Cassazione Penale, Sentenza n. 23873/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Longo impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che lo aveva condannato, con giudizio abbreviato di primo grado e parziale riforma in appello, per il reato di plurimo tentato omicidio (capo a) nei confronti di Francesco Curzi, Manuel Savi, Giulia Leoniello e Miriana Moriconi, nonché per detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco (capo b). La difesa ha dedotto vizi di motivazione su elementi fattuali (numero e direzione dei colpi, distanza di sparo, incoerenze tra bossoli e riprese video), contestato la qualificazione e la duplicazione dei reati di detenzione e porto dell'arma (assorbimento/continuità), censurato l'applicazione della recidiva reiterata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ha inoltre denunciato errori materiali nell'indicazione del veicolo nel capo di imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: molte censure fossero inammissibili perché sollevate per la prima volta in cassazione o costituivano mera riproposizione di valutazioni di merito; i giudici di merito avevano fornito motivazione ampia, logica ed esaustiva sulla sussistenza del dolo omicidiario (dolo diretto o, quantomeno, dolo alternativo), sulla dinamica dei fatti e sul numero minimo di colpi esplosi, nonché sulla rilevanza dei precedenti ai fini della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche. Pertanto è stata confermata la condanna nei termini indicati in appello e la pena definitiva stabilita in 12 anni di reclusione (pena complessiva rideterminata in appello a 18 anni e 8 mesi, ridotta di un terzo per il rito), con esclusione dell'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen.
Norme richiamate
art. 416 bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata alla partecipazione a associazione di tipo mafioso; nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso l'aggravante rispetto al capo a).
art. 497/1974 (artt. 10, 12, 14 legge 497 del 1974)
Norme sulla detenzione e sul porto di armi; il ricorrente ha invocato l'assorbimento per continenza del reato di detenzione nel porto, contestazione ritenuta inammissibile in cassazione perché non adeguatamente proposta in appello e perché richiederebbe diversa valutazione fattuale.
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche; i giudici di merito hanno rifiutato il riconoscimento sulla base dei precedenti e delle gravi modalità di esecuzione (uso di arma in luogo pubblico).
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che anche un solo elemento prevalente può giustificare il diniego.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per la limitazione del riassunto dei motivi di impugnazione secondo i limiti consentiti nella motivazione della cassazione; la Corte ha sintetizzato i motivi come consentito dall'articolo.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e e))
Prevede i motivi di ricorso in cassazione e le relative censure; la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili o infondati.
art. 609 cod. proc. pen.
Delimita la cognizione della Corte di cassazione in relazione ai motivi di ricorso; ha giustificato l'inammissibilità delle questioni non dedotte in appello.
artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevedono l'obbligo di specificità dei motivi di appello e di cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune questioni non fossero state debitamente prospettate in appello e quindi non deducibili in cassazione.
artt. 546, 125 comma 3, 192 cod. pen.
Richiamati dalla difesa rispetto all'obbligo motivazionale e alle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata rispetto a questi principi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello dei giudici di merito: i ricorsi che mirano a una 'rilettura' dei fatti sono generalmente inammissibili o infondati, specie dopo una doppia conforme (condanna in primo e secondo grado).
- Le questioni non prospettate in appello, o sollevate per la prima volta in cassazione, tendono ad essere dichiarate inammissibili salvo che si tratti di mera questione di diritto risolvibile senza accertamenti di fatto.
- Per l'accertamento del dolo omicidiario, la Cassazione valuta la congruenza logica della motivazione dei giudici di merito sulla direzione dei colpi, la distanza, la dinamica e le conseguenze materiali: incongruenze minori non inficiano la decisione se il quadro probatorio complessivo rimane coerente.
- La qualificazione giuridica (es. distinzione tra detenzione e porto di arma e il loro eventuale assorbimento) richiede che l'argomento sia dedotto nelle sedi di merito; se comporta bisogno di rinnovati accertamenti fattuali, non può essere deciso per la prima volta in cassazione.
- L'applicazione della recidiva reiterata richiede motivazione sulla sua incidenza sulla pericolosità sociale dell'imputato; tuttavia una motivazione anche sintetica, se congrua e non manifestamente illogica, è sufficiente per reggere il controllo di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi anche su un singolo elemento ritenuto prevalente (es. gravità e modalità dell'azione, recidiva); la scelta del giudice di merito in tal senso è difficilmente censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
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