Sentenza del 13/10/2017 n. 24118 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva escluso l'assoggettamento all'ICI per gli anni 2000, 2001 e 2002. Gli immobili, accatastati dal 1999 nelle categorie A/10, C/1 e D/8, erano destinati rispettivamente a ufficio, superficie espositiva, serre, capannoni e superficie di vendita. La CTR aveva ritenuto decisiva la mancanza del certificato di abitabilità, rilasciato soltanto nel giugno 2003, e il conseguente asserito mancato utilizzo commerciale prima di tale data. Il Comune ha sostenuto che il presupposto dell'ICI è il possesso di un fabbricato, non la sua effettiva utilizzazione o la disponibilità del certificato di abitabilità, e che la contribuente non aveva impugnato il classamento catastale, che escludeva le categorie rurali A/6 o D/10.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, per una nuova decisione anche sulle spese. Ha stabilito che gli immobili, essendo accatastati nelle categorie A/10, C/1 e D/8, erano soggetti all'ICI per le annualità controverse. La ruralità e la conseguente esclusione dall'imposta non potevano essere accertate incidentalmente dal giudice tributario in contrasto con il classamento catastale: la contribuente avrebbe dovuto impugnare specificamente il provvedimento di classamento per ottenere il riconoscimento della categoria rurale. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancanza del certificato di abitabilità, poiché l'imposizione decorre dalla giuridica esistenza dell'immobile e dalla sua idoneità a essere iscritto in catasto.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati
Il presupposto dell'ICI è il possesso dell'immobile, indipendentemente dall'uso concreto, dalla capacità di produrre reddito o dall'effettiva utilizzazione commerciale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a)
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano
La nozione di fabbricato rilevante ai fini ICI è collegata all'iscrizione catastale o all'idoneità dell'immobile a essere iscritto in catasto.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 1
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata in relazione alla rendita catastale; la capacità effettiva del bene di produrre reddito non incide sul presupposto dell'imposta.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 8 e 11
Disciplinano, rispettivamente, le detrazioni e le modalità di accertamento e riscossione dell'ICI, nel quadro della debenza dell'imposta collegata al possesso dell'immobile.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola
La ruralità può comportare l'esclusione dall'ICI quando siano rispettati i requisiti normativi, ma, per gli immobili già accatastati in categorie non rurali, il contribuente deve previamente contestare il classamento catastale.
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222
Ha ampliato il riconoscimento fiscale della ruralità anche alle costruzioni strumentali necessarie alle attività agricole, inclusi determinati uffici e immobili destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità
La disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica, collega l'esclusione dall'ICI alla sussistenza dei requisiti di ruralità; secondo la giurisprudenza richiamata, per gli immobili già accatastati la questione deve passare dalla contestazione del classamento.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2
È richiamata in relazione alla natura interpretativa della disciplina introdotta dal D.L. n. 207 del 2008.
Codice civile, art. 2135
Individua le attività agricole rilevanti ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili strumentali.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa di esenzione o della ruralità grava sul contribuente che intenda sottrarsi all'imposizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 21
Sono state invocate dal Comune in relazione all'ammissibilità del ricorso tributario e alla mancata impugnazione dell'atto catastale presupposto; la Corte ha risolto la questione facendo applicazione dei principi sul rapporto tra classamento catastale e imposizione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009
Principio guida: l'immobile classificato come rurale nelle categorie A/6 o D/10 è automaticamente escluso dall'ICI; se invece è classificato in una categoria diversa, il contribuente deve impugnare specificamente il classamento per far riconoscere la ruralità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, il presupposto principale è il possesso di un fabbricato giuridicamente esistente e accatastato, non la sua effettiva utilizzazione né la capacità concreta di produrre reddito.
- La mancanza del certificato di abitabilità o agibilità, di regola, non esclude l'imponibilità se l'immobile è ultimato e idoneo all'accatastamento.
- Quando il contribuente sostiene che un immobile sia rurale, ma il bene è già accatastato in una categoria ordinaria come A/10, C/1 o D/8, non è sufficiente dimostrare in giudizio la strumentalità agricola: occorre contestare il classamento catastale nelle sedi competenti.
- L'attribuzione delle categorie catastali rurali A/6 o D/10 costituisce, secondo l'orientamento richiamato, il presupposto formale per l'esclusione dall'ICI; il Comune che intenda tassare un immobile così classificato deve impugnare tale attribuzione.
- Per gli immobili non ancora iscritti in catasto, il giudice tributario può invece accertare direttamente la sussistenza dei requisiti di ruralità, ma l'onere della prova resta a carico del contribuente.
- In una controversia analoga è quindi essenziale distinguere tra contestazione dell'imposta e contestazione del classamento: se la pretesa di esenzione dipende dalla ruralità catastale, il classamento deve essere impugnato tempestivamente.
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