Sentenza n. 1012/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale relativa al rimborso di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione, nella parte concernente la decorrenza e la quantificazione degli interessi e l’accertamento di un’entrata a carico della società
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società aveva impugnato la determinazione comunale del 17 dicembre 2018, la relativa nota di comunicazione, il parere dell’ufficio unico avvocatura e gli ulteriori atti connessi. Contestava, in particolare, la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, chiedendo il riconoscimento degli interessi legali dalla prima richiesta, degli interessi moratori dalla proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e del risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo colpevole nella restituzione delle somme versate per oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che le pretese erano state in parte soddisfatte mediante un accordo transattivo con il Comune, relativo anche ad altri contenziosi, e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha valorizzato la dichiarazione espressa della ricorrente, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta in decisione, con la quale la stessa ha manifestato la rinuncia a coltivare ulteriormente il giudizio in conseguenza dell’accordo transattivo raggiunto con il Comune. La decisione non contiene una pronuncia di merito sulla legittimità della determinazione impugnata né sulle domande di restituzione, interessi e risarcimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione del contenuto dell’accordo raggiunto tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; tale dichiarazione impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta soddisfazione, anche parziale, delle pretese mediante un accordo transattivo può determinare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati.
- In presenza di un accordo tra le parti che regoli anche le conseguenze economiche del contenzioso, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite per giusti motivi.
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