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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13350/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Campobasso che aveva respinto l'opposizione (ex art. 5-ter l. n. 89/2001) avverso il decreto del magistrato designato che aveva dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, ritenendo decaduto il termine semestrale di cui all'art. 4 della l. n. 89/2001. I ricorrenti contestavano che il dies a quo del termine semestrale dovesse essere la definitività del decreto di chiusura del fallimento e non la data in cui i creditori ammessi al passivo abbiano ottenuto l'integrale soddisfacimento del credito. Era inoltre censurata la condanna dei ricorrenti al versamento di €1.000 ciascuno alla cassa delle ammende (art. 5-quater l. n. 89/2001) per manifesta infondatezza della domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha stabilito che, nei procedimenti fallimentari non assoggettati alle modifiche successive, il termine semestrale di cui all'art. 4 l. n. 89/2001 decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (ossia dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione), e, se il provvedimento non è stato comunicato, dalla data di un anno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo (sanzione ex art. 5-quater) perché accessorio rispetto alla statuizione annullata.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 24 marzo 2001, n. 89

    riguarda il "momento in cui la decisione è divenuta definitiva"

    Il termine semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento che conclude il procedimento (qui: decreto di chiusura del fallimento), non dalla data di soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo

  • art. 2, legge 24 marzo 2001, n. 89

    Rileva ai fini dell'individuazione dell'evento che ha dato diritto alla riparazione (la durata del procedimento), ma non per fissare il dies a quo del termine di proposizione dell'azione: il momento di soddisfacimento utile influisce sul calcolo della durata, non sull'inizio del semestre decadenziale

  • art. 327 c.p.c.

    Se il provvedimento conclusivo non è stato comunicato, la definitività si individua nel termine di un anno dalla pubblicazione, ai sensi di questo articolo

  • art. 5-ter, legge 24 marzo 2001, n. 89

    Disciplina l'opposizione al decreto del magistrato designato; qui la Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo decaduto il termine

  • art. 5-quater, legge 24 marzo 2001, n. 89

    Prevede la sanzione a carico del proponente della domanda ritenuta manifestamente infondata; la questione è stata assorbita dalla Cassazione dopo l'accoglimento del primo motivo

  • art. 119 legge fallimentare; art. 58, l. n. 69/2009; art. 150 co.1 d.lgs. n. 5/2006

    Richiamate nel ricorso con riferimento a specifiche regole processuali/fallimentari e interpretazioni applicabili; la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione relativa alla definitività del decreto di chiusura

  • art. 6 par.1 CEDU; art. 1 Protocollo addizionale; artt. 111 e 117 Cost.

    Richiamate in relazione al diritto a un processo ragionevole e al principio di legalità; la Corte ha deciso in conformità ai principi di garanzia circa la decorrenza del termine semestrale

Massime di principio

  • Nei procedimenti fallimentari la decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione (art. 4 l. n. 89/2001) va calcolata dalla data di definitività del decreto che chiude il fallimento (ossia dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione), non dalla data in cui i creditori sono stati soddisfatti.
  • Se il decreto di chiusura non è stato comunicato, la definitività si individua nello spirare del termine di un anno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; pertanto verificare sempre pubblicazione e comunicazione per calcolare i termini.
  • Il soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo è rilevante per la determinazione della durata del procedimento ai fini dell'entità dell'indennizzo (art. 2 l. n. 89/2001), ma non sostituisce la definitività del provvedimento come dies a quo per la proposizione dell'azione.
  • La sanzione prevista dall'art. 5-quater può essere applicata quando la domanda sia manifestamente infondata, ma la sua valutazione dipende dall'esito della decisione principale: se quest'ultima viene annullata la censura relativa alla sanzione può risultare assorbita.
  • In presenza di più persone lese, la mancata notifica del ricorso a uno di essi non comporta necessariamente l'integrazione del contraddittorio se le domande sono scindibili e la parte non notificata abbia comunque deceduto dalla facoltà di impugnare; va valutato caso per caso.
  • Prassi consigliata: verificare e annotare le date chiave (sentenza dichiarativa di fallimento, decreto di chiusura, data di pubblicazione, eventuale comunicazione, data di soddisfacimento dei crediti) prima di proporre domanda di equa riparazione per evitare decadenze.

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