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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1488/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento notificato il 5 settembre 2011, relativo al conguaglio della TIA per gli anni 2006-2009, contestando l’applicazione della sola tariffa n. 22 (ristoranti) e la legittimità della deliberazione comunale n. 44/06 che aveva disposto il passaggio dalla TARSU alla TIA. La CTP di Latina, con sentenza del 10 luglio 2012, aveva accolto il ricorso e annullato l’avviso, ritenendo errata l’applicazione delle tariffe; la CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza depositata il 1° aprile 2016, aveva rigettato l’appello del gestore, ritenendo formato il giudicato esterno anche per il 2009 in base a una precedente pronuncia relativa alle tariffe applicate. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha contestato l’estensione al 2009 del giudicato riferito ad altri periodi d’imposta; ha sostenuto che, anziché annullare integralmente l’avviso, i giudici di merito avrebbero dovuto rideterminare il tributo; e ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la contribuente non aveva contestato gli accertamenti relativi al 2006, 2007 e 2008. Nel giudizio di cassazione la contribuente ha inoltre riproposto l’eccezione di illegittimità della deliberazione comunale n. 44/06, già assorbita nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, esaminando preliminarmente l’eccezione della contribuente sulla deliberazione comunale n. 44/06. Ha ritenuto illegittima la deliberazione con cui il Comune, il 30 maggio 2006, aveva istituito la TIA 1 e disposto il passaggio dalla TARSU alla TIA: dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la TIA 1 era stata soppressa e, in attesa dei provvedimenti attuativi della nuova tariffa, i Comuni potevano continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti, ma non istituire ex novo la TIA 1. Ha quindi ritenuto che il ricorso del gestore, fondato sulla presupposta validità della deliberazione, non potesse essere accolto. La Corte non ha deciso autonomamente nel merito i tre motivi relativi al giudicato esterno, alla rideterminazione del tributo e alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per le obiettive incertezze del quadro normativo e per le oscillazioni giurisprudenziali; ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa minoritariamente nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    La soppressione della TIA 1 ha posto fine al regime transitorio collegato alla sua istituzione; la salvaguardia normativa ha mantenuto efficaci soltanto le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti o adottati, non consentendo ai Comuni di istituire successivamente la TIA 1.

  • art. 238, commi 1 e 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa minoritariamente nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 la TIA 1 è soppressa; fino all’adozione della disciplina attuativa della nuova tariffa restano applicabili le discipline regolamentari già vigenti, senza che ciò autorizzi l’istituzione ex novo della TIA 1.

  • art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa minoritariamente nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    La continuità normativa prevista dalla disposizione riguarda i provvedimenti attuativi già adottati della disciplina precedente, non una facoltà comunale di istituire dopo la soppressione la TIA 1.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • A decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, il 29 aprile 2006, la TIA 1 prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 era soppressa e veniva meno il regime transitorio connesso alla sua istituzione.
  • In attesa dell’emanazione della disciplina attuativa della nuova tariffa, i Comuni potevano continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati; tale salvaguardia non consentiva di istituire ex novo la TIA 1 dopo la sua soppressione.
  • In assenza di una chiara disposizione legislativa che ne preveda l’ultrattività, il regime transitorio relativo a una tariffa soppressa non può sopravvivere oltre la salvaguardia espressamente riconosciuta alle discipline e ai provvedimenti già vigenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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