Circolare numero 228 del 20-9-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le istruzioni operative rimaste sospese dopo la circolare n. 264/1990 in materia di prestazioni familiari per lavoratori migranti. Disciplina la conservazione dell'importo più favorevole già goduto al 15 novembre 1989, le nuove regole di priorità dell'art. 76 del Regolamento n. 1408/71 come modificato, l'applicazione retroattiva del regime ai lavoratori spagnoli e portoghesi dal 15 gennaio 1986 e la gestione della modulistica prevista dalle decisioni comunitarie n. 144, 145, 146 e 147. Sono inoltre indicati termini, criteri di calcolo, cause di cessazione del diritto e adempimenti delle SAP e delle Casse francesi.
Istruzioni su conservazione importo garantito degli assegni familiari e regole di priorità per prestazioni familiari CEE
Istruzioni sulle prestazioni familiari per lavoratori migranti e applicazione delle decisioni comunitarie
La circolare fornisce chiarimenti operativi sulle questioni rimaste sospese dopo la circolare n. 264 dell'11 dicembre 1990 in materia di prestazioni familiari in ambito comunitario. In particolare, disciplina la conservazione dell'importo più favorevole già percepito, le regole di priorità tra Stati membri ai sensi dell'art. 76 del Regolamento n. 1408/71 riveduto, l'estensione retroattiva del regime a lavoratori spagnoli e portoghesi e l'utilizzo della modulistica comunitaria aggiornata.
Conservazione dell'importo garantito al 15 novembre 1989
L'art. 94, paragrafo 9, del Regolamento n. 1408, come modificato dal Regolamento n. 3427 del 30 ottobre 1989, mira a salvaguardare i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del nuovo regime francese. L'importo da proteggere è quello degli assegni familiari o prestazioni analoghe effettivamente erogati per il mese di novembre 1989, indipendentemente dal fatto che materialmente siano stati pagati in un mese successivo.
Tale importo, definito "importo garantito", va confrontato con il complesso delle prestazioni familiari francesi dovute dal 16 novembre 1989. La salvaguardia opera solo se le prestazioni francesi risultano inferiori all'importo già garantito, nel qual caso la differenza rimane a carico dell'assicurazione italiana.
L'importo garantito è definitivo e congelato alla misura di novembre 1989: non si rivaluta per aumenti legislativi del Paese di residenza dei familiari, né cresce per l'aumento del numero dei familiari. Può invece ridursi in caso di diminuzione dei familiari aventi diritto, ad esempio per decesso o superamento dei limiti di età.
Procedura con i formulari E412 F ed E413 F
Per verificare se sussista concretamente l'esigenza di garantire l'importo più favorevole, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari alla data del 15 novembre 1989, ossia la SAP competente, deve rilasciare su richiesta degli interessati o delle Casse francesi un attestato relativo agli assegni familiari o all'ANF corrisposti per novembre 1989.
L'attestazione è effettuata tramite il mod. E412 F. La parte A è compilata dalle Casse francesi, mentre la parte B, che contiene la certificazione vera e propria, è compilata dalle SAP. In particolare, al punto 6.3 deve essere indicato l'importo globale degli assegni familiari o dell'ANF erogato per l'intera famiglia con riferimento a novembre 1989.
Le Casse francesi confrontano tale importo, dopo conversione in moneta nazionale al tasso di cambio applicabile al 16 novembre 1989, con le prestazioni francesi spettanti dalla stessa data. Se queste ultime sono inferiori, trasmettono alle SAP il mod. E413 F, nel quale il riquadro 4 riporta l'importo garantito convertito in franchi francesi e il riquadro 5 il totale delle prestazioni francesi da raffrontare.
Le istituzioni francesi pagano le prestazioni di loro competenza; le SAP corrispondono alla famiglia la differenza tra i due importi, applicando per analogia le regole dei pagamenti diretti. La differenza è posta a carico dell'assicurazione italiana e imputata ai normali conti di gestione relativi ai trattamenti di famiglia erogati sul territorio nazionale ai lavoratori e ai disoccupati.
La circolare consente, se opportuno in relazione all'entità della differenza, una cadenza diversa da quella mensile prevista normalmente dalla decisione n. 146: i pagamenti possono essere trimestrali o, al massimo, semestrali, purché siano pervenuti i modelli E413 F relativi all'intero periodo.
