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Sentenza

Sentenza del 27/07/2023 n. 22793 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la responsabilità per IRPEG e voci accessorie ma aveva annullato la iscrizione a ruolo per le imposte indirette. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) nullità della cartella per notifiche inesistenti degli avvisi di accertamento; (2) illegittima applicazione dell'art. 36 DPR 602/1973 perché la CTR avrebbe imputato la responsabilità del liquidatore senza verificare i presupposti normativi; (3) omissione della verifica del limite della responsabilità commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza; (4) mancanza della notifica dell'atto motivato previsto dall'art. 36, comma 5; (5) uso illegittimo del principio della non contestazione per fatti dedotti dall'Ufficio per la prima volta in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi 1 e 4, ha accolto i motivi 2 e 3 ritenendoli fondati e ha rigettato il quinto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e ha rinviato alla CTR di secondo grado della Sicilia (sez. staccata di Caltanissetta) in diversa composizione per un nuovo esame, demandando anche le spese del giudizio di legittimità. In sintesi: censurata la decisione di merito per avere omesso accertamenti di fatto richiesti dall'art. 36 DPR 602/1973 e per non aver quantificato la responsabilità del liquidatore nei limiti previsti dalla norma; restano ferme le statuizioni non impugnate o ritenute inammissibili.

Norme richiamate

  • Legge n. 4 del 1929

    Richiamata dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla notifica degli avvisi, ma la questione è stata ritenuta inammissibile in cassazione e comunque preclusa perché non impugnata correttamente

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Citate relative alle regole di accertamento e notifica; non è stata pronunciata una nuova interpretazione rispetto alla regolarità delle notifiche, che è stata considerata già definita in sede di merito

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle imposte indirette; la Corte non ha approfondito la questione essendo la censura inammissibile o non decisiva per i motivi accolti

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    Principale norma decisiva: stabilisce i presupposti della responsabilità personale del liquidatore (soddisfazione di crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnazione di beni ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari) e dispone che l'Ufficio notifichi al presunto responsabile un atto motivato. La Corte ha rilevato che la CTR non ha verificato concretamente l'esistenza dei presupposti né quantificato l'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza, mentre la mancata notifica dell'atto motivato è stata ritenuta questione preclusa per nova processuale

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 115 c.p.c.; art. 345 c.p.c., comma 2

    Art. 360(1)(3) usato come motivo di ricorso per violazione di norme processuali e di diritto sostanziale; art. 115 invocato sulla prova e sulla non contestazione; art. 345 citato in relazione a termini e ricorsi. La Corte ha accolto le censure connesse alla errata applicazione dell'art. 36 DPR 602/1973 ma ha rigettato le doglianze relative alla non contestazione e ad altri profili procedurali

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Norma sul divieto di nova in appello: la Corte ha ritenuto preclusa l'eccezione concernente la mancata notifica dell'atto motivato ex art. 36 comma 5 perché sollevata per la prima volta in appello dall'amministrazione e non dedotta in primo grado

Massime di principio

  • La responsabilità personale del liquidatore ex art. 36 DPR 602/1973 sussiste solo se l'ufficio dimostra che il liquidatore ha soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o ha assegnato beni ai soci senza avere prima soddisfatto i crediti tributari; non è sufficiente una affermazione generica di distrazione di risorse.
  • La responsabilità del liquidatore è limitata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza nella graduazione dei crediti: il giudice di merito deve quantificare tale limite concretamente.
  • Se l'Ufficio introduce in appello fatti nuovi che configurano una nuova contestazione (nova), tali fatti possono essere preclusi e non assorbibili con il principio della non contestazione; il principio della non contestazione non si applica automaticamente ai fatti dedotti per la prima volta in appello.
  • Le eccezioni relative alla regolarità delle notifiche già decise in sede di merito e non impugnate in cassazione risultano precluse in sede di legittimità; la parte deve tempestivamente dedurre le relative censure.
  • In presenza di doglianze su responsabilità personale per debiti tributari derivanti da liquidazione, il giudice d'appello deve svolgere accertamenti di fatto specifici richiesti dalla norma (verifica della soddisfazione di crediti inferiori, assegnazioni ai soci, quantificazione della capienza) e motivare espressamente tali valutazioni.

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