Cassazione Penale, Ordinanza n. 05266/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la sua responsabilità per detenzione di cocaina in quantitativo elevato e con grado di purezza molto alto, contestando in sostanza la qualificazione della condotta come funzionale allo spaccio e non come fatto di lieve entità. Nel ricorso ha riproposto doglianze già esaminate nel giudizio di merito, sostenendo che la sostanza fosse detenuta come mera custodia per conto di un amico e che tale elemento escludesse la riconducibilità della condotta allo spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminati manifestamente infondati, osservando che la detenzione di cocaina al 95% di purezza, sufficiente almeno teoricamente per oltre 300 dosi, era compatibile con una finalità di spaccio e non con il fatto di lieve entità. Ha inoltre rilevato che la dedotta qualità di "mera custode" per conto di un amico non era conferente e, comunque, non era provata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 DPR 309/1990
La detenzione di cocaina in quantitativo rilevante e ad alta purezza è stata valorizzata come condotta funzionale allo spaccio; la ricorrenza del fatto di lieve entità è stata esclusa soprattutto per il dato ponderale.
art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Il fatto di lieve entità non è configurabile quando il dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta è incompatibile con una minima offensività della condotta.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la detenzione di un quantitativo elevato di sostanza ad alta purezza può legittimare la qualificazione della condotta come finalizzata allo spaccio, anche in assenza di ulteriori elementi diretti di cessione.
- La valutazione del fatto di lieve entità richiede una considerazione complessiva dei parametri normativi, ma il dato ponderale e la potenzialità dosimetrica della sostanza possono assumere valore dirimente nel senso dell'esclusione della lieve entità.
- La mera allegazione di un ruolo di custodia della sostanza per conto di terzi, se non provata e comunque non decisiva rispetto agli indici oggettivi della condotta, non è idonea a escludere la finalità di spaccio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e confutate con motivazione congrua dal giudice di merito, senza introdurre censure specifiche e non manifestamente infondate.
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