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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50099/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre gruppi di censure: a) censura di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla qualificazione del fatto come furto aggravato dalla "violenza sulle cose" (Tribunale di Padova, sentenza 3/05/2022): si sostiene che non vi sia prova del danneggiamento della porta a vetri del supermercato e che dunque la condotta sarebbe configurabile al più come tentato furto semplice; b) doglianza per ius superveniens (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e errata applicazione degli artt. 2 e 3 del decreto rispetto alla procedibilità a querela per la fattispecie di furto aggravato: si sostiene che la riforma avrebbe reso la fattispecie procedibile a querela e che il regime di procedibilità dovrebbe rilevarsi d'ufficio, con conseguente improcedibilità dell'azione; c) vizi motivazionali e omessa valutazione di prove (capo a e c del procedimento deciso con sentenza del Tribunale di Padova del 26/04/2022): si lamenta la mancata considerazione delle dichiarazioni dell'unico testimone oculare e delle dichiarazioni del ricorrente (uso di farmaci/eroina), nonché la mancanza di motivazione circa la partecipazione del ricorrente al furto e la valutazione degli elementi probatori relativi agli alimenti trovati nello zaino.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: i motivi risultano manifestamente infondati e, in parte, ripetizione di censure già esaminate in appello la cui motivazione è ritenuta priva di vizi. In particolare: il primo motivo è generico e la Corte territoriale ha fornito adeguata replica (pagg.5-6) oltre a richiamare il principio secondo cui, nel tentativo, l'aggravante della violenza sulle cose può sussistere anche senza danno effettivo se l'agente ha posto in essere una condotta concretamente idonea a realizzare l'aggravante (es.: possesso di un mattone idoneo a infrangere il vetro); il secondo motivo è infondato poiché, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, D'Amato), la lettura del dispositivo determina la pendenza della fase successiva e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d'ufficio del difetto di querela; il terzo motivo propone una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 1, n.2, cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte osserva che la censura è generica e non consente il riesame, richiedendo il confronto con la motivazione della Corte territoriale

  • art. 625, comma 1, n.2, cod. pen.

    Norma che disciplina il furto aggravato dalla violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche nel tentativo quando la condotta e i mezzi impiegati rendono plausibile che, se portato a compimento, il reato si sarebbe concretizzato nella forma aggravata

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla procedibilità; la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso limiti il sindacato sulle questioni di procedibilità sopravvenute

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)

    Riforma invocata dal ricorrente per sostenere la procedibilità a querela di alcune fattispecie di furto; la Corte ha ritenuto che tale rilievo non potesse prevalere in sede di cassazione dopo la pronuncia di appello e l'inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013 (Zonni) e giurisprudenza richiamata

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il tentativo è compatibile con la qualificazione aggravata quando la condotta e i mezzi impiegati lo rendono verosimile

  • Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009 (D'Amato)

    Principio secondo cui la lettura del dispositivo determina la pendenza della fase successiva e impedisce al giudice di assumere ulteriori decisioni; usato per escludere il rilievo dell'eventuale difetto di querela in cassazione

  • Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Conferma del principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di vizi attinenti alla procedibilità posteriore alla pronuncia impugnata

  • Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013 (B.)

    Richiamata sul punto della configurabilità del reato di furto in abitazione anche per beni posti in aree condominiali non nella disponibilità esclusiva del singolo

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna per responsabilità nell'avere proposto il ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere colpa lieve e quindi ha quantificato la somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel tentativo di furto l'aggravante della "violenza sulle cose" può sussistere anche in assenza del danno materiale qualora l'agente abbia posto in essere mezzi e condotte concretamente idonei a realizzare l'aggravante (es. possesso di un mattone idoneo a infrangere un vetro).
  • Le questioni di merito e la rivalutazione del materiale probatorio (contraddizioni testimonianze, lettura alternativa dei fatti) non costituiscono motivi idonei in cassazione salvo errori di diritto o vizio logico-giuridico evidente nella motivazione: la Suprema Corte non è sede per un nuovo esame della prova.
  • Le modifiche legislative sopravvenute riguardanti la procedibilità (ius superveniens) non sempre possono essere efficacemente invocate in sede di cassazione per ottenere l'improcedibilità: la pronuncia del giudice d'appello, letta nel dispositivo, determina la pendenza della fase successiva e l'inammissibilità del ricorso può precludere il rilievo d'ufficio del difetto di querela.
  • I motivi generici che non confrontano punto per punto la motivazione della corte territoriale sono dichiarati inammissibili; è necessario indicare con precisione dove e perché la motivazione sarebbe carente o illogica.
  • Proporre in cassazione doglianze che siano mera ripetizione delle argomentazioni d'appello già esaminate e motivate dalla corte territoriale comporta elevata probabilità di inammissibilità e condanna alle spese; considerare il rischio di sanzioni (anche contribuzione alla Cassa delle ammende) quando il ricorso risulti manifestamente infondato.

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