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Sentenza

Sentenza del 21/05/2019 n. 3083 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Ricorso - notifica - effettuata ad ufficio locale Amministrazione finanziaria diversa quello che ha emanato l'atto impugnato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si contesta la validità della notifica del ricorso effettuata presso un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello competente ad adottare l’atto impugnato. La questione riguarda quindi l’eventuale inammissibilità o inefficacia del ricorso per errore nell’individuazione dell’ufficio destinatario della notificazione.

La decisione

Il ricorso non è invalido per il solo fatto di essere stato notificato a un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello che aveva emanato l’atto impugnato. L’errore nell’individuazione dell’ufficio non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso, in particolare quando la notificazione consente comunque all’Amministrazione di avere conoscenza dell’impugnazione e di esercitare il proprio diritto di difesa. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 4551/2015, Cass. n. 29465/2008, Cass. n. 15718/2009 e Cass. n. 21621/2016.

Norme richiamate

  • Principi processuali in materia di notificazione del ricorso tributario

    La notificazione del ricorso presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello che ha emesso l’atto non comporta, di per sé, l’invalidità o l’inammissibilità del ricorso, se l’Amministrazione ha comunque avuto conoscenza dell’impugnazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 4551/2015

    Conferma che l’errata individuazione dell’ufficio locale destinatario della notifica non pregiudica automaticamente la validità del ricorso.

  • Cassazione civile, sentenza n. 29465/2008

    Riconosce rilievo alla conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’Amministrazione e limita le conseguenze degli errori formali nella notificazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 15718/2009

    Esclude che la notifica a un diverso ufficio dell’Amministrazione determini automaticamente l’inammissibilità del ricorso, quando la funzione conoscitiva della notifica sia stata raggiunta.

  • Cassazione civile, sentenza n. 21621/2016

    Ribadisce il principio di conservazione degli effetti processuali quando la notificazione, pur eseguita presso un ufficio diverso, consenta all’Amministrazione di conoscere tempestivamente la controversia.

Massime di principio

  • La notifica del ricorso a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello che ha emesso l’atto non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso.
  • Occorre verificare se l’Amministrazione abbia comunque ricevuto conoscenza effettiva o legale dell’impugnazione e abbia potuto difendersi.
  • Gli errori formali nell’individuazione dell’ufficio possono essere considerati non invalidanti quando non compromettono la funzione della notificazione né il diritto di difesa dell’ente.
  • È comunque preferibile notificare il ricorso all’ufficio competente indicato nell’atto impugnato, per ridurre il rischio di contestazioni e di ritardi nella trasmissione interna.
  • La valutazione concreta dipende dalla tempestività della notifica, dall’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione e dall’eventuale pregiudizio arrecato al contraddittorio.

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