Ordinanza n. 1272/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel procedimento PS/12983 (numero e data), con cui è stata irrogata a Entiende S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 120.000,00, per presunta violazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nel procedimento PS/12983, con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro per presunta violazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro per presunte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto che la ricorrente ha proposto domanda cautelare incidentale e che l'Autorità si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di palmare fondatezza e che le questioni necessitassero di adeguati approfondimenti nella fase di merito, con conseguente assenza di un fumus boni iuris immediatamente apprezzabile. Quanto al periculum in mora, ha considerato non rilevante l'importo della sanzione e ha rilevato che esso può comunque essere oggetto di rateizzazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. n. 206/2005
La disposizione è richiamata quale base normativa della contestata violazione in materia di pratiche commerciali scorrette; l'ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
art. 21 d.lgs. n. 206/2005
La disposizione è richiamata quale base normativa della contestata violazione in materia di pratiche commerciali scorrette; l'ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
art. 22 d.lgs. n. 206/2005
La disposizione è richiamata quale base normativa della contestata violazione in materia di pratiche commerciali scorrette; l'ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando il ricorso non presenti profili di palmare fondatezza e le questioni dedotte richiedano adeguati approfondimenti incompatibili con una favorevole valutazione sommaria del fumus boni iuris.
- Ai fini del periculum in mora relativo a una sanzione pecuniaria, la misura cautelare può essere negata quando l'importo sia ritenuto non rilevante e il pagamento possa essere dilazionato mediante rateizzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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