Sentenza n. 1014/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della revisione dei prezzi per lavori di efficientamento energetico del teatro comunale, espresso con note del responsabile del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa affidataria dei lavori di efficientamento energetico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi ha impugnato il diniego opposto dal Comune alla richiesta di revisione dei prezzi, nonché le successive note confermative e gli atti connessi, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla revisione e la condanna al pagamento delle somme dovute. La lex specialis prevedeva l’inserimento nel contratto di una clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 4/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016. Il contratto, sottoscritto il 30 marzo 2023, richiamava l’art. 29 del d.l. n. 4/2022. Dopo un primo diniego relativo al diverso meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022, motivato anche dall’accesso dell’opera al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, il Comune ha negato la revisione richiesta ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), sostenendo che i lavori, contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, fossero esclusi dalla compensazione ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. L’impresa ha dedotto: 1) violazione dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, della lex specialis e del contratto, oltre a travisamento, poiché il Comune avrebbe applicato alla revisione prezzi una limitazione prevista esclusivamente per la compensazione; 2) violazione dell’art. 26, commi 6-ter e 7, del d.l. n. 50/2022, difetto di motivazione e disparità di trattamento. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo inoltre che l’impresa non avesse formulato tempestivamente la richiesta in sede di SAL, conto finale o certificato di regolare esecuzione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia non riguardava il mero calcolo di somme mediante un meccanismo automatico e integralmente predeterminato, ma la verifica dei presupposti di operatività e del contenuto della clausola revisionale, con esercizio di potere pubblicistico della stazione appaltante. Ha inoltre respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità: il primo diniego riguardava un diverso meccanismo di adeguamento e non era lesivo della pretesa poi fatta valere; la richiesta del 10 gennaio 2024 era autonoma e gli atti successivi erano stati tempestivamente impugnati. Non è stato ravvisato alcun termine decadenziale espresso per la richiesta di revisione fondata sull’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, né nella legge, né nel contratto, né nella lex specialis. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato perché l’art. 29 del d.l. n. 4/2022 distingue la revisione dei prezzi, disciplinata dal comma 1, lett. a), dalla compensazione per variazioni dei singoli materiali da costruzione, disciplinata dalla lett. b) e dai commi successivi. L’esclusione prevista dal comma 5 per i lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta riguarda testualmente la sola compensazione e non può essere estesa alla revisione. Il rinvio contrattuale all’art. 29 deve essere interpretato in coerenza con la lex specialis e con la distinzione normativa tra i due istituti. L’accesso al FOI e l’eventuale aggiornamento dei prezzi nel quadro economico possono incidere sul diverso meccanismo automatico previsto dall’art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022, ma non escludono la revisione prevista dall’art. 29. Neppure il concordamento di nuovi prezzi per lavorazioni aggiuntive o migliorative implica rinuncia alla revisione del corrispettivo. Il TAR ha quindi accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e annullato gli atti impugnati, ordinando al Comune di riesaminare la richiesta di revisione e riservando all’amministrazione la successiva quantificazione delle somme, previa verifica tecnico-contabile secondo i criteri ricavabili dall’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. La domanda di pagamento non è stata definita nell’importo, essendo rimessa alla riedizione del potere amministrativo. Le spese sono state compensate integralmente per la complessità normativa e i contrasti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2022
Prevede l’inserimento obbligatorio nei documenti di gara e nei contratti della clausola di revisione dei prezzi, mediante richiamo all’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.
art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 4/2022
Disciplina un istituto distinto dalla revisione dei prezzi, riferito alle variazioni dei singoli materiali da costruzione.
art. 29, comma 5, d.l. n. 4/2022
L’esclusione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta opera soltanto per la compensazione e non può essere estesa alla revisione dei prezzi.
art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, d.lgs. n. 50/2016
Costituisce il riferimento normativo per la conformazione della clausola revisionale; la sua applicazione non dà luogo, nel caso esaminato, a un meccanismo integralmente automatico, sicché la controversia coinvolge l’esercizio di potere amministrativo.
art. 26, comma 6-ter, d.l. n. 50/2022
Disciplina un distinto meccanismo automatico di adeguamento dei prezzi, la cui applicabilità può essere esclusa dall’accesso al FOI, senza però escludere la revisione prevista dall’art. 29 del d.l. n. 4/2022.
art. 26, comma 7, d.l. n. 50/2022
Richiamato tra le disposizioni dedotte dalla ricorrente, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai contratti pubblici quando la lite investe l’esercizio del potere pubblicistico della stazione appaltante.
Massime di principio
- La distinzione tra revisione dei prezzi e compensazione per variazioni dei materiali deve essere mantenuta anche quando entrambe siano richiamate nell’art. 29 del d.l. n. 4/2022: la limitazione prevista dal comma 5 per i lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta riguarda esclusivamente la compensazione e non può essere applicata alla revisione dei prezzi prevista dal comma 1, lett. a).
- Quando la lex specialis e il contratto prevedono una clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, il generico richiamo all’art. 29 deve essere interpretato in coerenza con la funzione e la disciplina propria della revisione, senza trasporre automaticamente le regole dettate per il diverso istituto della compensazione.
- Nelle controversie sulla revisione dei prezzi sussiste la giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione deve soltanto applicare un meccanismo integralmente vincolato e automatico, predeterminato nell’an e nel quantum; permane invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la lite riguarda la conformazione della clausola revisionale o la verifica dei presupposti della sua operatività, con esercizio di potere pubblicistico.
- L’accesso di un’opera al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili o l’inclusione nel quadro economico di somme derivanti dall’aggiornamento dei prezzi possono incidere sul distinto meccanismo automatico previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022, ma non escludono di per sé l’applicazione della clausola revisionale prevista dall’art. 29 del d.l. n. 4/2022.
- Il concordamento di nuovi prezzi per lavorazioni aggiuntive o migliorative introdotte mediante variante riguarda uno specifico segmento del rapporto contrattuale e non equivale, in assenza di una rinuncia espressa o inequivoca, a rinuncia alla revisione del corrispettivo prevista dalla legge e dal contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →