Provvedimento AGCM SP182 n. 31280 del 16/07/2024
POSTE ITALIANE/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento riguarda Poste Italiane, tramite la controllata PostePay e l’offerta Poste Energia nei mercati retail di energia elettrica e gas naturale. L’AGCM ha accertato che Poste Italiane, disponendo in via esclusiva di uffici postali e altri asset connessi al Servizio Universale, ha negato a concorrenti di PostePay (in particolare A2A Energia e Iren Mercato) l’accesso a condizioni equivalenti, invocando la deroga Polis e l’asserita necessità di un accesso solo "integrale". L’Autorità ha ritenuto la deroga applicabile solo agli uffici ricompresi nel Progetto Polis e ha concluso per la violazione dell’art. 8, comma 2-quater, ordinando la cessazione delle condotte e imponendo a Poste Italiane di definire modalità di accesso per gli uffici non Polis con il supporto di un Monitoring Trustee.
Poste Italiane/PostePay - diniego di accesso ex art. 8, comma 2-quater, L. 287/1990 a uffici postali e asset collegati per la vendita di energia e gas: infrazione accertata e misure ordinarie/monitoring trustee
Poste Italiane/PostePay - accesso agli uffici postali per la commercializzazione di energia e gas
Il provvedimento riguarda il rifiuto di Poste Italiane di consentire a concorrenti di PostePay l’accesso, a condizioni equivalenti, a beni e servizi resi disponibili dalla capogruppo per la vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale con il marchio Poste Energia. L’Autorità ha concluso per la violazione dell’art. 8, comma 2-quater, L. 287/1990 e ha disposto misure comportamentali e di monitoraggio.
Parti e origine del procedimento
Il procedimento nasce da una segnalazione di Utilitalia, poi integrata, con istanza di misure cautelari. Le richieste di accesso erano state formulate da A2A Energia e Iren Mercato; successivamente sono intervenuti anche Eni Plenitude e AIGET. Poste Italiane è la holding del gruppo, titolare del Servizio Universale postale; PostePay è la controllata che opera nei mercati retail energia e gas con Poste Energia.
Condotta contestata
Secondo l’istruttoria, Poste Italiane rende a PostePay un insieme integrato di asset e servizi per la promozione e commercializzazione di Poste Energia, tra cui:
- l’intera rete degli uffici postali, il personale e le piattaforme tecnologiche;
- servizi di customer operations e assistenza clienti pre/post vendita;
- servizi tecnologici di sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi.
A2A e Iren avevano chiesto accesso a uffici postali, touch point digitali, canali promozionali e servizi logistici e di supporto, ma Poste Italiane ha negato l’accesso, richiamando la deroga Polis e l’asserita necessità di un accesso solo "integrale".
Mercati interessati e rilievo concorrenziale
L’Autorità individua come mercati interessati la vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione e la vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni. La definizione geografica viene lasciata aperta, pur richiamandosi una tradizionale dimensione locale e la possibilità di una dimensione più ampia. Il provvedimento sottolinea che il canale fisico resta cruciale, specie nella fase di uscita dai regimi di tutela e per intercettare clienti meno digitalizzati o meno propensi allo switching.
Quadro normativo richiamato
L’AGCM richiama:
- l’art. 8, comma 2-quater, L. 287/1990, che impone alle imprese che gestiscono SIEG o monopoli legali di rendere accessibili alle concorrenti i beni o servizi esclusivi messi a disposizione delle controllate nei mercati diversi;
- il quadro del Servizio Universale postale disciplinato dal d.lgs. 261/1999;
- la deroga Polis prevista dall’art. 1, comma 6, d.l. 59/2021, prorogata al 31 dicembre 2026;
- il riferimento ai principi di proporzionalità e interpretazione restrittiva delle norme derogatorie.
Valutazioni dell’Autorità sull’ambito applicativo dell’art. 8, comma 2-quater
L’Autorità afferma che la norma tutela la parità di iniziativa economica nei mercati collegati al SIEG: il danno alla concorrenza è ritenuto in re ipsa e non richiede la prova di effetti restrittivi specifici. Gli uffici postali sono considerati beni riconducibili al Servizio Universale e detenuti in via esclusiva da Poste in dipendenza di tale funzione, anche se utilizzati solo in parte per il servizio universale. Per l’AGCM è irrilevante che gli asset siano anche beni patrimoniali della società o che siano usati per attività miste: ciò che conta è la disponibilità esclusiva derivante dal SIEG.
Condizioni equivalenti e accesso non discriminatorio
Secondo l’Autorità, l’accesso a condizioni equivalenti non coincide con un accesso identico alle stesse modalità offerte a PostePay, ma deve garantire un livello di accesso non discriminatorio e ragionevole. Le modalità possono essere differenziate e negoziate, purché consentano ai terzi di competere su basi paritarie; l’AGCM ipotizza anche spazi fisici dedicati, stand promozionali e condizioni economiche articolate in parte fissa e parte variabile.
