Sentenza n. 550/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva accolto il ricorso contro il diniego di reimpiego e trasferimento per situazione familiare di particolare gravità
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare aveva chiesto il reimpiego presso la sede di Caserta ai sensi della direttiva P-001, rappresentando la grave situazione familiare determinata dai disturbi comportamentali del figlio maggiore, inserito in una struttura specialistica, e dalle condizioni della moglie, affetta da sindrome ansioso-depressiva. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza, ritenendo insussistenti i presupposti di particolare gravità, urgenza e temporaneità e riconducendo la richiesta a una comune esigenza di ricongiungimento familiare. Nel riesame disposto in sede cautelare aveva inoltre prospettato un eventuale trasferimento a Roma, previa domanda ordinaria. Il TAR aveva annullato il diniego, ritenendo che l’Amministrazione avesse travisato la peculiarità della situazione familiare, omesso una adeguata valutazione delle esigenze organizzative e non considerato in modo concreto la sede alternativa di Maddaloni. Il Ministero ha appellato sostenendo che il primo giudice avesse invaso l’area della discrezionalità amministrativa e che il diniego fosse adeguatamente motivato quanto all’assenza dei presupposti eccezionali e alle esigenze di servizio. Il militare ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità e ne ha contestato nel merito la fondatezza. La memoria di replica depositata dal militare è stata dichiarata tardiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e non è stata esaminata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione sostanziale del TAR. Ha anzitutto ritenuto l’appello ammissibile, perché i motivi, pur non articolati in modo puntuale, consentivano di comprendere le critiche rivolte alla sentenza impugnata. Nel merito, ha qualificato il reimpiego per situazioni di particolare gravità previsto dalla direttiva P-001 come istituto speciale, eccezionale, atipico e residuale, rimesso a un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e sindacabile solo per manifesta abnormità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto. Tuttavia, nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva dimostrato di avere effettivamente considerato la peculiare situazione familiare, avendo sostanzialmente assimilato la vicenda a una ordinaria esigenza di ricongiungimento familiare. Il provvedimento non chiariva inoltre se fosse stata valutata la sede alternativa di Maddaloni, indicata dal militare e asseritamente caratterizzata dalla disponibilità di posti nelle funzioni interessate. La disponibilità dell’Amministrazione a un reimpiego straordinario presso Roma risultava poi intrinsecamente contraddittoria rispetto alla negazione della gravità e urgenza della situazione. Il giudice ha quindi disposto la riedizione del potere, imponendo all’Amministrazione di pronunciarsi con nuovo e motivato provvedimento sulla possibilità di reimpiego presso Caserta e/o Maddaloni. Poiché la documentazione sanitaria risaliva a oltre due anni prima, il militare dovrà previamente documentare l’attualità della situazione di particolare gravità e urgenza; da tale adempimento decorrerà il termine di sessanta giorni per la nuova determinazione amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
pur se il principio di specificità dei motivi di impugnazione [...] impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, l’appello è, comunque, da ritenersi ammissibile quando [...] dal corpo dell’atto sia possibile desumere quali siano le argomentazioni critiche
Il requisito di specificità dei motivi d’appello è soddisfatto quando, anche senza una puntuale scansione formale delle censure, l’atto consente di comprendere le critiche rivolte alle ragioni della sentenza impugnata.
art. 73 c.p.a.
La memoria di replica depositata oltre il termine previsto non è stata presa in considerazione.
direttiva P-001 Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito, ed. 2021, punto 5.4.4
può essere concess[a] esclusivamente in casi eccezionali: - connotati da estrema gravità ed urgenza [...] non risolvibili mediante tutti gli altri strumenti normativi a disposizione del personale [...] che abbiano carattere di temporaneità
Il reimpiego per situazioni di particolare gravità è un istituto eccezionale, atipico e residuale, destinato a fronteggiare situazioni concrete di gravità, urgenza e temporaneità non risolvibili con gli strumenti ordinari; la relativa valutazione è ampiamente discrezionale, ma non può fondarsi sul travisamento dei fatti o sull’omessa considerazione di circostanze specifiche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’appellato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il reimpiego del personale militare per situazioni di particolare gravità è un istituto eccezionale, atipico e residuale, applicabile quando la situazione familiare presenti caratteri di gravità, urgenza e temporaneità e non sia fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti di mobilità o gli altri istituti previsti dall’ordinamento.
- L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare nella valutazione delle domande di reimpiego non esclude il sindacato giurisdizionale quando il provvedimento travisi i presupposti di fatto, sia manifestamente irragionevole o ometta di considerare circostanze concrete e peculiari della situazione familiare rappresentata.
- L’Amministrazione non può ricondurre automaticamente una domanda di reimpiego eccezionale a una comune esigenza di ricongiungimento familiare, quando siano documentate condizioni sanitarie e assistenziali specifiche suscettibili di incidere sulla tutela e sulla gestione del nucleo familiare.
- Nel riesercizio del potere conseguente all’annullamento di un diniego di reimpiego, l’Amministrazione deve valutare concretamente le sedi richieste o alternative indicate dall’interessato e motivare la compatibilità della movimentazione con le esigenze organizzative e funzionali, senza ricorrere a motivazioni generiche o apodittiche.
- Quando la documentazione sanitaria posta a fondamento della domanda non sia più attuale, il nuovo esame può essere subordinato alla produzione, da parte dell’interessato, di documentazione idonea a dimostrare l’attualità della situazione di gravità e urgenza; il termine assegnato all’Amministrazione per provvedere decorre da tale adempimento.
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