Cassazione Penale, Sentenza n. 33853/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 27/08/2022 che aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero ritenendo superflua l'udienza di convalida dell'arresto in quanto il P.M. aveva ordinato l'immediata liberazione degli arrestati ai sensi dell'art. 389, comma 1, cod. proc. pen., per difetto di flagranza. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 390, comma 1, cod. proc. pen.) sostenendo che l'udienza di convalida rimane necessaria anche quando il pubblico ministero disponga la liberazione immediata, invocando altresì criteri costituzionalmente orientati (art. 13, comma 3, Cost.) e la giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato il principio secondo cui il giudizio di convalida dell'arresto o del fermo deve essere sempre richiesto dal pubblico ministero e comunque eseguito dal giudice per le indagini preliminari anche se il P.M. abbia già disposto l'immediata liberazione dell'arrestato; la liberazione incide soltanto sul rispetto dei termini perentori (quindi la convalida si svolge "a piede libero" e può essere fissata con modalità dilazionate), ma non elimina la necessità del controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'azione della polizia giudiziaria e dell'ufficio del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 389, comma 1, cod. proc. pen.
Consente al pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione per difetto di flagranza; tale disposizione non esonera però dall'obbligo di sottoporre l'arresto al giudice per la convalida
art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine delle quarantotto ore per la richiesta di convalida salvo che il pubblico ministero disponga l'immediata liberazione: la Corte interpreta la deroga come riferita al rispetto del termine perentorio ma non come eliminazione della necessità della convalida stessa
art. 391 cod. proc. pen.
Riferimento all'udienza di convalida: la sua celebrazione rimane necessaria anche se l'arrestato è già stato liberato, dovendosi svolgere "a piede libero"
art. 13, comma 3, Cost.
La disposizione costituzionale non impone in senso assoluto l'obbligatorietà della convalida quando l'arrestato è già liberato, ma non vieta che la legge imponga l'udienza; la Corte ritiene compatibile con l'art. 13 Cost. l'obbligo della convalida anche dopo la liberazione per garantire il controllo giudiziario dell'arresto
art. 121 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per sostenere la possibilità che la legge preveda comunque l'udienza di convalida anche dopo la liberazione; la Corte ammette tale opzione normativa e ne condivide l'utilità per il controllo giudiziario
art. 5 CEDU (par. 3 e 5 richiamati)
Richiama l'esigenza di tutela rapida della libertà personale e il rimedio per detenzione illegittima; la Corte usa la Cedu per sottolineare l'interesse alla verifica giudiziale dell'arresto e alla possibilità di azioni risarcitorie
artt. 314 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte segnala che la convalida è importante anche per dirimere questioni che possono incidere su eventuali domande di riparazione
art. 73 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)
Attribuisce al pubblico ministero il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi e sulla regolare amministrazione della giustizia, giustificando il potere-dovere del P.M. di chiedere la convalida anche per fini di controllo della polizia giudiziaria
art. 109 Cost.
Richiama la competenza dell'autorità giudiziaria nei confronti della polizia giudiziaria e supporta l'idea che il controllo giudiziale sull'arresto debba comunque avvenire
art. 16, comma 1 e art. 17, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento alla responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria: l'udienza di convalida è funzionale anche all'accertamento di eventuali violazioni e alla tutela disciplinare
Massime di principio
- Il pubblico ministero deve comunque richiedere la convalida dell'arresto anche se ha ordinato l'immediata liberazione; la liberazione incide solo sui termini perentori (la convalida si svolge "a piede libero").
- Il giudice per le indagini preliminari è tenuto a celebrare l'udienza di convalida per esercitare il controllo giurisdizionale sull'operato della polizia giudiziaria e dell'ufficio del P.M., indipendentemente dall'attualità dello status detentionis.
- L'obbligo di convalida non confligge con l'art. 13 Cost. né con i principi della Cedu: la finalità è la tutela della libertà personale e la verifica della legittimità degli atti; la modalità e i tempi possono essere adeguati (udienza dilazionata, "a piede libero").
- La mancata convalida potrebbe influire su profili di responsabilità civile e disciplinare (possibilità di domande di riparazione per ingiusta detenzione, verifiche disciplinari sulla polizia giudiziaria), perciò la pronuncia giudiziale è comunque rilevante anche dopo la liberazione.
- In situazioni analoghe, la corretta pratica procedurale è: il P.M. dispone la liberazione se del caso ma comunque presenta la richiesta di convalida; il G.I.P. fissa e tiene l'udienza "a piede libero" e decide sulla richiesta del P.M.
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