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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28376/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA. In primo grado il contribuente aveva proposto ricorso deducendo, secondo quanto riportato dalla sentenza di legittimità, sia un vizio di motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, sia censure che investivano il merito della pretesa, in particolare con riferimento a operazioni soggettivamente inesistenti e alla indeducibilità di costi per carburante. La CTR, invece, ha ritenuto che nel ricorso introduttivo fosse stata formulata solo una generica doglianza sul difetto di motivazione e che le successive memorie illustrative avessero introdotto, inammissibilmente, nuove contestazioni di merito, ampliando il thema decidendum. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e degli artt. 7, comma 1, e 32 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che le deduzioni e i documenti depositati con le memorie di primo grado costituivano sviluppo istruttorio di censure già contenute nel ricorso introduttivo e non introducevano questioni nuove; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la CTR valutato il contenuto delle memorie e dei documenti allegati, una volta erroneamente esclusa la loro rilevanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, congiuntamente, entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che dal ricorso introduttivo risultava che il contribuente non si era limitato a denunciare un vizio formale di motivazione dell'avviso di accertamento, ma aveva anche contestato specificamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria, in particolare l'esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti e la indeducibilità dei costi per carburante. Per questo motivo la CTR ha errato nel considerare le memorie illustrative come fonte di nuove contestazioni di merito e nel ritenere ampliato inammissibilmente il thema decidendum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Il richiamo alla norma è usato per descrivere la doglianza del contribuente sul difetto di motivazione dell'avviso; la Corte chiarisce però che nel ricorso di primo grado la censura non era solo formale ma investiva anche il merito della pretesa.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Le memorie illustrative e i documenti depositati nei termini processuali possono sviluppare le censure già proposte nel ricorso introduttivo; non integrano un inammissibile ampliamento del thema decidendum se si mantengono entro i limiti delle contestazioni originarie.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei limiti del thema decidendum, ma la Corte accoglie la censura sul diverso presupposto che le contestazioni di merito erano già contenute nell'atto introduttivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione richiama implicitamente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel valutare se la CTR abbia erroneamente delimitato l'oggetto del giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorrente ha lamentato il mancato esame delle argomentazioni e dei documenti prodotti; la Corte accoglie il motivo perché la CTR ha male valutato il contenuto del ricorso e delle memorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte reputa fondata la doglianza nella misura in cui la CTR non ha correttamente apprezzato il materiale difensivo già ritualmente introdotto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il thema decidendum va desunto dal contenuto sostanziale del ricorso introduttivo e non dalla sola formula sintetica con cui il motivo viene rubricato; se l'atto iniziale contesta anche i fatti costitutivi della pretesa, le successive memorie possono sviluppare tali censure senza introdurre domande nuove.
  • La distinzione tra eccezione di difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestazione del merito della pretesa deve essere compiuta in concreto, verificando se il ricorso iniziale contenga già doglianze idonee a investire le ragioni sostanziali della ripresa fiscale.
  • È erronea la decisione che dichiari inammissibili le deduzioni contenute nelle memorie illustrative quando esse costituiscano mera specificazione o sviluppo delle censure già ritualmente proposte nel ricorso introduttivo.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la censura è fondata quando il giudice di merito abbia travisato il contenuto del ricorso introduttivo e, per tale errore, abbia ristretto indebitamente l'oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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