Cassazione Civile, Ordinanza n. 11373/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società utilizzatrice di un autofurgone concesso in leasing agiva per ottenere dall'assicuratore l'indennizzo per il furto del veicolo. Nei gradi di merito la domanda era stata rigettata perché la polizza conteneva un'appendice di vincolo a favore della società di leasing proprietaria del bene, ritenuta unica legittimata a pretendere l'indennizzo. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, omessa motivazione su punto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 1891 c.c., sostenendo che l'interpretazione del vincolo e l'affermazione del difetto di legittimazione attiva sarebbero state errate, oltre a prospettare un vizio di ultrapetizione in relazione all'affermazione dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurato. La società resistente si opponeva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la clausola di vincolo in favore del finanziatore individua un beneficiario del contratto assicurativo, al quale soltanto spetta il diritto all'indennizzo e la relativa azione contro l'assicuratore; di conseguenza, l'utilizzatore del bene in leasing non è legittimato ad agire per ottenere l'indennizzo in presenza di tale vincolo. Ha inoltre osservato che le ulteriori censure tendevano in realtà a sollecitare un riesame del fatto e delle prove, inammissibile in sede di legittimità, mentre la Corte territoriale aveva motivatamente escluso la prova del passaggio di proprietà del veicolo o l'inefficacia della clausola di vincolo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
La ricorrente lo invocava per denunciare omessa motivazione su punto decisivo; la Corte ha escluso che le censure integrassero un vizio sindacabile, trattandosi in parte di contestazioni di merito sul fatto e sulla prova.
art. 1891 c.c.
"i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo"
Il vincolo pattuito in favore del finanziatore, in un'assicurazione collegata a un contratto di leasing, comporta che il diritto all'indennizzo e la legittimazione ad agire spettino esclusivamente al beneficiario indicato, non al contraente/utilizzatore.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato come base della trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'assicurazione con appendice di vincolo a favore del finanziatore, il diritto all'indennizzo nasce direttamente in capo al beneficiario designato, che è l'unico legittimato ad agire verso l'assicuratore.
- Il vincolo assicurativo collegato al leasing non trasferisce all'utilizzatore la legittimazione attiva all'incasso dell'indennità, poiché la clausola attribuisce il credito in via esclusiva alla società finanziatrice/proprietaria indicata in polizza.
- Quando il ricorso per cassazione mira, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione delle prove, la censura è inammissibile perché il giudizio di legittimità non consente il riesame del merito probatorio.
- Il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione può fare sì che il pagamento dell'indennizzo al finanziatore riduca il debito dell'utilizzatore verso lo stesso, ma non altera la distinta titolarità del credito indennitario prevista dal vincolo contrattuale.
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