Riduzione dell'importo e cessazione della tutela
In caso di diminuzione del numero dei familiari, le SAP devono procedere a un nuovo calcolo dell'importo garantito. Anche in questo caso viene utilizzato il mod. E412 F su iniziativa delle istituzioni francesi, che possono inviare un ulteriore mod. E413 F per il ricalcolo del nuovo importo differenziale.
Il mod. E413 F serve anche a notificare la cessazione dell'applicabilità dell'art. 94, paragrafo 9. Il diritto all'importo garantito decade nei seguenti casi:
- cessazione dell'assoggettamento alla legislazione francese per interruzione dell'attività lavorativa per almeno un mese, senza considerare le interruzioni per malattia, maternità, infortunio, malattia professionale o disoccupazione con mantenimento della retribuzione o delle relative prestazioni;
- superamento, anche per un solo mese, dell'importo garantito da parte delle prestazioni francesi, con esclusione delle prestazioni pagate in unica soluzione, come l'assegno per rientro scolastico;
- trasferimento dei familiari in un altro Stato;
- spettanza di prestazioni anche in base alla legislazione del Paese di residenza dei familiari, per attività lavorativa del coniuge del lavoratore occupato in Francia o di altra persona convivente, comprese le situazioni assimilate previste dalla decisione n. 119.
Accertamenti istruttori e requisiti reddituali
La circolare richiama l'esigenza di accertare con rigore tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana per il diritto alle prestazioni familiari, in particolare il livello reddituale del nucleo. Nel calcolo dei redditi va sempre incluso il reddito da lavoro prodotto in Francia dagli interessati, oltre agli eventuali altri redditi percepiti in quello Stato.
Gli interessati possono chiedere il mantenimento dell'importo dovuto al novembre 1989 entro due anni dall'entrata in vigore della decisione n. 146, quindi entro il 1 settembre 1991.
La salvaguardia dell'importo garantito comporta, in sostanza, l'esborso da parte dell'Istituto di una differenza corrispondente a una quota o, nel caso di un solo figlio, all'intero importo di prestazioni già versate per conto della Francia, e quindi riferite a un rapporto di lavoro svolto sul territorio francese, privo di base contributiva in Italia.
Regole di priorità dell'art. 76 riveduto del Regolamento n. 1408/71
La seconda parte della circolare scioglie la riserva relativa alla nuova formulazione dell'art. 76, disciplinata dalla decisione n. 147 della Commissione amministrativa. La norma è finalizzata a evitare il cumulo di prestazioni per gli stessi familiari a carico di più Stati, attribuendo prevalenza alla legislazione dello Stato di residenza dei familiari.
Lo Stato di occupazione del lavoratore migrante può sospendere le proprie prestazioni:
- integralmente, se l'importo dovuto è pari o inferiore a quello spettante nello Stato di residenza;
- solo fino a concorrenza dell'importo spettante nello Stato di residenza, se le prestazioni dello Stato di occupazione sono più favorevoli.
In tale seconda ipotesi, resta dovuta la differenza tra i due importi. Ai fini del confronto, la norma considera non solo le prestazioni effettivamente versate, ma anche quelle che sarebbero spettate nello Stato di residenza se la domanda fosse stata presentata, cioè come se le prestazioni fossero erogate.
Accertamento del diritto nello Stato di residenza e utilizzo del mod. E411
La decisione n. 147 ha modificato il preesistente mod. E411, che serve a verificare l'esistenza di un diritto nello Stato di residenza dei familiari. La richiesta di accertamento non deve essere sistematica, ma solo quando vi siano elementi concreti o fondati dubbi circa l'esercizio di un'attività lavorativa nello Stato di residenza.
Il formulario richiede che l'istituzione richiedente indichi i dati essenziali relativi all'attività lavorativa o autonoma e, se del caso, le situazioni assimilate ai sensi della decisione n. 119. Deve inoltre essere indicato il periodo cui devono essere circoscritti gli accertamenti.
Le istituzioni del Paese di residenza devono svolgere l'istruttoria con la massima tempestività e trasmettere l'esito entro tre mesi dalla ricezione del formulario. Quando le prestazioni sono corrisposte tramite il datore di lavoro, il modulo può essere trasmesso a quest'ultimo per la compilazione dei riquadri di competenza, fermo restando l'avallo formale da parte delle istituzioni previdenziali, con timbro, data e firma del funzionario responsabile.
