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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21989/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto e prosecuzione in giudizio direttissimo per violazione di norme processuali a pena di nullità: si deduceva la mancanza della "vocatio in ius" e l'omessa traduzione/custodia dell'arrestato (e quindi l'omessa informazione circa l'udienza), con conseguente nullità assoluta del procedimento; inoltre si contestava la motivazione del giudice in relazione alla regressione del procedimento dopo l'udienza di convalida, ritenuta non adeguatamente motivata in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che l'assenza dell'arrestato all'udienza (anche se dovuta a evasione dagli arresti domiciliari) non impedisce la celebrazione dell'udienza di convalida né l'adozione del provvedimento finale, richiamando l'art. 391 cod. proc. pen. e consolidata giurisprudenza. Il Tribunale doveva pronunciare sulla convalida e ha correttamente disposto la trasformazione del rito (art. 452) per il giudizio direttissimo; la censura sulla regressione del procedimento è dunque infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione dell'11 aprile 2024.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. a) e c))

    Invocato dalla difesa come norma relativa alle nullità processuali; nel testo della decisione è citato tra le norme richiamate dal ricorrente, ma non è stata riconosciuta dal giudice di legittimità quale causa di nullità idonea a inficiare la convalida in presenza dell'assenza dell'arrestato.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle nullità e agli effetti processuali; la Corte non ha ritenuto applicabile la censura per nullità che veniva dedotta sulla base di tale norma.

  • art. 558 cod. proc. pen. (comma 1, commi 5 e 6 e comma 4-ter)

    Più commi di tale articolo sono stati richiamati dalla difesa in ordine alla celebrazione del giudizio direttissimo e alla motivazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che, ove il giudice abbia proceduto alla convalida e alla trasformazione del rito, le censure sollevate non producono nullità o vizio idoneo ad annullare il provvedimento impugnato.

  • art. 420 e art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa nel quadro delle norme processuali invocate; dalla decisione non emerge che tali norme abbiano inciso sull'esito, ossia non è stata ritenuta sussistente la nullità dedotta con riferimento a tali disposizioni.

  • art. 449 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione per scelte processuali (es. regressione del procedimento); la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse conforme alla possibilità di trasformazione del rito, rendendo infondata la censura.

  • art. 450 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa nell'insieme delle norme processuali; la decisione non attribuisce a questa norma un effetto annullante rispetto alla convalida effettuata in assenza dell'imputato.

  • art. 391 cod. proc. pen. (comma 3 e richiamo ai commi)

    Interpretazione centrale della Corte: la mancata comparizione dell'arrestato all'udienza di convalida, per qualsiasi causa (compresa l'evasione dagli arresti domiciliari), è ipotesi prevista dall'art. 391 e non impedisce la celebrazione dell'udienza né l'adozione del relativo provvedimento di convalida.

  • art. 386 cod. proc. pen. (comma 5)

    Richiamato dalla difesa nella cornice delle norme processuali; la Corte non ha ritenuto che la richiamata disposizione giustifichi la dichiarazione di nullità per le ragioni dedotte.

  • art. 380 cod. proc. pen. (comma 2, lett. f))

    Invocato dalla difesa tra le disposizioni attinenti al rito e alle formalità procedurali; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione di detta norma comportasse l'annullamento della convalida compiuta in assenza dell'imputato.

  • art. 123 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a norme transitorie/attuative; nel provvedimento di legittimità non è emersa una valutazione che porti a ritenere la sussistenza di nullità sulla base di questa disposizione.

  • art. 452 cod. proc. pen.

    La Corte fa riferimento a questa norma per affermare la corretta possibilità di trasformazione del rito (passaggio al giudizio direttissimo) dopo la convalida, disposizione che legittima la prosecuzione del procedimento anche in assenza dell'imputato all'udienza di convalida.

Massime di principio

  • L'assenza dell'arrestato all'udienza di convalida (anche se dovuta a evasione dagli arresti domiciliari) non impedisce la celebrazione dell'udienza né la convalida dell'arresto: l'art. 391 cod. proc. pen. contempla tale ipotesi.
  • La mancata traduzione o la contestata 'mancanza di custodia' non determina automaticamente la nullità del procedimento se il giudice, conforme alla legge e alla giurisprudenza, provvede comunque alla convalida e alla regolare prosecuzione del rito.
  • Il tribunale è tenuto a pronunciarsi sulla convalida quando investito della richiesta; l'omessa restituzione degli atti al P.M., in presenza di elementi per la convalida, sarebbe illegittima.
  • La trasformazione del rito (es. passaggio al giudizio direttissimo) ai sensi dell'art. 452 è possibile anche dopo la convalida e rende infondate le censure sulla 'regressione' del procedimento quando il giudice abbia motivato la scelta entro i limiti di legge.
  • Per contestare efficacemente la validità dell'udienza di convalida e del successivo procedimento, la difesa deve dimostrare profili concreti di illegittimità non genericamente dedotti (es. documentazione specifica dell'omessa traduzione, comunicazioni mancanti, o violazioni procedurali formali rilevanti).
  • In pratica, in casi simili è prudente documentare tempestivamente ogni circostanza relativa alla custodia, alla traduzione e alle comunicazioni processuali, e chiedere espressamente al giudice la restituzione degli atti se ritiene che vi siano impedimenti alla convalida.

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