evento).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il limite della motivazione sintetica e per l'ambito di riassunto delle censure, utile nel procedimento di cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come parametro che delimita le micro-censure ammissibili nel ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge).
art. 309 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale all'udienza di riesame e all'obbligo del Tribunale del riesame di esaminare compiutamente le deduzioni difensive.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la statuizione non comporta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione valuta la presenza di vizi di legge o la manifesta illogicità della motivazione e non può rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti svolta dal giudice di merito.
- Gli elementi indiziari possono essere valutati congiuntamente: singoli elementi deboli, se osservati nella loro connessione e convergenza, possono costituire gravi indizi idonei all'adozione della misura cautelare.
- Per l'accertamento dell'animus necandi nel tentato omicidio conta l'idoneità concreta dell'azione e l'uso dell'arma: più colpi esplosi a distanza ravvicinata con arma micidiale possono comprovare la volontà omicida anche in assenza della consumazione.
- Le inferenze probatorie (es. uso di un telefono altrui) possono essere ritenute legittime se fondate su elementi oggettivi e convergenti (ritrovamento di veicolo, chiamate incrociate, messaggi che confermano appuntamenti).
- Nel riesame, il Tribunale deve rispondere alle censure difensive; la motivazione per relationem è ammessa solo se integra un vaglio critico e affronta le questioni sollevate dalla difesa.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare, la difesa deve dimostrare lacune logiche o normative nella motivazione o fornire elementi nuovi e rilevanti che incidano concretamente sulle esigenze cautelari (es. prova di assenza di pericolo di reiterazione).
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