Determinazione del complemento differenziale
Sulla base delle informazioni acquisite, l'istituzione competente dello Stato di occupazione decide se e in quale misura debba essere corrisposto un complemento differenziale. A tale fine converte nella propria valuta l'importo delle prestazioni accordate nel Paese di residenza e lo raffronta con quelle dovute a proprio carico, utilizzando il tasso di cambio risultante dalle tabelle CEE applicabili nel trimestre in cui il raffronto viene effettuato.
Se le prestazioni del Paese di residenza sono inferiori, l'istituzione competente liquida la differenza. Se nello Stato di residenza non viene corrisposta alcuna prestazione, vengono pagate integralmente le prestazioni dovute dallo Stato di occupazione.
Quando nello Stato di residenza il diritto non è stato esercitato per mancata domanda, l'istituzione di residenza deve indicare l'ammontare delle prestazioni erogabili in astratto; se non è possibile precisarlo, deve trasmettere la tabella generale delle prestazioni applicabile. L'istituzione competente acquisisce allora gli elementi necessari, ad esempio i redditi della famiglia, per determinare l'importo teoricamente spettante e procedere al confronto.
Il complemento deve essere determinato al più tardi entro il dodicesimo mese dalla data di perfezionamento del diritto e il calcolo va ripetuto almeno ogni anno. In attesa della definizione, l'istituzione competente può erogare un anticipo, con diritto di rivalsa sugli importi differenziali successivamente dovuti, se l'anticipo risulta superiore al dovuto.
Indicazioni operative per le SAP e obblighi del datore di lavoro
Le SAP, ove lo ritengano opportuno e purché siano rispettate le esigenze di tempestività, possono inviare il mod. E411 ai datori di lavoro per la compilazione delle parti di competenza, richiedendone la restituzione con urgenza. La circolare richiama l'obbligo specifico del datore di lavoro previsto dall'art. 10 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166, già previsto dal D.L. 24 aprile 1990, n. 82, finalizzato ad agevolare l'accertamento del diritto alle prestazioni familiari italiane del coniuge di un lavoratore occupato in un altro Stato membro.
Il formulario va poi completato dalla SAP nel riquadro 9 con estremi della pratica, data, denominazione e timbro della SAP e firma del funzionario responsabile, quindi rinviato immediatamente all'istituzione estera richiedente.
Le SAP devono inoltre assicurarsi che sui moduli reddituali sia dichiarato anche il reddito del lavoratore occupato all'estero, il cui nominativo è indicato nel riquadro 1 del formulario. Tale verifica assume particolare rilievo quando la Sede funge da istituzione competente e deve chiedere alle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni necessarie per determinare il complemento dovuto.
Nel riquadro 6.2 del mod. E411, se il diritto sussiste, deve essere indicato l'importo complessivo mensile dovuto per i familiari del riquadro 3 e il relativo periodo di corresponsione. Per l'ANF, l'importo va riferito solo ai familiari indicati nel riquadro 3, secondo il criterio di suddivisione dell'importo globale per il numero complessivo dei componenti del nucleo e moltiplicazione per i soli familiari interessati.
Se il diritto non sussiste, deve essere indicato sinteticamente il motivo, aggiungendo alla casistica già prevista anche l'ipotesi in cui il reddito del nucleo familiare superi i limiti di legge. Va invece eliminata la causale relativa alla mancata presentazione della domanda, che ha una previsione autonoma nell'ultima casella del riquadro 6.
In caso di mancata domanda e assenza di documentazione di supporto, le SAP o i datori di lavoro, dopo aver barrato la casella specifica, devono allegare:
- per l'ANF, la tabella per la determinazione dell'importo mensile e l'indicazione del numero dei componenti del nucleo;
- per gli assegni familiari, la tabella dei limiti di reddito relativa all'anno richiesto e l'importo mensile astrattamente spettante.
Se gli accertamenti riguardano periodi superiori a un anno, devono essere allegate tante tabelle quanti sono gli anni interessati, evidenziando per ciascuna il relativo anno di riferimento.
