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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I801AB n. 31302 del 30/07/2024

SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA

AGCMI801AB

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Radiotaxi 3570 Società Cooperativa non ha dato piena ottemperanza alla diffida contenuta nel provvedimento n. 27244/2018 sulle clausole statutarie e regolamentari di non concorrenza nei rapporti con i tassisti aderenti. La cooperativa aveva proposto una misura basata su accordi di interoperabilità con piattaforme terze, ma l’Autorità ha ritenuto che tale soluzione non eliminasse la portata assoluta delle clausole e non garantisse ai tassisti la libertà di destinare una quota della propria capacità produttiva a qualsiasi piattaforma concorrente. È stata quindi dichiarata l’inottemperanza all’art. 15, comma 2, l. 287/1990, con irrogazione di una sanzione di 140.043,95 euro e di una penalità di mora di 214,40 euro al giorno, oltre all’obbligo di trasmettere una relazione sulle misure da adottare.

Radiotaxi 3570 (Roma), inottemperanza alla diffida del provvedimento AGCM n. 27244/2018 in materia di clausole di non concorrenza nei servizi di prenotazione taxi; accertata l'inottemperanza e irrogata sanzione e penalità di mora

Radiotaxi 3570 - inottemperanza alla diffida sulle clausole di non concorrenza nei servizi taxi di Roma

Il provvedimento riguarda la verifica dell’adempimento, da parte di Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, della diffida disposta con il provvedimento AGCM n. 27244 del 27 giugno 2018 in materia di clausole statutarie e regolamentari di non concorrenza nei rapporti con i tassisti soci. L’Autorità conclude per la seconda inottemperanza della cooperativa e irroga una sanzione pecuniaria, oltre a una penalità di mora giornaliera.

Parti, precedente procedimento e origine della contestazione

L’AGCM aveva già accertato nel 2018 che Radiotaxi 3570, insieme a Cooperativa Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, aveva posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato romano della raccolta e smistamento della domanda taxi, attraverso clausole che imponevano obblighi di non concorrenza a portata assoluta. Con il medesimo provvedimento era stata ordinata la cessazione della condotta, la rimozione delle clausole e la comunicazione delle misure adottate.

Per Radiotaxi 3570, un primo procedimento di inottemperanza si era già concluso con il provvedimento n. 29969 dell’11 gennaio 2022, che aveva accertato la mancata adozione di misure idonee e aveva irrogato una sanzione di 21.000 euro, poi confermata dal TAR Lazio. Il presente procedimento è stato avviato nel luglio 2023 per verificare se la successiva proposta della cooperativa integrasse effettiva ottemperanza alla diffida originaria.

Mercato e contesto regolatorio

Il caso concerne il servizio taxi a Roma, qualificato dalla legge quadro n. 21/1992 come servizio pubblico non di linea, soggetto a licenza, tariffe amministrativamente predeterminate e obblighi di servizio. Nel provvedimento del 2018 l’Autorità aveva individuato come mercato interessato quello della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi nel Comune di Roma. La logica della diffida era quella di evitare che clausole di esclusiva assoluta impedissero ai tassisti di destinare una quota della propria capacità produttiva a piattaforme concorrenti o aperte.

Misura proposta da Radiotaxi 3570 e osservazioni di terzi

Nel corso dell’istruttoria Radiotaxi 3570 ha rappresentato di aver concluso un accordo di partnership commerciale tra ItTaxi e Uber, in base al quale i tassisti della cooperativa potevano accettare anche richieste provenienti dagli utenti Uber, instradate nel sistema ItTaxi tramite integrazione tecnologica. Successivamente la cooperativa ha proposto di modificare lo statuto introducendo una clausola che consentisse ai soci, ove disponibili, di mettere a disposizione la propria offerta di servizio taxi anche per domande veicolate da ItTaxi mediante accordi con altre piattaforme di intermediazione, e di concludere analoghi accordi con tutte le piattaforme concorrenti richiedenti.

FreeNow ha osservato che tale modello lasciava in vigore la clausola di esclusiva e non consentiva ai tassisti una scelta autonoma tra piattaforme, mentre Uber ha dichiarato che l’accordo con ItTaxi era per essa economicamente più sostenibile di un servizio autonomo con i tassisti.

Valutazioni dell’AGCM sulla non idoneità della misura

L’AGCM ha ritenuto che la misura proposta non costituisse ottemperanza, perché non eliminava la portata assoluta delle clausole di non concorrenza. Secondo l’Autorità, la diffida del 2018, confermata dal Consiglio di Stato, imponeva di trasformare l’esclusiva assoluta in esclusiva relativa, lasciando i tassisti liberi di utilizzare una quota della capacità produttiva non necessaria al funzionamento della cooperativa a favore di piattaforme terze.

La soluzione prospettata da Radiotaxi 3570, invece, manteneva ItTaxi come intermediario necessario e subordinava l’accesso delle piattaforme concorrenti alla conclusione di accordi con la cooperativa, con conseguente potere della stessa di determinare chi potesse entrare nel mercato e a quali condizioni. Per l’AGCM ciò ostacolava lo sviluppo di una concorrenza effettiva tra piattaforme chiuse e aperte e riduceva gli incentivi delle piattaforme concorrenti ad attrarre i tassisti con condizioni più favorevoli.

