Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 3315 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Prezzi di trasferimento infragruppo - Congruità del prezzo - Ripartizione dell'onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione della società è stata respinta. Il confronto utilizzato dalla società è stato ritenuto inidoneo perché effettuato con soggetti non indipendenti, qualificabili come società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento fondato sulla non dimostrata congruità dei prezzi infragruppo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la congruità dei prezzi applicati nelle operazioni commerciali tra la società italiana e la società controllante estera. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non dimostrata la conformità dei ricavi al valore normale previsto dalla disciplina del transfer pricing. Secondo la sentenza, l'Amministrazione deve provare l'esistenza di operazioni infragruppo e dei relativi ricavi, ma non deve dimostrare né un intento elusivo né una maggiore fiscalità nazionale, poiché tali elementi non costituiscono presupposti della fattispecie prevista dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. 917/1986. Spetta invece alla società verificata dimostrare che i prezzi applicati corrispondono a quelli praticabili in condizioni di libera concorrenza. La società non ha assolto tale onere limitandosi a confrontare i prezzi pagati alla controllante con quelli applicati a soggetti partner che, essendo sottoposti all'influenza dominante della società svizzera in forza di vincoli contrattuali, non erano realmente indipendenti.

Norme richiamate

  • Art. 76, comma 5, d.P.R. 917/1986

    La disciplina del transfer pricing consente di verificare la congruità dei prezzi nelle operazioni infragruppo rispetto al valore normale. L'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza delle operazioni e dei ricavi infragruppo, ma non anche l'intento elusivo o una maggiore fiscalità nazionale. La società deve dimostrare che i prezzi rispettano il principio di libera concorrenza.

  • Art. 2359 c.c.

    Sono considerate controllate anche le società soggette all'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Pertanto, i soggetti formalmente partner ma sottoposti a tale influenza non possono essere utilizzati come comparabili indipendenti ai fini del transfer pricing.

Massime di principio

  • Nelle verifiche di transfer pricing l'Amministrazione finanziaria non deve dimostrare un intento elusivo: è sufficiente provare l'esistenza di operazioni infragruppo e contestare la non conformità dei prezzi al valore normale.
  • L'onere di dimostrare la congruità del prezzo secondo il principio di libera concorrenza grava sull'impresa verificata, che deve fornire comparabili effettivamente indipendenti e omogenei per prodotto, mercato, funzioni e stadio di commercializzazione.
  • Non è sufficiente confrontare i prezzi con quelli applicati a partner commerciali formalmente distinti: se tali soggetti sono sottoposti all'influenza dominante della stessa capogruppo, non sono comparabili indipendenti.
  • La documentazione difensiva deve dimostrare concretamente la metodologia di determinazione del prezzo e l'effettiva indipendenza dei soggetti usati come riferimento; in mancanza, l'accertamento può essere confermato anche senza prova di un vantaggio fiscale nazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.