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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22706/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società chiedeva il rimborso delle maggiori imposte IRPEG e ILOR relative al 1995, derivanti dall'erronea esclusione fiscale di quote di ammortamento finanziario riconosciute con lodo arbitrale e con il nuovo piano finanziario (maggior costo dell'opera ripartito sulla durata residua della concessione). In dichiarazione 1995 la ricorrente aveva invece aumentato il reddito per errore, determinando maggiori versamenti; la controversia verteva sulla deducibilità fiscale di tali quote e sul decorso dei termini di prescrizione per la richiesta di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della Tangenziale, affermando che i giudicati intervenuti tra le stesse parti su questioni attinenti all'ammortamento finanziario (fatti di carattere pluriennale) hanno efficacia anche per altre annualità ricomprese nel medesimo arco temporale. Pertanto la sentenza della Commissione regionale (che aveva rigettato il ricorso) è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. È stato inoltre chiarito che, ai fini del rimborso per diniego tacito, il termine prescrizionale decorre dal 90° giorno successivo alla presentazione dell'istanza. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 21, comma 2

    il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione ... può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ... e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto

    Stabilisce il dies a quo per l'impugnazione del silenzio-rifiuto: il diritto alla tutela giurisdizionale nasce dopo il decorso dei 90 giorni; di conseguenza la prescrizione del diritto al rimborso decorre dal 90° giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

  • d.P.R. 917/1986, art. 69 (testo vigente ratione temporis)

    in caso di incremento ... del costo dei beni ... la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata ... a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione

    Consente la deduzione, tramite ammortamento finanziario, degli incrementi di costo per beni gratuitamente devolvibili e stabilisce che l'effetto è pluriennale: la relativa quota si ripartisce sui residui anni della concessione, giustificando l'efficacia temporale delle statuizioni favorevoli su più annualità.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento per il motivo di cassazione (violazione di legge) che ha portato alla qualificazione dell'errore della C.T.R. in relazione alla mancata considerazione del giudicato esterno.

  • cod. civ., art. 2935

    Principio generale della decorrenza della prescrizione applicato dalla Corte: il diritto al rimborso può essere fatto valere giudizialmente dalla scadenza del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 (90 giorni).

  • d.lgs. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. g)

    Individua il diniego tacito di rimborso tra le ipotesi soggette a tutela giurisdizionale; combinato con art. 21 disciplina l'azione per silenzio-rifiuto.

  • d.P.R. 600/1973 e d.P.R. 917/1986 (art. 67 e art. 163)

    Richiamate nelle censure (divieto di doppia imposizione e regole di tassazione), ma la decisione si è fondata principalmente sulla efficacia del giudicato esterno e sulla disciplina dell'ammortamento finanziario.

Massime di principio

  • Quando tra le stesse parti esistono pronunce passate in giudicato su qualificazioni giuridiche o su fatti che per legge hanno carattere pluriennale (es. ammortamento finanziario di beni gratuitamente devolvibili), tali giudicati possono vincolare anche le decisioni relative ad altre annualità rientranti nello stesso arco temporale: il giudicato esterno ha efficacia espansiva limitatamente alle statuizioni che riguardano elementi durevoli nel tempo.
  • Nel caso di istanza di rimborso per tributi, il termine per proporre ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto decorre dal 90° giorno successivo alla presentazione dell'istanza; la prescrizione del diritto al rimborso decorre da tale momento (non dalla data di presentazione della domanda).
  • L'incremento del costo dei beni gratuitamente devolvibili dà luogo a una maggiore quota di ammortamento finanziario deducibile che va ripartita sui residui anni della concessione a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento: ciò comporta effetti fiscali pluriennali utili a fondare richieste di rimborso su più annualità.
  • In controversie tributarie, la raccolta e la produzione di sentenze definitive favorevoli su anni diversi ma relative allo stesso rapporto giuridico è strategica: possono costituire prova vincolante per le altre annualità qualora riguardino questioni di carattere durevole.
  • Le eccezioni procedurali dell'Amministrazione (es. mancata deduzione in primo grado) non incidono sul principio che giudicati esterni vincolanti e norme fiscali applicabili possono determinare l'accoglimento del ricorso; tuttavia è sempre necessario valutare decadenze e prescrizioni.

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