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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: - del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; - del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.

Giustizia amministrativa202100643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti commissariali e dell’Ufficio d’Ambito relativi all’istruttoria, alla localizzazione e all’approvazione preliminare della soluzione progettuale Gavardo-Montichiari per il nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti adottati nel 2021 dal Commissario straordinario e dall’Ufficio d’Ambito di Brescia in relazione alla soluzione progettuale Gavardo-Montichiari, inclusi le note commissariali, il piano degli interventi, l’indizione e la conclusione della conferenza di servizi preliminare, l’istituzione di un tavolo tecnico consultivo e le relative comunicazioni. Ha dedotto, tra l’altro, la nullità o illegittimità degli atti per carenza di potere in concreto; la violazione della disciplina istitutiva del Commissario e dell’art. 4 d.l. 32/2019; l’omessa VAS; il contrasto con il Piano d’Ambito, il PTCP e il PTR; l’erroneità e arbitrarietà dei criteri di comparazione delle alternative progettuali; il difetto di motivazione e di istruttoria, anche per l’individuazione delle Università incaricate dei pareri e per la mancata valutazione degli impatti sul fiume Chiese, sulla falda e sulle condotte; l’omessa considerazione delle osservazioni partecipative; la violazione delle regole sulla conferenza di servizi; nonché, con i motivi aggiunti, l’illegittimità derivata e l’illegittimità del decreto istitutivo del tavolo tecnico per sviamento e violazione del principio di tipicità. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità per carenza di interesse rispetto ad atti endoprocedimentali e l’improcedibilità per il successivo abbandono della soluzione Gavardo-Montichiari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933. Secondo il Collegio, la controversia non riguarda soltanto profili urbanistici, ambientali o espropriativi, ma investe direttamente la realizzazione di una nuova opera idraulica destinata al collettamento e alla depurazione di acque pubbliche, con modifica della localizzazione dell’impianto, del tracciato delle condotte e del bacino di recapito finale, individuato nel fiume Chiese anziché nel Lago di Garda. Le acque reflue trattate negli impianti di depurazione rientrano nella nozione funzionale di acque pubbliche connesse al servizio idrico integrato. Gli atti impugnati incidono quindi in modo immediato e diretto sul regime, sul decorso, sugli utilizzi e sulla destinazione delle acque pubbliche e concorrono a stabilire la localizzazione e le modalità di realizzazione di un’opera idraulica. La connotazione ambientale della controversia è stata ritenuta strumentale e non idonea a radicare la giurisdizione amministrativa ordinaria. Sono rimaste assorbite tutte le ulteriori eccezioni e censure, compresa la questione dell’interesse a ricorrere e l’istanza di rinvio formulata in udienza. Il processo può essere riproposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e nelle forme di rito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933

    Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione delle controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.

  • art. 4, comma 1, lett. f), l. 36/1994

    dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

    La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione delle acque reflue; tale inquadramento concorre a qualificare le acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.

  • artt. 6 e 7 l. 36/1994

    La disciplina del servizio idrico integrato comprende anche il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane sottoposte a depurazione.

  • art. 14, comma 3, l. 241/1990

    Richiamato tra le disposizioni che il ricorrente assumeva violate in relazione all’indizione della conferenza di servizi preliminare; la censura è rimasta assorbita per il difetto di giurisdizione.

  • art. 14-bis, comma 2, lett. d), l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata convocazione della riunione sincrona della conferenza di servizi; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla fase sincrona della conferenza di servizi; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 17-octies, comma 7, d.l. 80/2021, convertito dalla l. 113/2021

    Individua i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere di collettamento e depurazione del Lago di Garda; le censure sulla portata di tali poteri non sono state esaminate per il difetto di giurisdizione.

  • art. 4 d.l. 32/2019

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità dell’ausilio del Provveditore regionale per le opere pubbliche e dell’intesa con il Presidente della Regione; la censura è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie relative a provvedimenti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche quando gli atti siano adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
  • Il criterio di riparto di giurisdizione è costituito dall’incidenza concreta del provvedimento sul governo, sulla regimazione, sull’utilizzazione o sulla destinazione delle acque pubbliche, non dalla qualificazione formale dell’autorità emanante né dalla natura urbanistica o ambientale di taluni profili della vicenda.
  • Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti che stabiliscono o modificano la localizzazione, il tracciato o le modalità di realizzazione di opere idrauliche destinate al collettamento e alla depurazione delle acque pubbliche.
  • La realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con diverso tracciato delle condotte e diverso bacino idrico di recapito finale, incide direttamente sul regime delle acque pubbliche e non costituisce una controversia meramente urbanistica, ambientale o espropriativa.
  • Quando la gestione e la regimazione delle acque pubbliche costituiscono il profilo pervasivo e assorbente della controversia, le questioni ambientali strumentali alla realizzazione dell’opera non spostano la giurisdizione dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoAcque e demanio idrico
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiRiparto di giurisdizione

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