Difese della cooperativa e loro rigetto

Radiotaxi 3570 ha sostenuto che il proprio modello era l’unico idoneo a preservare il buon funzionamento della cooperativa, il vincolo mutualistico e la possibilità di gestire in modo neutrale la capacità dei tassisti. Ha inoltre eccepito un difetto di istruttoria, la difficoltà di calcolare la capacità inutilizzata, la saturazione del mercato romano, il rischio di comportamenti opportunistici dei tassisti e l’incompatibilità della soluzione alternativa con il servizio pubblico taxi.

L’Autorità ha respinto tali difese affermando che il rilievo centrale non era l’analisi aggiornata del mercato, ma la mancata modifica della clausola di esclusiva assoluta. Ha osservato che la capacità inutilizzata può essere stimata mediante analisi statistiche ed econometriche su serie storiche adeguate, che la domanda taxi non è imprevedibile in senso assoluto e che i rischi di opportunismo possono essere contrastati con controlli ex post e obblighi di comunicazione delle corse evase per piattaforme terze.

Accertamento dell’inottemperanza

L’AGCM ha quindi accertato che Radiotaxi 3570 non aveva adottato misure idonee a eliminare l’infrazione e non si era astenuta dal mantenere comportamenti analoghi a quelli contestati. In particolare, la cooperativa non aveva modificato le clausole statutarie e regolamentari di non concorrenza a portata assoluta nei termini richiesti dal provvedimento del 2018 e dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta sul caso.

Sanzione, penalità di mora e ulteriori obblighi

In applicazione dell’art. 15, comma 2, l. 287/1990, l’Autorità ha irrogato a Radiotaxi 3570 una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 140.043,95 euro, corrispondente al 2% del fatturato rilevante realizzato nell’ultimo esercizio finanziario chiuso prima della notificazione della diffida. Ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, lettera a), è stata inoltre imposta una penalità di mora di 214,40 euro per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, al fine di costringere la cooperativa a ottemperare.

Radiotaxi 3570 dovrà inoltre presentare entro sessanta giorni una relazione scritta sulle misure che intende adottare per dare esecuzione alla diffida originaria. Il pagamento della sanzione dovrà avvenire entro novanta giorni dalla notifica, con le modalità indicate nel provvedimento.

Punti principali

Origine del procedimento e precedente decisione

Il procedimento riguarda la verifica dell’ottemperanza di Radiotaxi 3570 alla diffida disposta con il provvedimento AGCM n. 27244 del 27 giugno 2018, che aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato romano della raccolta e smistamento della domanda taxi. Le clausole censurate imponevano obblighi di non concorrenza a portata assoluta negli statuti e regolamenti della cooperativa, con effetti di chiusura del mercato. Un primo procedimento di inottemperanza si era già concluso nel 2022 con sanzione di 21.000 euro, poi confermata dal TAR Lazio.

Condotta esaminata e misura proposta dalla cooperativa

Nel nuovo procedimento Radiotaxi 3570 ha sostenuto di aver ottemperato tramite un accordo di partnership commerciale tra ItTaxi e Uber, poi integrato da una proposta di modifica statutaria. La soluzione prevedeva che i tassisti soci potessero soddisfare anche domande veicolate da piattaforme terze solo tramite accordi di integrazione tecnologica con ItTaxi, che rimaneva intermediario necessario. L’Autorità ha ritenuto che ciò non eliminasse la clausola di esclusiva a portata assoluta e non consentisse un effettivo accesso diretto delle piattaforme concorrenti alla capacità produttiva eccedente dei tassisti.

Valutazione dell’Autorità sulla non idoneità dell’ottemperanza

Secondo l’AGCM, il provvedimento del 2018 e la sentenza del Consiglio di Stato imponevano di trasformare l’esclusiva assoluta in esclusiva relativa, lasciando i tassisti liberi di impiegare una quota di capacità non necessaria al funzionamento della cooperativa a favore di piattaforme aperte o concorrenti. La misura proposta da Radiotaxi 3570, invece, subordinava tale utilizzo alla conclusione di accordi con ItTaxi, attribuendo alla cooperativa il potere di scegliere per quali operatori consentire l’uso della capacità inutilizzata e a quali condizioni economiche. Ciò è stato ritenuto incompatibile con l’obiettivo di ripristino della concorrenza effettiva tra piattaforme.

Mercato e argomenti difensivi

Il mercato interessato è quello della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi nel Comune di Roma, in un contesto di servizio pubblico regolato dalla legge quadro n. 21/1992. Radiotaxi 3570 ha dedotto, tra l’altro, la difficoltà di stimare la capacità inutilizzata, la saturazione della domanda, il rischio di comportamenti opportunistici dei tassisti e la necessità di preservare il proprio modello di business cooperativo. L’AGCM ha respinto tali difese, osservando che la dinamica della domanda non rende impossibile l’individuazione della capacità liberabile e che strumenti di controllo ex post possono gestire i rischi di opportunismo.

Esito e sanzioni

L’Autorità ha concluso che Radiotaxi 3570 non ha adottato misure idonee a eliminare l’infrazione e non si è astenuta dal mantenere comportamenti analoghi a quelli contestati. È stata quindi accertata l’inottemperanza ex art. 15, comma 2, l. 287/1990 e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 140.043,95 euro, calcolata nel 2% del fatturato rilevante dell’ultimo esercizio. È inoltre stata imposta una penalità di mora di 214,40 euro per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal novantesimo giorno dalla notifica del provvedimento, nonché l’obbligo di presentare entro 60 giorni una relazione scritta sulle misure di ottemperanza.

Come è indicizzato

Materieinottemperanzaintese restrittiveclausole di non concorrenzaservizi taximercato rilevantesanzioni antitrustpenalità di moraart. 101 tfue

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