Cassazione Civile, Ordinanza n. 24465/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF 2014, emessa dopo un avviso di accertamento esecutivo ritenuto definitivo dall'Ufficio. Il contribuente ha contestato la validità della notificazione del prodromico avviso di accertamento, sostenendo che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale non gli fosse stata consegnata e che dalla ricevuta risultasse la mancata consegna per irreperibilità senza attestazione di compiuta giacenza; in subordine, ha chiesto la rimessione in termini per impugnare l'accertamento. In cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 137 ss. c.p.c., in particolare art. 140 c.p.c., degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato regolare la notifica dell'avviso di accertamento nonostante la restituzione della raccomandata informativa al mittente e l'assenza della prova della compiuta giacenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che la doglianza fosse inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo esame del fatto relativo alle modalità di notificazione, accertamento riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha aggiunto, comunque, che il motivo sarebbe stato anche infondato, perché nel caso di irreperibilità relativa la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede il deposito in casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa con prova dell'avvenuto recapito o quantomeno della sua rituale gestione postale; nella specie risultava prodotta un'attestazione dell'agente postale che si era recato al domicilio del destinatario senza reperirlo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità relativa e richiede il deposito dell'atto in casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa; l'avviso di ricevimento è prova integrante del perfezionamento della notificazione.
artt. 137 ss. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente come norme sulla notificazione, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dal ricorrente per contestare l'impugnabilità dell'atto presupposto; la Corte ribadisce che l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento incide sul presupposto di impugnazione dell'atto successivo.
art. 20 d.lgs. n. 546/1992
Norma processuale tributaria invocata nel motivo, ma non decisiva ai fini del rigetto.
art. 26 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti tributari.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni tributarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la verifica della regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento, quando venga dedotta per contestare la successiva cartella o intimazione, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione mediante esame diretto degli atti.
- La notifica eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. è valida solo se risultano compiuti tutti gli adempimenti previsti dalla norma; la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o della documentazione equivalente attestante l'invio della raccomandata informativa e il suo esito.
- In caso di irreperibilità relativa del destinatario, l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa costituisce parte integrante della relata di notifica, perché serve a dimostrare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- La richiesta di rimessione in termini per impugnare un avviso di accertamento presuppone l'effettiva invalidità della notificazione del precedente atto; se la notifica è ritenuta regolare, le questioni sul merito della pretesa tributaria restano definitive.
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