Retroattività per i lavoratori spagnoli e portoghesi
La Corte di Giustizia, con sentenza del 13 novembre 1990 nella causa C-99/89, ha stabilito che il regime unificato di concessione delle prestazioni familiari introdotto dal Regolamento n. 3427/89 si applica retroattivamente dal 15 gennaio 1986 anche nei rapporti con Spagna e Portogallo. La circolare scioglie quindi la riserva della precedente n. 264 e rende applicabili integralmente da quella data le nuove disposizioni anche ai lavoratori spagnoli e portoghesi che abbiano lavorato in altri Stati membri e i cui familiari risiedano rispettivamente in Spagna e Portogallo.
Per i lavoratori spagnoli occupati in Italia non sorgono problemi, poiché già percepivano le prestazioni familiari nella misura prevista dalla legislazione italiana, salvo il regime speciale francese. Per i lavoratori portoghesi, invece, le prestazioni per i familiari residenti in Portogallo avrebbero dovuto essere erogate dalle istituzioni portoghesi nella misura più modesta prevista dalla legislazione nazionale.
Le SAP, su domanda degli interessati, corrisponderanno le differenze dovute per i periodi di occupazione o di disoccupazione indennizzata dal 15 gennaio 1986 in poi, acquisendo la certificazione mod. E408 F per i lavoratori subordinati e mod. E409 per gli autonomi. Gli arretrati possono essere richiesti per l'intero periodo entro il 13 novembre 1992; fino a tale data non opera la prescrizione quinquennale ordinaria.
Decisioni n. 144 e 145 e gestione della modulistica
Le decisioni n. 144 e 145 della Commissione amministrativa CEE risultano pubblicate e il relativo testo è riportato in allegato alla circolare. La modulistica viene così ripartita:
- moduli E402, E403, E404, E405 ed E411: stampa e distribuzione a cura della Sede Centrale;
- moduli E401, E408 F ed E409: riproduzione locale da parte delle SAP, in relazione alle esigenze di utilizzo.
La circolare invita a dare la massima diffusione al contenuto, in particolare agli enti di patronato e ai datori di lavoro, e a sottoporre tempestivamente alla Sede Centrale ogni dubbio o difficoltà applicativa.
Punti principali
Conservazione del trattamento di famiglia più favorevole al 15 novembre 1989
Viene disciplinata l'applicazione dell'art. 94, paragrafo 9, del Regolamento n. 1408, come modificato dal Regolamento n. 3427/89, per salvaguardare l'importo degli assegni familiari effettivamente erogati per il mese di novembre 1989, da confrontare con le prestazioni familiari francesi dovute dal 16 novembre 1989. L'importo garantito resta cristallizzato a novembre 1989, senza rivalutazioni o incrementi per nuovi familiari, ma può ridursi se diminuisce il numero degli aventi diritto. Le SAP rilasciano l'attestazione sul mod. E412 F; le Casse francesi effettuano il confronto e, se necessario, trasmettono il mod. E413 F per il calcolo della differenza a carico dell'assicurazione italiana.
Procedura operativa tra SAP e istituzioni francesi
Il mod. E412 F è compilato dalle SAP nella parte B, con indicazione all'apposito punto 6.3 dell'importo globale degli assegni familiari o dell'ANF relativi a novembre 1989. Le istituzioni francesi convertono l'importo in franchi al tasso CEE applicabile al 16 novembre 1989 e lo confrontano con le prestazioni francesi. Se la prestazione francese è inferiore, viene emesso il mod. E413 F, nel quale il riquadro 4 contiene l'importo garantito e il riquadro 5 il totale delle prestazioni francesi. La differenza viene pagata alle famiglie dalle SAP secondo la procedura dei pagamenti diretti ed è addebitata ai normali conti di gestione dell'Istituto.
Cessazione del diritto all'importo garantito
Il diritto all'importo garantito decade se l'interessato cessa di essere soggetto alla legislazione francese per interruzione dell'attività lavorativa per almeno un mese, salvo assenze per malattia, maternità, infortunio, malattia professionale o disoccupazione con mantenimento della retribuzione o delle prestazioni. Decade anche se le prestazioni francesi superano anche per un solo mese l'importo garantito, con esclusione delle prestazioni corrisposte in unica soluzione come l'assegno per rientro scolastico, se i familiari si trasferiscono in un altro Stato o se spettano prestazioni nel Paese di residenza per attività lavorativa del coniuge o di altro convivente, incluse le situazioni assimilate previste dalla decisione n. 119.
