Sentenza n. 1850/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, n. 4945/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 4945/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione dell’importo complessivo di € 2.500,00 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza, chiedendo l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia aveva dato esecuzione al titolo dopo la notificazione del ricorso. La ricorrente ha confermato l’avvenuta attivazione della carta, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha dato esecuzione al titolo giudiziale mediante attivazione della Carta elettronica. Le concordanti dichiarazioni delle parti hanno fatto venir meno l’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza e alla nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato tuttavia condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in ragione del fatto che l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato posto in esecuzione.
art. 112 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione dà integralmente esecuzione al titolo giudiziale e tale adempimento è confermato dalle parti.
- L’adempimento spontaneo dell’amministrazione intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, anche se la domanda principale è dichiarata improcedibile.
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