Circolare numero 230 del 26-9-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come determinare il contributo dovuto al S.S.N. per il 1991 da lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e liberi professionisti, alla luce del minimale annuo di L. 15.399.384 introdotto dalla legge n. 407/1990. Conferma l’applicazione delle istruzioni già emanate, precisa il limite massimo di reddito imponibile a L. 100 milioni, disciplina i casi di inizio attività, di cambio di qualifica nel corso dell’anno e il conguaglio dei versamenti eccedenti. Viene inoltre chiarito il trattamento dei redditi da attività libero-professionale occasionale e saltuaria, escludendo quelli qualificati fiscalmente come "redditi diversi".
Contributo S.S.N. 1991 per lavoratori autonomi: minimale, massimale e casi particolari
Contributo S.S.N. 1991 per lavoratori autonomi: minimale, massimale e casi applicativi
La circolare interviene per chiarire la determinazione del contributo dovuto al S.S.N. dai lavoratori autonomi per l’anno 1991, in relazione al minimale annuo di retribuzione fissato dall’art. 5, comma 14, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il documento richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 218 del 4 settembre e precisa alcuni casi particolari di applicazione, con riferimento ad artigiani, commercianti e liberi professionisti.
Ambito di applicazione del minimale
Le disposizioni già contenute nella circolare n. 218 del 4 settembre, in particolare quelle sull’osservanza dell’obbligo del minimale, si applicano anche agli artigiani e ai commercianti. Ne deriva che, per il 1991, il contributo deve essere calcolato tenendo conto del minimale annuo pari a L. 15.399.384, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata.
Massimale di reddito imponibile
La circolare precisa che, qualora nel 1990 siano già stati assoggettati a contribuzione redditi fino al limite massimo di L. 100 milioni, non è dovuto alcun ulteriore contributo. Se invece la contribuzione ha riguardato solo una parte di tale importo, il contribuente deve considerare esclusivamente la quota residua non ancora assoggettata, fino al raggiungimento del tetto complessivo di L. 100 milioni.
Inizio dell’attività nel 1991
I lavoratori autonomi che abbiano iniziato l’attività dal 1 gennaio 1991 o nel corso dello stesso anno devono applicare la disciplina del minimale anche se nell’anno precedente non hanno prodotto reddito. In tali ipotesi il contributo va quindi calcolato almeno su L. 15.399.384.
Cambio di qualifica nel corso dell’anno
Per i soggetti che nel corso dell’anno mutano qualifica professionale, la circolare distingue due fattispecie:
- l’artigiano, il commerciante o il libero professionista che diventi cittadino non mutuato nel corso dell’anno resta soggetto, per lo stesso anno, all’obbligo contributivo secondo la normativa propria della precedente qualifica;
- il cittadino non mutuato che intraprenda nel corso dell’anno l’attività di artigiano, commerciante o libero professionista deve versare, entro il 30 giugno dello stesso anno, il contributo S.S.N. dovuto per l’anno precedente, calcolato sul reddito percepito in quell’anno.
La circolare aggiunge che, in quest’ultimo caso, il reddito prodotto nel 1991 in qualità di artigiano, commerciante o libero professionista sarà assoggettato a contribuzione di malattia nel 1992, con applicazione del minimale.
Conguaglio dei versamenti già effettuati
Gli artigiani e i commercianti che abbiano effettuato, alla scadenza del 25 luglio, versamenti superiori a quelli dovuti secondo i criteri indicati nella circolare possono recuperare l’importo versato in eccedenza in occasione della scadenza del 25 ottobre successivo.
Redditi da attività libero professionale occasionale o saltuaria
Per i redditi derivanti da attività libero professionale svolta in modo del tutto occasionale e saltuario, la circolare ritiene necessario fare riferimento al regime fiscale adottato dal contribuente. Sono esclusi dalla contribuzione i redditi indicati nel quadro L del modello 740, qualificati come "redditi diversi", in quanto corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Pubblicità delle istruzioni
Le Sedi sono invitate a diffondere il contenuto della circolare attraverso i consueti canali informativi, includendo comunicazioni agli ordini professionali, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro, nonché avvisi e comunicati stampa.
Punti principali
Applicazione del minimale annuo per artigiani e commercianti
Le istruzioni già impartite con la circolare n. 218 del 4 settembre, relative all’obbligo del minimale, si applicano anche agli artigiani e ai commercianti. Per il 1991 il contributo deve quindi essere calcolato nel rispetto del minimale annuo di retribuzione pari a L. 15.399.384.
Limite massimo di reddito imponibile e assenza di ulteriore contribuzione
Se nel 1990 sono stati assoggettati a contribuzione redditi fino al massimo di L. 100 milioni, non è dovuto alcun altro contributo. Se invece il reddito già assoggettato è inferiore al massimo, il contribuente deve considerare solo la parte residua fino al raggiungimento del tetto complessivo di L. 100 milioni.
Lavoratori autonomi che iniziano l’attività nel 1991
Chi inizia l’attività dal 1 gennaio 1991 o nel corso dello stesso anno deve applicare comunque la regola del minimale, anche se nell’anno precedente non ha prodotto reddito. In tali casi il contributo va calcolato almeno su L. 15.399.384.
Cambio di qualifica nel corso dell’anno
Per i soggetti che nel corso dell’anno cambiano qualifica professionale, la circolare distingue due ipotesi: l’artigiano, commerciante o libero professionista che diventa cittadino non mutuato continua ad essere assoggettato alla normativa propria della precedente qualifica per tutto l’anno; il cittadino non mutuato che intraprende in corso d’anno l’attività di artigiano, commerciante o libero professionista versa entro il 30 giugno il contributo S.S.N. dovuto per l’anno precedente, calcolato sul reddito percepito in quell’anno, e assoggetterà a contribuzione il reddito prodotto nel 1991 solo nel 1992, con applicazione del minimale.
Conguaglio dei versamenti eccedenti
Gli artigiani e i commercianti che abbiano versato alla scadenza del 25 luglio importi superiori a quelli risultanti dai criteri indicati possono conguagliare l’eccedenza in occasione della scadenza del 25 ottobre successivo.
Redditi da attività libero professionale occasionale e saltuaria
Per i redditi derivanti da attività libero professionale esercitata in modo occasionale e saltuario si deve fare riferimento al regime fiscale applicato dal contribuente. Sono esclusi dai redditi libero-professionali quelli indicati nel quadro L del modello 740 (redditi diversi), poiché si tratta di corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Diffusione della circolare
Le Sedi sono invitate a dare ampia pubblicità alle istruzioni tramite i consueti canali informativi, come comunicazioni agli ordini professionali, associazioni di categoria, consulenti del lavoro, avvisi e comunicati stampa.
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