Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 21/12/2022 che, rigettando la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), disponeva la formulazione dell'imputazione. Il ricorrente deduceva nullità radicale e abnormità dell'ordinanza per violazione degli artt. 127 commi 1 e 5, 409 comma 2 e 411 comma 1-bis c.p.p., lamentando in particolare che il GIP avesse fissato un'udienza camerale senza dare avviso alla persona offesa (art. 125 comma 5 c.p.p.), rendendo l'atto viziato e imponendo al pubblico ministero un'attività processuale illegittima.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato il motivo. Ha osservato che l'art. 411 c.p.p., comma 1-bis, disciplina una procedura autonoma per le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto: se non è stata presentata opposizione (o questa è inammissibile), il giudice procede senza formalità e può pronunciare decreto motivato o restituire gli atti al P.M.; la fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 409 comma 2 c.p.p. è prevista solo in caso di opposizione. Ne consegue che, in assenza di opposizione, il GIP poteva legittimamente ordinare l'imputazione ai sensi dell'art. 409 comma 5 e dell'art. 411 comma 1-bis senza previa udienza camerale e senza ulteriori avvisi. Inoltre la Corte ha ritenuto che il pubblico ministero non abbia interesse a dedurre la nullità derivante dall'omessa notifica alla persona offesa (art. 182 comma 1, seconda ipotesi c.p.p.), per cui non poteva dolersene. In conclusione non si è verificata alcuna nullità assoluta né abnormità tale da giustificare il ricorso.
Norme richiamate
art. 411 cod. proc. pen.
Introduce una procedura autonoma per le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto: prevede l'avviso alle parti e la possibilità di opposizione; se mancano opposizioni o sono inammissibili il giudice procede senza formalità e può pronunciarsi o restituire gli atti, consentendo anche il rinvio diretto alle facoltà di cui all'art. 409 comma 5.
art. 409 cod. proc. pen.
Il comma 2 disciplina l'udienza camerale prevista dal procedimento ordinario di archiviazione; il comma 5 autorizza il giudice a restituire gli atti o ad adottare provvedimenti come l'ordine di imputazione. La Corte ha precisato che, per le richieste ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis, l'udienza prevista dal comma 2 si tiene solo in caso di opposizione.
art. 182 cod. proc. pen.
Stabilisce che la deduzione della nullità prevista dagli artt. 180 e 181 non è consentita alla parte che non sia coinvolta nella mancata interlocuzione e che quindi non abbia interesse alla tutela della disposizione violata; applicata per escludere lo ius del pubblico ministero a lamentare l'omessa notifica alla persona offesa.
art. 125 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di avviso alla persona offesa per determinate formalità; la Corte ha ritenuto che tale avviso non sia necessario quando non è stata proposta opposizione all'archiviazione nella speciale procedura dell'art. 411 comma 1-bis.
art. 127 cod. proc. pen.
Norme generali sulle formalità e comunicazioni: la Corte ha stabilito che il modulo procedimentale di carattere generale non trova applicazione quando la speciale procedura di cui all'art. 411 comma 1-bis esclude l'udienza e le formalità connesse in assenza di opposizione.
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la valutazione della sua configurabilità richiede un idoneo contraddittorio, ma la speciale disciplina procedurale dell'art. 411 comma 1-bis contempera tale esigenza prevedendo avviso e possibilità di opporsi; se non si oppone nessun contraddittorio camerale è necessario.
d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28
art. 2 comma 1 lett. b) (inserimento art. 411 comma 1-bis)
Intervento legislativo che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 411 c.p.p., delineando la procedura speciale per le archiviazioni per particolare tenuità e modificando l'ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie.
Massime di principio
- Se non è stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice può procedere senza udienza camerale: la fissazione dell'udienza è necessaria solo in presenza di opposizione ammissibile.
- La speciale procedura dell'art. 411 comma 1-bis prevale, si applicano le disposizioni generali (artt. 408 e ss.) solo in quanto compatibili.
- L'omessa notifica della convocazione dell'udienza alla persona offesa non costituisce necessariamente una nullità assoluta e, ove la parte che lamenta la nullità sia il pubblico ministero, questi può essere privo di legittimazione a dedurre tale vizio se non è personalmente leso (art. 182 c.p.p.).
- Per contestare validamente una decisione di archiviazione per tenuità occorre avere interesse concreto e qualificato: le doglianze procedurali relative a prerogative esclusive della parte offesa devono essere sollevate da chi è titolare di quelle prerogative.
- Se è stata proposta opposizione, il giudice deve valutare l'ammissibilità e, se necessario, fissare l'udienza camerale e dare gli avvisi previsti; in tal caso gli obblighi di notifica e il contraddittorio devono essere rispettati.
- Prima di proporre ricorso per cassazione per vizi procedurali, verificare l'esistenza dell'interesse a dedurre la nullità e la sussistenza di una nullità assoluta o di un'abnormità effettiva nella scelta discrezionale del GIP.
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