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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna in appello per reati di bancarotta (capo C distrattiva e capo D bancarotta fraudolenta documentale). I motivi principali: (1) vizio di motivazione e mancata distinzione tra dolo e colpa sulla bancarotta documentale (capo D), con rilievo che la contabilità sarebbe stata rinvenuta e che le irregolarità riguarderebbero i bilanci di esercizio e non i libri obbligatori; (2) violazione di legge sul punto precedente; (3) carenza motivazionale e contestazione della circostanza aggravante ex art. 219, comma 1, legge fall. relativa alle distrazioni (capo C), poiché parte dei beni sarebbero di terzi; (4) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il capo C, con richiamo alla crisi aziendale quale causa delle operazioni contestate; (5) illegittimità della determinazione della durata delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma, legge fall., in quanto parametrata alla pena principale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo (relativi rispettivamente alla circostanza aggravante ex art. 219 l.f. e al vizio di responsabilità sul capo C) per ragioni di aspecificità dell'appello e/o manifesta infondatezza; ha invece accolto il primo motivo nella parte in cui censurava la carenza motivazionale sul coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale (capo D), rilevando che le motivazioni di primo e secondo grado non hanno adeguatamente dimostrato la volontà dolosa di tenere le scritture in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale; ha altresì ritenuto fondata la censura sulla mancata motivazione della durata delle pene accessorie ex art. 216 l.f. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo D) e con riferimento al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame con pieni poteri e con specifica indicazione di motivare adeguatamente sui profili indicati.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La bancarotta fraudolenta documentale è reato a dolo generico: richiede la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione del patrimonio; non richiede dolo specifico finalizzato a impedire la ricostruzione.

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice)

    La bancarotta semplice può fondarsi anche sulla colpa o negligenza nell'adempimento degli obblighi contabili; si distingue dalla bancarotta fraudolenta documentale per l'elemento soggettivo.

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare (circostanze aggravanti)

    La valutazione dell'entità della distrazione e dell'appartenenza dei beni è rilevante ai fini dell'aggravante; la Cassazione ha ritenuto che l'eventuale presenza di beni di terzi non esclude necessariamente la gravità del danno.

  • Sez. U. n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci) e principio costituzionale (sent. Corte Cost. n. 222/2018)

    Dopo la dichiarazione di incostituzionalità della misura fissa delle pene accessorie, al giudice di rinvio compete individuare la misura congrua delle pene accessorie con motivazione attinente ai criteri dell'art. 133 c.p.; è obbligatorio motivare la scelta discrezionale della durata delle pene accessorie.

  • Giurisprudenza di legittimità sulla distinzione dolo/colpa in materia fallimentare

    La Corte ricorda precedenti che chiariscono come per la bancarotta fraudolenta documentale sia necessario il dolo generico (coscienza e volontà dell'irregolarità che renda difficile/impossibile la ricostruzione), mentre per la bancarotta semplice è sufficiente anche la colpa.

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale è necessario provare la coscienza e la volontà dell'irregolare tenuta delle scritture contabili (dolo generico); non basta la semplice negligenza o l'irregolarità formale dei bilanci.
  • La distinzione tra scritture contabili obbligatorie e bilanci di esercizio è rilevante: irregolarità nei bilanci non equivalgono automaticamente a irregolarità delle scritture contabili che integrano il reato documentale.
  • Se l'appello è aspecifico o manifestamente infondato, tale vizio può rendere inammissibile il motivo in cassazione; le ragioni di inammissibilità vanno rilevate in ogni stato del procedimento.
  • Quando la pena accessoria ha una durata da determinare, il giudice deve motivare specificamente la scelta applicando i criteri dell'art. 133 c.p., soprattutto dopo le pronunce che hanno reso discrezionale tale determinazione.
  • In caso di ricorso parzialmente accolto, la Corte d'Appello di rinvio ha pieni poteri di cognizione e deve riesaminare la fattispecie evitando i vizi indicati dalla Cassazione, fornendo motivazione adeguata sul coefficiente soggettivo e sulla commisurazione delle pene accessorie.

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