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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40477/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza tra la Corte di appello di Torino e il Tribunale di Lecce relativo alla domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. presentata da Blaise Alain Bartoccioni. Il Tribunale di Lecce si era dichiarato incompetente (provvedimento 15/06/2022) ritenendo che l'ultima sentenza irrevocabile fosse quella della Corte di appello di Torino del 16/12/2021 (irrevocabile il 1/02/2022); la Corte di appello di Torino, invece, ha sollevato conflitto negativo sostenendo che, al momento della presentazione dell'istanza (31/05/2022), l'ultima sentenza irrevocabile nei confronti del condannato fosse quella del Tribunale di Lecce del 5/04/2022 (irrevocabile il 22/04/2022). La questione verte su quale sia l'organo competente a decidere in fase di esecuzione quando sono intervenute più sentenze di giudici diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lecce e ha disposto la trasmissione degli atti a detto Tribunale. Il Collegio ha ritenuto che, al momento della presentazione dell'istanza (31/05/2022), l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile fosse quello del Tribunale di Lecce (sentenza 5/04/2022, irrevocabile 22/04/2022), quindi la competenza per il giudizio di esecuzione spettava al Tribunale di Lecce. La Corte ha richiamato il principio per cui la competenza del giudice dell'esecuzione si radica nel giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile al momento della domanda, anche se tale provvedimento non sia stato ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non cambia per la successiva sopravvenienza di altri titoli esecutivi.

Norme richiamate

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale relativo alla disciplina del conflitto di competenza (menzionato nella fase iniziale dell'ordinanza come normativa evocata per il conflitto).

  • art. 28 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che si tratta di conflitto negativo di competenza ai sensi di tale articolo, cioè due organi giudiziari hanno ritenuto che la competenza spettasse all'altro.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alla richiesta di riconoscimento della continuazione, ossia il rimedio sostanziale invocato dalla parte per ottenere il riconoscimento di pluralità di reati come continuazione.

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato perché il Tribunale di Lecce aveva dichiarato incompetente ai sensi di tale disposizione e aveva trasmesso gli atti alla Corte di appello; la Corte di cassazione ritiene però che tale dichiarazione fosse errata in fatto e in diritto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Richiamato solo in relazione alla deposizione della requisitoria del Pubblico Ministero (atto processuale), non sostanziale per la decisione sulla competenza.

  • Cass. Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021 (Rv. 281065 - 01)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la competenza del giudice dell'esecuzione si radica nell'organo che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile al momento della presentazione della domanda, anche se non ancora annotato nel casellario giudiziale, e non si modifica per la sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base all'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione dell'istanza: il giudice chiamato a decidere è quello che ha emesso tale ultimo provvedimento.
  • È irrilevante, ai fini della competenza, che il provvedimento irrevocabile non sia ancora annotato nel certificato del casellario giudiziale; conta la data di irrevocabilità effettiva.
  • La competenza non cambia per la successiva sopravvenienza di altri titoli esecutivi: una volta determinata al momento della domanda, resta ferma per quel procedimento esecutivo.
  • Se due autorità si dichiarano reciprocamente incompetenti, va sollevato il conflitto negativo di competenza (art. 28 e ss. c.p.p.) e, se necessario, la questione va rimessa alla Corte di cassazione per la decisione sul conflitto.
  • In pratica, chi propone istanze esecutive (difesa o P.M.) deve documentare con certificazioni le date di irrevocabilità delle sentenze rilevanti per evitare contestazioni sulla competenza; l'ufficio esecuzione del Tribunale può fornire le certificazioni utili.
  • La dichiarazione di incompetenza del primo giudice deve essere valutata con attenzione: se basata su un errore nella ricostruzione della cronologia delle irrevocabilità, l'atto va annullato e gli atti devono essere trasmessi al giudice corretto.

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