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Sentenza

Sentenza n. 11635/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto, privo di data, del Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – Div. III – Concorsi, Previdenza e Sanità Polizia Penitenziaria notificato in data 16/02/2026 e successivamente in data 24/02/2026, di dal 185° corso di formazione per allievi agenti di Polizia penitenziaria, e per l’effetto, dall’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; b) verbale BL/S n. -OMISSIS- in data 08/10/2025 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma; c) del verbale della Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma in data 09/02/2026 – estratto del verbale BL/S n. -OMISSIS- del 09/02/2026; d) della graduatoria finale di merito predisposta, in applicazione dell’art. 15 del bando di concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 8 del medesimo bando e del decreto del 12/05/2025 con il quale sono state approvate le graduatorie finali del concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 2568 (1926 uomini; 642 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con p.D.G. 6 marzo 2024, pubblicato sul portale unico del reclutamento inpa.gov.it in data 11 marzo 2024, nella parte in cui pregiudicano l’utile collocamento di parte ricorrente; e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202605746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-attitudinale al servizio d'istituto nel Corpo di Polizia Penitenziaria, con conseguente esclusione dal 185° corso di formazione, dall'assunzione e dalla graduatoria del concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dal 185° corso di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria e gli atti presupposti, tra cui il verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale e il verbale della Commissione Medica Interforze di II Istanza, deducendo eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e travisamento dei fatti, difetto e insufficienza di motivazione e istruttoria, errore nel metodo di accertamento, irragionevolezza e contraddittorietà, nonché violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990. In particolare, contestava il giudizio di non idoneità fondato su marcati tratti di immaturità ideo-affettiva, confermati dai test. L'amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, richiamando, nella relazione complessiva, la violazione sistematica delle disposizioni sull'uso dei cellulari, l'inosservanza delle regole sull'uniforme, il fatto che l'allievo fosse stato visto di notte nei locali comuni della caserma indossando soltanto biancheria intima e le dichiarazioni rese sul proprio malessere e sulla percepita inadeguatezza rispetto ai compiti istituzionali, in particolare quanto all'uso delle armi.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato e rigettandolo. Ha affermato che le valutazioni sugli stati psichici e sull'idoneità attitudinale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice soltanto sotto il profilo della credibilità logica, cioè della coerenza motivazionale e del corretto esercizio del potere, senza sostituire la valutazione amministrativa. Ha inoltre rilevato la natura irripetibile dell'accertamento, riferito al singolo colloquio o alla visita svolti nelle date indicate, sicché documenti esterni e successivi, come una relazione specialistica del 19 marzo 2026, non possono sovrapporsi all'esito dell'accertamento compiuto dall'amministrazione. Nel caso concreto, pur essendo l'atto motivato in modo ermetico per esigenze di riservatezza e tutela dell'interessato, esso richiamava le relazioni presupposte e, dalla loro lettura, il giudizio conclusivo risultava logicamente credibile. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo il previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la decisione in forma semplificata con motivazione sintetica.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché il giudizio, ancorché ermetico per ragioni di riservatezza, richiamava le relazioni presupposte e risultava logicamente credibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e alla dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le valutazioni amministrative concernenti gli stati psichici e l'idoneità attitudinale al servizio di polizia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente quanto alla credibilità logica, alla coerenza della motivazione e al corretto esercizio del potere, senza possibilità di sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione.
  • Gli accertamenti psico-attitudinali hanno natura sostanzialmente irripetibile, perché il giudizio deve essere riferito al colloquio o alla visita concretamente svolti in una determinata data; documenti specialistici successivi o relativi a momenti diversi non possono, di per sé, sovrapporsi all'esito dell'accertamento amministrativo.
  • La motivazione di un giudizio di non idoneità psico-attitudinale può essere esposta in forma sintetica o ermetica quando ciò sia giustificato da esigenze di riservatezza e tutela dell'interessato, purché l'atto richiami o renda verificabili le relazioni presupposte e il giudizio risulti logicamente credibile.
  • La facoltà dell'interessato di farsi assistere da un medico di fiducia durante l'accertamento non trasforma il giudizio amministrativo in una valutazione liberamente rinnovabile sulla base di documentazione sanitaria successiva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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