Deroga Polis: interpretazione restrittiva
L’AGCM respinge la lettura di Poste secondo cui la deroga avrebbe natura soggettiva e coprirebbe tutta la rete postale fino al 2026. La formula "allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi" viene interpretata come limite oggettivo e teleologico: la deroga vale solo per gli asset e gli uffici strettamente necessari al Progetto Polis. L’Autorità richiama anche le pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, che confermano la correttezza di una lettura teleologicamente orientata della deroga.
Difese di Poste Italiane e loro rigetto
Poste ha sostenuto, tra l’altro, che:
- la deroga Polis si applicherebbe a Poste nel suo complesso;
- gli asset non sarebbero detenuti "in dipendenza" del Servizio Universale;
- l’accesso dovrebbe essere solo integrale;
- le misure di accesso sarebbero incompatibili con norme su sicurezza, privacy e agibilità.
L’Autorità rigetta tali difese, osservando che le problematiche operative sono state sollevate solo in fase avanzata del procedimento e non giustificano un diniego assoluto; inoltre, esse possono essere affrontate in sede negoziale e non escludono l’accesso ex lege.
Accertamento dell’infrazione
L’AGCM conclude che Poste Italiane ha reso disponibili a PostePay beni e servizi esclusivi per il Servizio Universale e ha rifiutato, senza adeguata giustificazione, di offrire ai concorrenti di PostePay un accesso equivalente. La violazione è quindi accertata in relazione all’art. 8, comma 2-quater, L. 287/1990.
Misure ordinate e monitoraggio
Il provvedimento ordina a Poste Italiane di:
- astenersi dal reiterare condotte analoghe;
- garantire ai concorrenti di PostePay che ne facciano richiesta l’accesso agli uffici postali non ricompresi nel Progetto Polis, secondo modalità definite da Poste e compatibili con eventuali comprovate criticità;
- nominare un Monitoring Trustee indipendente, da approvare dall’Autorità, incaricato di vigilare sulla definizione delle modalità di accesso, delle condizioni economiche e delle procedure, nonché sullo svolgimento delle fasi esecutive per un periodo di tre anni eventualmente prorogabile;
- trasmettere una relazione dettagliata sull’attività svolta entro 120 giorni.
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria ma prevede prescrizioni vincolanti e un controllo rafforzato sull’ottemperanza.
Punti principali
Origine del procedimento e parti coinvolte
L’istruttoria nasce da una segnalazione di Utilitalia, con istanza cautelare, relativa al diniego opposto da Poste Italiane alle richieste di accesso formulate da A2A Energia e Iren Mercato per utilizzare beni e servizi resi disponibili a PostePay nell’ambito di Poste Energia. Sono stati ammessi al procedimento anche Eni Plenitude e AIGET; PostePay è la controllata operativa nei mercati energia/gas, mentre Utilitalia rappresenta operatori del settore.
Condotta contestata e contesto di mercato
La contestazione riguarda la promozione e commercializzazione di Poste Energia tramite la rete degli uffici postali, il personale, le piattaforme tecnologiche e servizi di back office/customer care forniti da Poste Italiane a PostePay. L’AGCM colloca il caso nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale, evidenziando il rilievo dei canali fisici in una fase di transizione con uscita dai regimi tutelati e forte contendibilità della domanda.
Valutazione giuridica dell’art. 8, comma 2-quater
L’Autorità afferma che la norma tutela ex ante la parità di accesso ai beni e servizi detenuti in via esclusiva da imprese che gestiscono SIEG o monopoli legali e che li rendono disponibili a controllate nei mercati diversi. Nel caso di specie, gli uffici postali e gli altri asset utilizzati per il Servizio Universale sono ritenuti beni/servizi disponibili in dipendenza di tale attività e quindi soggetti all’obbligo di accesso verso concorrenti di PostePay che ne facciano richiesta.
Deroga Polis e sua interpretazione
L’AGCM respinge l’interpretazione estensiva/soggettiva della deroga ex art. 1, comma 6, d.l. 59/2021, come modificato, sostenuta da Poste Italiane. La deroga è letta in modo restrittivo, limitata a quanto strettamente necessario per il Progetto Polis e quindi ai soli uffici postali ricompresi nel progetto, non all’intera rete di Poste Italiane.
Esito, misure e controllo dell’ottemperanza
L’Autorità accerta la violazione dell’art. 8, comma 2-quater L. 287/1990 da parte di Poste Italiane per il diniego di accesso a condizioni equivalenti verso i concorrenti di PostePay. Impone di astenersi da condotte analoghe, di consentire l’accesso agli uffici postali non rientranti nel Progetto Polis secondo modalità definite da Poste, e di nominare un Monitoring Trustee per verificare la definizione e l’esecuzione delle procedure di accesso e riferire periodicamente all’Autorità.
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