Sentenza n. 2339/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di revisione prezzi, adeguamento dei corrispettivi e quantificazione delle somme per prestazioni aggiuntive eseguite durante le proroghe contrattuali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria di un appalto inizialmente previsto per tre mesi, ha dedotto che il contratto, originariamente stipulato per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2024, era stato successivamente prorogato mensilmente per ulteriori ventidue mesi, fino al 28 febbraio 2026, senza adeguamento dell'importo contrattuale. Sebbene il capitolato escludesse la revisione dei prezzi in ragione della breve durata iniziale dell'appalto, la società ha chiesto al Comune, con istanza del 17 ottobre 2025 e successivi solleciti, di attivare il procedimento di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, con efficacia retroattiva dalla prima proroga, allegando l'incremento dei costi della manodopera e degli altri fattori produttivi oltre la soglia del 5%. Ha inoltre chiesto la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi per prestazioni aggiuntive non previste dal capitolato ma concretamente eseguite durante le proroghe, secondo i criteri contrattuali. La ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento, nonché dei principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell'azione amministrativa. Il Comune e la società di regolamentazione dei rifiuti non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l'amministrazione ometta di concludere, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o ometta di riscontrare un'istanza privata volta a sollecitare l'esercizio di pubblici poteri, purché sussista uno specifico obbligo di provvedere. Tale obbligo può derivare dalla legge, dai principi generali, dalla peculiarità della fattispecie e dai doveri di correttezza e buona amministrazione, anche quando l'amministrazione ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Nel caso concreto, l'art. 2 della l. n. 241/1990 imponeva al Comune di pronunciarsi sulle reiterate richieste di revisione prezzi e di determinazione delle somme per prestazioni aggiuntive, essendo ampiamente decorso il termine per provvedere. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Enna, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di trenta giorni su istanza della parte interessata. Il Comune di Aidone è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, mentre le spese nei confronti della società di regolamentazione dei rifiuti sono state dichiarate non ripetibili.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è volto ad accertare l'illegittimità dell'inerzia amministrativa in presenza dell'obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere, con possibile nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto; l'obbligo può operare anche in assenza di una specifica previsione procedimentale quando l'istanza non sia pretestuosa o abnorme.
art. 60 d.lgs. 36/2023
È la disposizione invocata dalla ricorrente quale base normativa per l'attivazione del procedimento di revisione dei prezzi dell'appalto; la sentenza non decide nel merito della spettanza dell'adeguamento, ma impone all'amministrazione di pronunciarsi.
art. 71 d.P.R. 115/2002
È richiamato per il termine di cento giorni entro il quale il commissario ad acta dovrà presentare, a pena di decadenza, l'istanza documentata per la liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio presuppone non una qualsiasi inerzia dell'amministrazione, ma la violazione di un obbligo giuridico di provvedere su un'istanza privata diretta a sollecitare l'esercizio di pubblici poteri.
- L'obbligo di provvedere può derivare non solo da una specifica disposizione di legge, ma anche dai principi generali, dalla peculiarità della fattispecie e dai doveri di correttezza e buona amministrazione gravanti sulla pubblica amministrazione.
- In presenza di un'istanza formale, non pretestuosa né abnorme, l'amministrazione deve comunque concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia; l'ordine giudiziale impone di provvedere, ma non anticipa necessariamente il contenuto sostanziale della decisione amministrativa.
- Una richiesta di revisione dei prezzi e di riconoscimento di corrispettivi contrattuali, rivolta all'amministrazione nell'ambito dell'esecuzione di un appalto pubblico, impone almeno l'esame e la definizione espressa dell'istanza quando l'amministrazione sia rimasta completamente inerte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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