Circolare numero 229 del 23-9-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa due aspetti contributivi. Per i lavoratori occupati all’estero ai sensi della legge n. 398/1987, i datori di lavoro devono versare la contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mobilità, con eventuale regolarizzazione del mese di agosto tramite denuncia di settembre. Inoltre, per il settore agricolo, il contributo CIG dell’1,50% si applica dal 1° agosto 1991 anche agli impiegati e ai quadri, sia a tempo indeterminato sia determinato, con regole di regolarizzazione per il mese di agosto secondo la precedente circolare n. 211/1991.
Versamento della contribuzione di mobilità per personale all’estero e contributo CIG agricolo per impiegati e quadri
Precisazioni su contribuzione di mobilità per personale estero e CIG agricolo
La circolare interviene a integrazione della circolare n. 211 del 9 agosto 1991, fornendo chiarimenti su due distinti obblighi contributivi: la contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mobilità dovuta per il personale occupato all’estero ai sensi della legge n. 398/1987 e l’estensione del contributo CIG agricolo agli impiegati e ai quadri.
Lavoratori occupati all’estero assicurati ex legge n. 398/1987
I datori di lavoro, con esclusione di quelli edili rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che occupano personale all’estero assoggettato al regime contributivo della legge 3 ottobre 1987, n. 398, devono versare la contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mobilità. La circolare specifica che il personale in questione, pur essendo escluso dalla disciplina della Cassa integrazione guadagni, è comunque soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; di conseguenza, il relativo monte retributivo è soggetto alla contribuzione di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991.
Aliquote contributive e regolarizzazione
La contribuzione dovuta per tale personale comprende:
- lo 0,35% ex art. 7, comma 11, della legge n. 223/1991;
- lo 0,30% ex art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/1991.
Le eventuali regolarizzazioni relative al mese di agosto possono essere effettuate con la denuncia del mese di settembre, da presentare entro il 20 ottobre, secondo le modalità indicate nella circolare n. 211/1991. Per il versamento devono essere utilizzati i codici:
- "M151", preceduto dalla dicitura "Contr. mob. art. 7 L. 223/91";
- "M152", preceduto dalla dicitura "Contr. mob. art. 16 L. 223/91".
L’importo da versare deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 10% annuo, calcolati dal 21 settembre fino alla data del versamento.
Contributo CIG nel settore agricolo per impiegati e quadri
La circolare chiarisce inoltre che il contributo dell’1,50% destinato al finanziamento del trattamento ordinario di cassa integrazione nel settore dell’agricoltura, previsto dall’art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, come modificato dall’art. 11 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è dovuto dal 1° agosto 1991 anche per gli impiegati e i quadri, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
La precisazione conferma che il contributo era già dovuto per gli operai e continua ad applicarsi a tale categoria.
Regolarizzazione per il mese di agosto e ulteriori istruzioni
Per gli impiegati e i quadri a tempo determinato, la regolarizzazione del contributo relativo al mese di agosto deve essere effettuata seguendo le modalità fissate nella circolare n. 211 del 9 settembre 1991. La circolare rinvia a un successivo intervento istruttivo per quanto riguarda:
- i soggetti aventi titolo alle prestazioni;
- le modalità di erogazione delle prestazioni stesse.
Punti principali
Lavoratori occupati in Paesi esteri ex L. n. 398/1987
I datori di lavoro, salvo quelli edili rientranti nella disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che impiegano personale all’estero soggetto al regime contributivo della legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono tenuti a versare la contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mobilità. La contribuzione è pari allo 0,35% ex art. 7, comma 11, e allo 0,30% ex art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/1991, perché tale personale, pur escluso dalla CIG, è assoggettato all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Regolarizzazione contributiva e codici da utilizzare
Le eventuali regolarizzazioni relative al mese di agosto possono essere effettuate con la denuncia del mese di settembre, da presentare entro il 20 ottobre, secondo le modalità già indicate nella circolare n. 211/1991. Per il versamento devono essere utilizzati i codici "M151" preceduto dalla dicitura "Contr. mob. art. 7 L. 223/91" e "M152" preceduto dalla dicitura "Contr. mob. art. 16 L. 223/91". L’importo da versare deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 10% annuo, con decorrenza dal 21 settembre fino alla data del versamento.
Contributo CIG per gli impiegati dell’agricoltura
Il contributo dell’1,50% destinato al finanziamento del trattamento ordinario di cassa integrazione nel settore agricolo, previsto dall’art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, come modificato dall’art. 11 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è dovuto dal 1° agosto 1991 anche per impiegati e quadri, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. La circolare precisa che tale obbligo era già previsto per gli operai e continua ad applicarsi anche a questi ultimi.
Regolarizzazione per impiegati e quadri a tempo determinato
Per gli impiegati e i quadri a tempo determinato, la regolarizzazione del contributo relativo al mese di agosto deve essere effettuata seguendo le modalità stabilite nella circolare n. 211 del 9 settembre 1991. Le istruzioni sui soggetti aventi titolo alle prestazioni e sulle modalità di erogazione saranno fornite con una successiva circolare.
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