Corte di giustizia, Ordinanza C-305/20
Order of the Court of 29 October 2020. — Kerry Luxembourg Sàrl v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-305/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una domanda di Kerry Luxembourg Sàrl volta a ottenere l’autorizzazione a proporre impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di opposizione tra marchi UE. La domanda è stata respinta perché non dimostrava, in modo sufficientemente preciso, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte ha inoltre rilevato che alcuni motivi miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto o riproponevano questioni già affrontate dalla giurisprudenza.
Impugnazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’autorizzazione a procedere perché la domanda non dimostra che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale, relativa a un’opposizione in materia di marchio dell’Unione europea ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dovesse essere autorizzata a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, perché solleverebbe questioni di diritto significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare in tema di prova di fatti notori, individuazione del pubblico di riferimento e valutazione del rischio di confusione.
Principio di diritto
L’impugnazione non è autorizzata a procedere se la domanda non indica in modo chiaro, dettagliato e autosufficiente quale questione di diritto, già individuata nei motivi di ricorso, sia realmente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta allegare che la questione ricorre in molte cause, né contestare valutazioni di fatto del Tribunale; parimenti, la censura deve precisare con esattezza la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violata e spiegare perché l’errore denunciato inciderebbe sul criterio dell’articolo 58a dello Statuto. Nel caso di specie, nessuno dei tre argomenti della ricorrente soddisfaceva tali requisiti, sicché l’impugnazione è stata dichiarata irricevibile ai fini del procedimento di autorizzazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Impugnazione in materia di marchio UE e autorizzazione a procedere
La pronuncia riguarda un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nella formazione che decide se le impugnazioni possano essere esaminate nel merito, in una controversia di marchio dell’Unione europea. Kerry Luxembourg Sàrl chiedeva di annullare la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione con Döhler GmbH.
Contesto processuale
La Corte ricorda che, per le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti di EUIPO, l’impugnazione non procede automaticamente. Ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, l’impugnazione è ammessa solo se solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il richiedente deve quindi depositare, ex articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, una domanda specifica e motivata che consenta alla Corte di valutare se sussistano i presupposti per l’autorizzazione.
Motivi addotti dalla ricorrente
Kerry Luxembourg sosteneva che l’impugnazione sollevasse tre questioni rilevanti:
- il Tribunale avrebbe errato nel rifiutare prove tratte da fonti pubbliche sul livello di conoscenza dell’inglese da parte del pubblico in Polonia e Spagna, trattandosi di un fatto notorio;
- il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’elenco dei prodotti e, di conseguenza, il pubblico di riferimento ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- il Tribunale avrebbe applicato criteri giuridici errati nel confermare la sussistenza del rischio di confusione.
La ricorrente aggiungeva che le questioni si sarebbero poste in numerosi casi, e ciò renderebbe necessario un intervento della Corte per garantire uniformità e sviluppo del diritto UE.
Valutazione della Corte sui requisiti dell’articolo 58a dello Statuto
La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare l’esistenza della questione significativa richiesta dall’articolo 58a. La domanda deve contenere, in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di ricorso;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- il nesso tra tale questione e l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- le ragioni specifiche per cui quella questione soddisfa il criterio richiesto.
La Corte precisa inoltre che non è sufficiente invocare in astratto una pretesa contraddizione con la giurisprudenza: occorre indicare con precisione quali passaggi della sentenza impugnata e quali precedenti sarebbero in contrasto.
Primo motivo: prove su fatti notori e conoscenza delle lingue
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la ricorrente non spiega perché il rifiuto di ammettere prove non prodotte nel procedimento amministrativo solleverebbe una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a. Inoltre, richiama la propria ordinanza nella causa MOL v OHIM, nella quale era già stata affrontata la questione della produzione dinanzi al Tribunale di elementi di prova relativi a fatti notori non presentati in precedenza in sede amministrativa. La ricorrente non dimostra dunque alcuna reale novità o rilevanza sistemica.
Secondo motivo: pubblico di riferimento e valutazioni di fatto
Sul secondo motivo, la Corte rileva che la censura mira in sostanza a rimettere in discussione gli accertamenti del Tribunale sulle caratteristiche del pubblico di riferimento. Tali accertamenti costituiscono valutazioni di fatto, rientranti nella competenza esclusiva del Tribunale, e non possono di per sé fondare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte respinge quindi anche questo argomento.
Terzo motivo: rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Quanto al terzo motivo, la Corte ritiene che la lettura della sentenza impugnata proposta dalla ricorrente sia manifestamente errata. Il Tribunale non si era limitato a presumere un rischio di confusione tra i segni, ma aveva effettuato una valutazione globale, concludendo che, dato che i segni erano simili e i prodotti identici o altamente simili, sussisteva un rischio di confusione.
La Corte aggiunge che, se la ricorrente intendeva denunciare una deviazione dalla giurisprudenza, avrebbe dovuto indicare con precisione la giurisprudenza asseritamente violata e spiegare il contrasto. Poiché ciò non è stato fatto, anche il terzo motivo non supera la soglia dell’articolo 58a.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non dimostra l’esistenza di una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi autorizzata a procedere. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica all’altra parte, Kerry Luxembourg Sàrl è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio applicato
La pronuncia conferma che il meccanismo di filtro dell’articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e concreta della rilevanza sistemica della questione proposta. Non bastano affermazioni generiche, contestazioni di fatto o richiami astratti alla giurisprudenza: il ricorrente deve identificare esattamente la questione di diritto e spiegare perché essa incida sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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