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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29592/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Entrambi i ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 16/06/2022. Antonio Petrelli ha contestato l'applicazione della recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, denunciando insufficiente motivazione circa la rilevanza dei precedenti penali ai fini della recidiva e la prescrizione dei reati censurati (capi R e Z2). Domenico Massimini ha dedotto (i) omissione/materiale errore nel dispositivo rispetto alla declaratoria di prescrizione sul capo R; (ii) vizio di motivazione e violazione per avere la Corte ritenuto applicabile la circostanza aggravante ex art. 476, comma 2, c.p. non espressamente contestata nel capo d'imputazione; (iii) travisamento della prova (omissione di valutazione di provvedimenti che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato la sua qualità soggettiva al momento dei fatti).

La decisione

Per Petrelli: la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che l'applicazione della recidiva reiterata richiede adeguata e specifica motivazione; quanto al capo R la recidiva non poteva essere ritenuta (all'epoca era presente una sola condanna definitiva), quanto al capo Z2 la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta insufficiente e viziata anche da riferimento errato ad un precedente inesistente; la sentenza è annullata con rinvio alla Corte territoriale affinché si pronunci ex professo sul riconoscimento o meno della recidiva. Per Massimini: la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. perché non adeguatamente contestata nel capo d'imputazione; ciò ha effetti sul termine di prescrizione (aumento della pena edittale e quindi del termine): i reati indicati nei capi E, R e Z2 sono stati dichiarati estinti per prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza in parte qua e ha revocato le statuizioni civili relative a quei reati. Il motivo di travisamento della prova proposto da Massimini è stato invece ritenuto manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva reiterata)

    La recidiva reiterata può essere riconosciuta quando, al momento della consumazione del reato, l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale; il riconoscimento richiede una motivazione specifica e adeguata che valuti la significatività dei precedenti rispetto alla pericolosità specifica dell'imputato

  • art. 476, comma 2, cod. pen. (circostanza aggravante per falso in atto pubblico fidefacente)

    La qualificazione dell'atto come "fidefacente" (che legittima l'aggravante) dev'essere contestata espressamente nel capo d'imputazione, o attraverso formule equivalenti o l'indicazione della norma; la mera indicazione dell'atto non è sufficiente per introdurre l'aggravante

  • art. 479, art. 157, art. 160 cod. pen. (pena edittale e calcolo prescrizione)

    La misura della pena edittale prevista per il reato (art. 479) incide sul termine di prescrizione (artt. 157 e 160); un'erronea qualificazione aggravante altera il termine estintivo e può comportare la prescrizione dei reati

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen. (devoluzione al giudice d'appello)

    La Corte d'appello andava chiamata ad esaminare ex professo il punto relativo al riconoscimento della recidiva quando il motivo di gravame lo aveva devoluto alla sua cognizione

  • Sezioni Unite, sentenza 30/03/2023 (Sabbatini)

    Stabilisce che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato sia gravato da più condanne definitive espressive di maggiore pericolosità sociale, ma richiede specifica e adeguata motivazione

  • Sezioni Unite, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)

    Ha chiarito che la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. non può essere ritenuta legittimamente contestata quando nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, direttamente o con formule equivalenti

  • Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibé) e giurisprudenza costituzionale citata

    Giurisprudenza che richiede rigore nella motivazione quando si ignori o si enfatizzi la componente soggettiva della recidiva a scapito degli elementi oggettivi, in tutela dei principi costituzionali del diritto penale

Massime di principio

  • Per riconoscere la recidiva reiterata non basta il solo numero di condanne: il giudice deve fornire motivazione specifica e adeguata che illustri perché i precedenti attengono alla maggiore pericolosità sociale dell'imputato
  • Se un'aggravante dipende dalla qualificazione normativa dell'atto (es. art. 476, comma 2, c.p.), tale qualificazione deve risultare chiara ed espressamente contestata nel capo d'imputazione; la mancata o vaga contestazione impedisce l'applicazione dell'aggravante
  • L'applicazione impropria di un'aggravante può modificare il termine di prescrizione e determinare l'estinzione dei reati; i giudici devono verificare l'impatto sul dies a quo e sulle sospensioni
  • Gli errori di motivazione rilevanti possono portare all'annullamento con rinvio (quando il punto deve essere riesaminato dal giudice d'appello) o all'annullamento senza rinvio e revoca delle statuizioni civili (quando è pacifico che i fatti siano estinti per prescrizione)
  • La contestazione di travisamento della prova richiede dimostrare il carattere decisivo della prova omessa o interpretata erroneamente; l'allegazione generica non è sufficiente
  • Omissioni materiali nel dispositivo possono essere corrette dalla Corte di legittimità quando si tratti di palese errore materiale, ma non suppliscono a vizi di motivazione sostanziali

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