Cassazione Civile, Ordinanza n. 38706/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva a un'avvocata, iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense, il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata sui redditi professionali prodotti nell'anno 2010. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione della professionista ritenendo prescritto il credito contributivo, perché i contributi avrebbero dovuto essere versati tra il 16 giugno e il 16 luglio 2011, mentre l'atto interruttivo era stato notificato solo il 1 luglio 2016. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di pagamento e, quindi, della decorrenza della prescrizione fino al 6 luglio 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'ente previdenziale. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che, pertanto, rileva anche il differimento di tale termine disposto con D.P.C.M. richiamato in ricorso. Richiamando il precedente di legittimità n. 10273/2021, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché riesamini la questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
motivo proposto per violazione e/o falsa applicazione di legge
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, utilizzato per censurare la decisione di merito per erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla contribuzione previdenziale.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi previdenziali, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, comprensiva di eventuali differimenti normativi.
art. 2944 c.c.
Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte accoglie la censura relativa alla decorrenza del termine prescrizionale in rapporto alla scadenza effettiva del pagamento.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Disciplina l'obbligo contributivo alla gestione separata; il credito contributivo per redditi professionali è soggetto alla relativa prescrizione quinquennale secondo la disciplina previdenziale applicabile.
art. 18 d.lgs. 241/1997
Richiamato tra le norme che regolano termini e modalità di versamento dei contributi, rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 17 d.P.R. 435/2001
Richiamato come disposizione sui termini di versamento, da considerare anche in caso di differimento.
D.P.C.M. 12 maggio 2011
Il differimento dei termini di versamento previsto dal decreto incide sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2010.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale o differito per il pagamento, non dalla data ordinaria astratta se intervenuto un differimento normativo dei versamenti.
- Ai fini della prescrizione del credito previdenziale, occorre considerare anche i provvedimenti che prorogano i termini di pagamento, perché spostano in avanti il momento in cui il diritto può essere fatto valere.
- Se il giudice di merito omette di considerare un differimento normativo del termine di versamento, la decisione sulla prescrizione è censurabile per violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →