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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00235/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di factoring, quale cessionaria di crediti vantati da aziende farmaceutiche verso un'azienda sanitaria provinciale, per il pagamento di interessi moratori maturati su fatture pagate tardivamente e di note di debito emesse in relazione a tali interessi. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non provata la pretesa creditoria; la corte d'appello aveva poi riformato solo in parte, condannando l'azienda sanitaria al pagamento di un importo minore. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame del fatto che la controparte non aveva contestato in primo grado la sua legittimazione sostanziale al pagamento degli interessi, con conseguente mancata produzione degli atti di cessione delle fatture sottostanti; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia d'ufficio del tribunale su una questione di legittimazione sostanziale; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per omesso esame della documentazione prodotta e per asserita erronea valutazione della contestazione avversaria sul calcolo degli interessi; 4) violazione dell'art. 164, comma 5, c.p.c. e dell'art. 2948 n. 4 c.c. per ritenuta corretta eccezione di prescrizione e per applicazione del termine quinquennale agli interessi moratori; 5) ulteriore omesso esame di documenti che avrebbero dimostrato l'interruzione della prescrizione anche quinquennale. L'azienda sanitaria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo che la corte d'appello aveva erroneamente ritenuto un riconoscimento di debito per l'importo di euro 181.094,63 sulla base di tabulati contabili, mentre ciò non costituiva ammissione del debito e la società non aveva provato né l'an né il quantum del credito nemmeno per tale somma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società cessionaria, reputando infondati i motivi relativi a legittimazione, prova del credito, contestazioni e prescrizione, osservando che la corte territoriale aveva in ogni caso motivato sul difetto di prova della pretesa monitoria con argomenti autonomi e sufficienti. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria, rilevando che la corte d'appello aveva erroneamente configurato un riconoscimento di debito in capo a una pubblica amministrazione senza verificare i requisiti formali richiesti per la ricognizione di debito proveniente da p.a., compresa la forma scritta ad substantiam e la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti ex art. 23, comma 5, l. n. 289/2002. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sui vizi denunciabili, distinguendo tra omesso esame di fatti decisivi, violazione di legge e vizi motivazionali.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata se la decisione di merito si fonda in realtà sul rigetto della domanda per difetto di prova e non su una pronuncia non richiesta sulla legittimazione sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non basta la mancata contestazione dell'opponente a far ritenere provato il credito; occorre comunque la prova dei fatti costitutivi da parte dell'ingiungente.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è infondata quando la corte di merito ha esaminato la documentazione e motivato in modo congruo sull'inidoneità probatoria degli atti prodotti.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per il pagamento di un credito deve provarne esistenza e ammontare, non essendo sufficiente la mera allegazione o la mancata contestazione generica della controparte.

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    La censura sulla tardiva riproposizione dell'eccezione di prescrizione è disattesa, poiché la Corte ritiene correttamente esaminata l'eccezione proposta dalla parte opponente.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Per gli interessi moratori è richiamata la prescrizione quinquennale; la Corte reputa corretto il rilievo della prescrizione da parte del giudice di merito, salvo comunque la successiva rilevanza del problema di prova di eventuali atti interruttivi.

  • art. 23, comma 5, l. n. 289 del 2002

    Per la ricognizione di debito proveniente da pubblica amministrazione occorre la trasmissione dell'atto scritto alla Procura regionale della Corte dei conti, requisito necessario per poterne utilmente invocare l'efficacia ricognitiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto-creditore conserva l'onere di provare integralmente il proprio credito: la mancata contestazione dell'opponente non equivale, di per sé, a riconoscimento del fatto costitutivo della pretesa.
  • La doglianza di omesso esame è infondata quando la sentenza di merito ha comunque valutato la documentazione decisiva e ha espresso una motivazione congrua sull'insufficienza o lacunosità della prova.
  • La prescrizione estintiva si fonda sulla deduzione dell'inerzia del titolare; incombe al creditore dimostrare gli atti o fatti interruttivi allegati per superare l'eccezione.
  • La ricognizione di debito proveniente da pubblica amministrazione non può essere desunta da meri tabulati contabili o da allegazioni interne: richiede un atto scritto con i requisiti formali e procedimentali prescritti dalla normativa speciale.
  • In presenza di una ratio decidendi autonoma e sufficiente sul difetto di prova del credito, la censura che investa solo una diversa questione processuale resta inidonea a scalfire la decisione.
  • La prova del quantum del credito per interessi moratori richiede documentazione coerente e completa, compresa l'indicazione degli elementi necessari a verificare decorrenza, calcolo e corrispondenza tra note di debito e fatture sottostanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDecreto ingiuntivoIntermediazione finanziariaConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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