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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38250/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione sono stati proposti da Ferdinando Di Silvio e da Laura De Rosa avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/05/2025 che aveva confermato la condanna (pena: 1 anno e 8 mesi di reclusione e €800 di multa ciascuno) per il reato di tentata estorsione pluriaggravata ai danni di Rachid Harrada. Le censure includevano: vizio di motivazione e travisamento della prova (presunta insufficienza e contraddittorietà della testimonianza della persona offesa; mancata considerazione degli elementi favorevoli alla difesa; mancato confronto completo con intercettazioni), contestazione della qualificazione dell'«ingiustizia del profitto» (presunto carattere civilistico del rapporto economico e assenza di usura provata), omissione dell'avviso dell'udienza di appello a un difensore di fiducia (De Rosa) e censura della mancata concessione di pene sostitutive per Di Silvio (argomentando che i precedenti non avrebbero dovuto ostacolare tali misure).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi: il ricorso di Ferdinando Di Silvio è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende; il ricorso di Laura De Rosa è stato rigettato (respinto) nel merito. In particolare la Corte ha ritenuto che: l'omesso avviso a uno dei due difensori integra una nullità a regime intermedio che doveva essere tempestivamente eccepita dall'altro difensore tramite la memoria (il mancato tempestivo rilievo ha sanato la nullità); la valutazione della credibilità della persona offesa e l'apprezzamento delle intercettazioni rientrano nel sindacato di merito e non sono viziati da contraddizioni manifeste; la Corte d'appello ha fornito motivazione non illogica né contraddittoria circa gli elementi della tentata estorsione; la decisione di non applicare pene sostitutive è esercizio di discrezionalità motivata sul punto dell'idoneità alla rieducazione e della pericolosità/recidiva.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; i giudici la richiamano per inquadrare le doglianze (vizi di motivazione, violazioni di legge, travisamento della prova) e verificare la fondatezza delle censure.

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    Norme che regolano le nullità processuali e la loro rilevabilità; la Corte conferma che l'omesso avviso a un difensore è una nullità a regime intermedio.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il rito 'cartolare' per i giudizi d'appello; la Corte l'ha considerato nel valutare i termini e le modalità di eccezione della nullità quando il giudizio si svolge senza presenza delle parti.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    "Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo."

    La Corte applica questo principio adattandolo al rito cartolare: l'avvocato che ha ricevuto l'avviso deve eccepire l'omessa notifica all'altro difensore nel primo atto successivo (la memoria entro il termine), pena la sanatoria della nullità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione delle prove e della dichiarazione del dichiarante coinvolto; la Corte richiama che la credibilità della persona offesa è questione di fatto valutabile senza obbligo di riscontri esterni quando la motivazione non è contraddittoria.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove de relato e sulle conoscenze di fatto di terzi; la Corte osserva che l'eccezione relativa al mancato escussione di familiari doveva essere tempestivamente dedotta, altrimenti si considera rinunciata.

  • art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Norma relativa alle pene sostitutive: il giudice deve valutare la pena più idonea alla rieducazione; la Corte ricorda che l'applicazione o meno è esercizio discrezionale rispetto all'adeguatezza della misura.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Richiamata per i criteri di applicazione delle pene sostitutive; la Corte sottolinea che il giudice deve valutare l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione, tenendo conto anche dei precedenti ma con riferimento all'efficacia della misura.

  • artt. 53, 56, 56-bis legge 24/11/1981 n. 689

    Norme richiamate nella censura sulla sostituzione della pena; la Corte le considera nel quadro della discrezionalità riconosciuta al giudice nella scelta delle pene sostitutive.

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    Art. 629 definisce l'estorsione; art. 56 riguarda la concorrenza di reati. La Corte ha valutato che gli elementi dell'estorsione (minaccia, ingiustizia del profitto, atti idonei) risultavano provati.

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Previsione sulla nomina del difensore d'ufficio; richiamata in relazione all'onere di eccepire la nullità quando il difensore presente avrebbe dovuto farlo in sua vece.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese del procedimento in cassazione; applicata per il rigetto/ inammissibilità del ricorso di Di Silvio.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; citato come parametro che il giudice deve considerare anche quando valuta le pene sostitutive ai sensi della legge 689/1981.

  • d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art.34, comma 1, lett. d)

    Norma normativa che ha introdotto l'art. 598-bis; richiamata per spiegare il nuovo rito cartolarizzato degli appelli e le conseguenze procedurali.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza d'appello a uno dei due difensori costituisce una nullità a regime intermedio: deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore (di regola con la memoria) o si considera sanata.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa e l'apprezzamento del contenuto delle intercettazioni sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo manifeste contraddizioni o travisamenti delle prove.
  • La Corte può ritenere provata l'ingiustizia del profitto e la minaccia anche in assenza di riscontri esterni specifici se la motivazione di merito ricostruisce coerentemente fatti e dichiarazioni e le intercettazioni confermano il racconto.
  • La decisione di non concedere pene sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve motivare in termini di idoneità alla rieducazione e rischio di recidiva; i precedenti possono essere considerati sotto questo profilo, non come automatico ostacolo.
  • Il silenzio o la mancata spiegazione alternativa da parte dell'imputato non trasferisce l'onere della prova, ma la corte può valorizzare l'assenza di una versione alternativa quando il quadro probatorio dell'accusa è coerente.
  • In contestazioni che coinvolgono profili civilistici (es. dispute sul quantum di un debito) occorre accertare se le espressioni e gli atti erano concretamente idonei e diretti in modo non equivoco a coartare la volontà della vittima, distinzione che richiede valutazione fattuale accurata.

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