Cassazione Penale, Ordinanza n. 12644/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Nel ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta insussistenza del falso grossolano, sostenendo che i beni sequestrati non fossero idonei a ingannare la pubblica fede; 2) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle pene sostitutive, contestando il passaggio motivazionale relativo alla mancanza di reddito lecito e alla capacità di far fronte alla pena pecuniaria sostitutiva; 3) vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, deducendo l'assenza della condizione ostativa dell'abitualità. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non specifici e fondati sulla mera riproposizione di doglianze già respinte in appello, senza puntuale allegazione di un travisamento della prova; ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva motivato sull'abitualità dell'imputato, ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era una mera reiterazione di censure già formulate in appello, prive di specificità e di allegazione degli atti da cui desumere il dedotto travisamento; il secondo motivo, relativo alle pene sostitutive negate, soffriva dello stesso vizio, non essendo stata dimostrata l'erroneità della valutazione sulla mancanza di reddito lecito; il terzo motivo era manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'abitualità quale causa ostativa alla particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474, comma 2 c.p.
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello per commercio di prodotti con segni falsi
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre una condizione ostativa di abitualità, adeguatamente motivata nel caso concreto
art. 131-bis, comma 1 c.p.
l'abitualità sussiste quando l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
i motivi di ricorso devono essere specifici e corredati degli elementi necessari a fondare la doglianza
art. 591 c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi può determinare l'inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella pedissequa riproposizione di motivi già disattesi dal giudice di merito, se il ricorso non sviluppa una critica argomentata e specifica della motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione per travisamento della prova richiede la puntuale indicazione e allegazione degli atti specifici dai quali emergerebbe il contenuto diverso rispetto a quello valorizzato dalla sentenza; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- La valutazione sulla idoneità del bene contraffatto a ingannare la collettività è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità e con specifica allegazione del travisamento.
- La mancata concessione delle pene sostitutive può essere censurata solo mediante una doglianza specifica sulla motivazione del giudice di merito; la mera contestazione della valutazione fattuale compiuta in appello non è sufficiente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dalla sussistenza dell'abitualità, che può essere desunta anche dalla commissione di più reati della stessa indole ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- La mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle conseguenze economiche previste dalla legge.
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