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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-304/20

Order of the Court of 29 October 2020. — Kerry Luxembourg Sàrl v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-304/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di Kerry Luxembourg Sàrl volta ad ammettere il ricorso contro la sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione tra marchi UE. Ha ritenuto che i motivi invocati non dimostrassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.

Impugnazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione del ricorso a procedere per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea sollevasse una questione di diritto significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in particolare riguardo: (i) all’ammissione di prove su fatti notori; (ii) alla definizione del pubblico di riferimento ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; (iii) alla valutazione del rischio di confusione.

Principio di diritto

Un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE, soggetta al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, può essere ammessa a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro e dettagliato che i motivi dedotti sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta allegare che la questione ricorre in molti casi, contestare valutazioni di fatto come la determinazione del pubblico rilevante, o denunciare genericamente errori di diritto senza indicare con precisione la norma o la giurisprudenza asseritamente violate e la rilevanza sistemica dell’errore; in mancanza di tali indicazioni, l’impugnazione non è autorizzata a procedere.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Impugnazione in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità

La Corte di giustizia, in formazione incaricata di decidere se il ricorso possa essere esaminato, è intervenuta su un’impugnazione proposta da Kerry Luxembourg Sàrl contro una sentenza del Tribunale relativa a un procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO. La questione centrale non riguardava ancora il merito della controversia sul marchio, ma l’accesso stesso al controllo di legittimità da parte della Corte ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento

Kerry Luxembourg Sàrl chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020, che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 in un procedimento di opposizione promosso da Döhler GmbH. L’impugnazione dinanzi alla Corte era quindi soggetta al meccanismo di selezione previsto per le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto, base dell’impugnazione;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina la prosecuzione del ricorso alla dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della domanda di ammissione a procedere e la forma della decisione;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, relativo al rischio di confusione nei procedimenti di opposizione;
  • gli articoli 137 e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quanto alle spese.

Motivi addotti dalla ricorrente

Kerry Luxembourg sosteneva che il ricorso sollevasse tre questioni di rilievo sistemico:

  • il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato prove tratte da fonti pubblicamente accessibili sul grado di conoscenza dell’inglese in Polonia e in Spagna, nonostante si trattasse di fatti notori;
  • il Tribunale avrebbe errato nell’interpretazione dell’elenco dei prodotti per i quali era chiesta la registrazione del marchio, incidendo così sulla definizione del pubblico rilevante, che a dire della ricorrente sarebbe stato composto solo da professionisti;
  • il Tribunale avrebbe applicato criteri giuridici errati nella valutazione del rischio di confusione, in particolare quanto alla necessità di accertare positivamente tale rischio e non limitarne l’esclusione.

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi di impugnazione pongono una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e non può limitarsi ad affermazioni generiche o astratte.

In particolare, la Corte precisa che:

  • il semplice fatto che una questione possa presentarsi in numerosi casi non è sufficiente a dimostrarne la rilevanza sistemica;
  • una critica alla mancata ammissione di prove non depositate nel procedimento amministrativo non basta, specie quando la Corte abbia già affrontato una questione analoga nella propria giurisprudenza, come nell’ordinanza MOL v OHIM;
  • le contestazioni sulla composizione del pubblico di riferimento mirano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto, riservati al Tribunale e non idonei, di per sé, a fondare l’ammissione dell’impugnazione;
  • la censura sulla valutazione del rischio di confusione si fonda su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata, poiché il Tribunale aveva svolto una valutazione globale autonoma e non aveva affermato che la mera confondibilità dei segni fosse sufficiente.

La Corte rileva inoltre che, quando si deduce la violazione della giurisprudenza, il ricorrente deve indicare precisamente la giurisprudenza asseritamente violata e spiegare la contraddizione; ciò non era avvenuto nel caso di specie.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la domanda di Kerry Luxembourg non dimostra l’esistenza di una questione di diritto significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’impugnazione non è autorizzata a procedere. Quanto alle spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

L’ordinanza ribadisce che il filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia di marchi UE richiede una dimostrazione rigorosa e specifica del rilievo sistemico delle questioni proposte: non sono sufficienti doglianze di merito, contestazioni su fatti o prove, né richiami generici a una presunta divergenza giurisprudenziale.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione al marchiorischio di confusioneimpugnazioni alla corte di giustiziaammissibilità del ricorso a procedere

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