Accertamenti sul diritto e conservazione dell'importo
Le SAP devono accertare rigorosamente le condizioni della normativa italiana, in particolare il livello reddituale del nucleo, computando sempre anche il reddito da lavoro prodotto in Francia e gli eventuali altri redditi conseguiti in quello Stato. Gli interessati possono chiedere il mantenimento dell'importo dovuto a novembre 1989 entro due anni dall'entrata in vigore della decisione n. 146, cioè entro il 1 settembre 1991. Se non già fatto, occorre verificare in modo puntuale tutti i requisiti di legge per il diritto alle prestazioni familiari.
Nuove regole di priorità dell'art. 76 riveduto del Regolamento n. 1408/71
La nuova formulazione dell'art. 76, disciplinata dalla decisione n. 147, serve a evitare il cumulo di prestazioni familiari dovute da Stati diversi, riconoscendo la prevalenza della legislazione dello Stato di residenza dei familiari. Lo Stato di occupazione può sospendere le proprie prestazioni solo fino a concorrenza dell'importo spettante nello Stato di residenza; se le prestazioni dello Stato di occupazione sono più favorevoli, resta dovuta la differenza. Il raffronto avviene anche quando nello Stato di residenza il diritto non è stato esercitato per mancata domanda, assumendo l'importo come se le prestazioni fossero erogate.
Uso del mod. E411 e tempi di risposta
La richiesta di accertamento tramite mod. E411 non deve essere automatica, ma solo quando vi siano elementi concreti o dubbi fondati sull'esercizio di attività lavorativa nello Stato di residenza. Il formulario richiede l'indicazione dei dati essenziali dell'attività, del periodo da accertare e, se del caso, delle situazioni assimilate. Le istituzioni del Paese di residenza devono svolgere gli accertamenti con tempestività e comunicare l'esito entro tre mesi dalla ricezione. Quando le prestazioni sono pagate dal datore di lavoro, il modulo può essere trasmesso a quest'ultimo per la compilazione, ma deve essere validato dalle istituzioni previdenziali.
Determinazione del complemento differenziale e gestione dei casi particolari
L'istituzione competente del Paese di occupazione converte gli importi esteri nella propria valuta secondo i tassi CEE del trimestre in cui effettua il raffronto e liquida la differenza, o l'intero importo se nello Stato di residenza non spetta alcuna prestazione. Il complemento deve essere determinato al più tardi entro 12 mesi dal perfezionamento del diritto e ricalcolato almeno ogni anno; nel frattempo può essere versato un anticipo, con eventuale recupero. Le SAP possono avvalersi del datore di lavoro nei pagamenti a conguaglio, ma devono controllare che nei moduli reddituali sia indicato anche il reddito del lavoratore occupato all'estero e, se il diritto non sussiste, indicare il motivo, inclusa l'ipotesi di reddito familiare superiore ai limiti di legge.
Applicabilità ai lavoratori spagnoli e portoghesi dal 15 gennaio 1986
In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 1990 nella causa C-99/89, le disposizioni del Regolamento n. 3427/89 si applicano retroattivamente dal 15 gennaio 1986 anche ai rapporti con Spagna e Portogallo. Le SAP devono corrispondere, a domanda, le differenze spettanti ai lavoratori spagnoli e portoghesi per i periodi di occupazione o disoccupazione indennizzata dal 15 gennaio 1986, acquisendo la certificazione mod. E408 F per i subordinati e mod. E409 per gli autonomi. Gli arretrati possono essere richiesti entro il 13 novembre 1992, termine che sospende la prescrizione quinquennale ordinaria.
Decisioni n. 144 e 145 e stampa della modulistica
Le decisioni n. 144 e 145 della Commissione amministrativa CEE sono riportate in allegato e i nuovi formulari sono suddivisi tra stampa centrale e riproduzione locale. I moduli E402, E403, E404, E405 ed E411 sono stampati e distribuiti dalla Sede Centrale, mentre i moduli E401, E408 F ed E409 sono riprodotti localmente dalle SAP secondo le esigenze operative. La circolare raccomanda la massima diffusione del contenuto agli enti di patronato e ai datori di lavoro e invita a sottoporre alla Sede Centrale eventuali dubbi applicativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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