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Circolare

Circolare numero 232 del 27-9-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base ai decreti ministeriali del 6 e 7 agosto 1991 pubblicati in Gazzetta Ufficiale, l'assegno per assistenza personale continuativa spettante ai titolari di rendita INAIL è stato fissato in 496.000 lire mensili per il biennio 1 luglio 1991 - 30 giugno 1993. Per effetto dell'articolo 5 della legge n. 222/1984 e in coerenza con la circolare INPS richiamata, lo stesso importo deve essere applicato anche all'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa dei pensionati per inabilità nel medesimo periodo.

Aumento dell'assegno per assistenza personale continuativa a 496.000 lire mensili per il biennio 1 luglio 1991 - 30 giugno 1993

Aumento dell'assegno per assistenza personale continuativa

La circolare indica l'adeguamento dell'assegno per assistenza personale continuativa, definendone la misura per il biennio 1 luglio 1991 - 30 giugno 1993. Il provvedimento recepisce i decreti ministeriali richiamati e estende il medesimo importo anche ai pensionati per inabilità.

Quadro normativo e fonti richiamate

Il testo fa riferimento ai decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 6 agosto 1991 e del 7 agosto 1991, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991. Tali decreti hanno fissato per il biennio indicato l'assegno per assistenza personale continuativa spettante ai titolari di rendita INAIL nella misura di L. 496.000 mensili.

La circolare richiama inoltre l'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e il paragrafo 1 della circolare n. 53638 A.G.O. - n. 5196 O. - n. 406 B del 28 maggio 1987, quale base per l'applicazione del medesimo importo ai pensionati per inabilità.

Misura dell'assegno e ambito di applicazione

Per il periodo 1 luglio 1991 - 30 giugno 1993:

  • l'assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita INAIL è pari a L. 496.000 mensili;
  • l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità è fissato nella stessa misura di L. 496.000 mensili.

Finalità operativa

La comunicazione ha natura essenzialmente applicativa e serve a uniformare la liquidazione dell'assegno nel periodo considerato, assicurando l'allineamento tra la disciplina INAIL e quella dei pensionati per inabilità nel rispetto dei riferimenti normativi richiamati.

Punti principali

Fissazione dell'importo per i titolari di rendita INAIL

I decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 6 agosto 1991 e del 7 agosto 1991 hanno stabilito che l'assegno per assistenza personale continuativa spettante ai titolari di rendita INAIL è pari a 496.000 lire mensili per il biennio dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1993.

Estensione ai pensionati per inabilità

In applicazione dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e richiamando il paragrafo 1 della circolare n. 53638 A.G.O. - n. 5196 O. - n. 406 B del 28 maggio 1987, lo stesso importo di 496.000 lire mensili deve essere riconosciuto anche per l'assegno mensile di assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, sempre per il periodo 1 luglio 1991 - 30 giugno 1993.

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