Cassazione Penale, Sentenza n. 50099/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre gruppi di censure: a) censura di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla qualificazione del fatto come furto aggravato dalla "violenza sulle cose" (Tribunale di Padova, sentenza 3/05/2022): si sostiene che non vi sia prova del danneggiamento della porta a vetri del supermercato e che dunque la condotta sarebbe configurabile al più come tentato furto semplice; b) doglianza per ius superveniens (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e errata applicazione degli artt. 2 e 3 del decreto rispetto alla procedibilità a querela per la fattispecie di furto aggravato: si sostiene che la riforma avrebbe reso la fattispecie procedibile a querela e che il regime di procedibilità dovrebbe rilevarsi d'ufficio, con conseguente improcedibilità dell'azione; c) vizi motivazionali e omessa valutazione di prove (capo a e c del procedimento deciso con sentenza del Tribunale di Padova del 26/04/2022): si lamenta la mancata considerazione delle dichiarazioni dell'unico testimone oculare e delle dichiarazioni del ricorrente (uso di farmaci/eroina), nonché la mancanza di motivazione circa la partecipazione del ricorrente al furto e la valutazione degli elementi probatori relativi agli alimenti trovati nello zaino.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: i motivi risultano manifestamente infondati e, in parte, ripetizione di censure già esaminate in appello la cui motivazione è ritenuta priva di vizi. In particolare: il primo motivo è generico e la Corte territoriale ha fornito adeguata replica (pagg.5-6) oltre a richiamare il principio secondo cui, nel tentativo, l'aggravante della violenza sulle cose può sussistere anche senza danno effettivo se l'agente ha posto in essere una condotta concretamente idonea a realizzare l'aggravante (es.: possesso di un mattone idoneo a infrangere il vetro); il secondo motivo è infondato poiché, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, D'Amato), la lettura del dispositivo determina la pendenza della fase successiva e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d'ufficio del difetto di querela; il terzo motivo propone una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 1, n.2, cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte osserva che la censura è generica e non consente il riesame, richiedendo il confronto con la motivazione della Corte territoriale
art. 625, comma 1, n.2, cod. pen.
Norma che disciplina il furto aggravato dalla violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche nel tentativo quando la condotta e i mezzi impiegati rendono plausibile che, se portato a compimento, il reato si sarebbe concretizzato nella forma aggravata
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla procedibilità; la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso limiti il sindacato sulle questioni di procedibilità sopravvenute
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)
Riforma invocata dal ricorrente per sostenere la procedibilità a querela di alcune fattispecie di furto; la Corte ha ritenuto che tale rilievo non potesse prevalere in sede di cassazione dopo la pronuncia di appello e l'inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013 (Zonni) e giurisprudenza richiamata
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il tentativo è compatibile con la qualificazione aggravata quando la condotta e i mezzi impiegati lo rendono verosimile
Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009 (D'Amato)
Principio secondo cui la lettura del dispositivo determina la pendenza della fase successiva e impedisce al giudice di assumere ulteriori decisioni; usato per escludere il rilievo dell'eventuale difetto di querela in cassazione
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Conferma del principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di vizi attinenti alla procedibilità posteriore alla pronuncia impugnata
Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013 (B.)
Richiamata sul punto della configurabilità del reato di furto in abitazione anche per beni posti in aree condominiali non nella disponibilità esclusiva del singolo
Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna per responsabilità nell'avere proposto il ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere colpa lieve e quindi ha quantificato la somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel tentativo di furto l'aggravante della "violenza sulle cose" può sussistere anche in assenza del danno materiale qualora l'agente abbia posto in essere mezzi e condotte concretamente idonei a realizzare l'aggravante (es. possesso di un mattone idoneo a infrangere un vetro).
- Le questioni di merito e la rivalutazione del materiale probatorio (contraddizioni testimonianze, lettura alternativa dei fatti) non costituiscono motivi idonei in cassazione salvo errori di diritto o vizio logico-giuridico evidente nella motivazione: la Suprema Corte non è sede per un nuovo esame della prova.
- Le modifiche legislative sopravvenute riguardanti la procedibilità (ius superveniens) non sempre possono essere efficacemente invocate in sede di cassazione per ottenere l'improcedibilità: la pronuncia del giudice d'appello, letta nel dispositivo, determina la pendenza della fase successiva e l'inammissibilità del ricorso può precludere il rilievo d'ufficio del difetto di querela.
- I motivi generici che non confrontano punto per punto la motivazione della corte territoriale sono dichiarati inammissibili; è necessario indicare con precisione dove e perché la motivazione sarebbe carente o illogica.
- Proporre in cassazione doglianze che siano mera ripetizione delle argomentazioni d'appello già esaminate e motivate dalla corte territoriale comporta elevata probabilità di inammissibilità e condanna alle spese; considerare il rischio di sanzioni (anche contribuzione alla Cassa delle ammende) quando il ricorso risulti manifestamente infondato.
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