Corte di giustizia, Sentenza C-568/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020. — MO contro Subdelegación del Gobierno en Toledo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Soggiorno irregolare – Normativa nazionale che prevede l’imposizione, a seconda delle circostanze, o di una sanzione pecuniaria o dell’allontanamento – Conseguenze della sentenza del 23 aprile 2015, Zaizoune (C‑38/14, EU:C:2015:260) – Legislazione nazionale più favorevole per l’interessato – Effetto diretto delle direttive – Limiti. — Causa C-568/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ribadisce che la direttiva rimpatri impone, in linea di principio, l’adozione di una decisione di rimpatrio per ogni cittadino di paese terzo il cui soggiorno sia irregolare. Tuttavia, nel caso esaminato, esclude che l’amministrazione possa applicare direttamente la direttiva contro l’interessato per sostituire una disciplina nazionale più favorevole con una misura di allontanamento più gravosa. Il limite decisivo è il divieto di fare discendere da una direttiva, di per sé, obblighi a carico del singolo.
Direttiva rimpatri e limiti all’applicazione diretta in peius nei confronti del cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare
La questione giuridica
Se la direttiva 2008/115/CE consenta all’autorità nazionale di applicare direttamente le sue disposizioni per adottare ed eseguire una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare, quando la normativa nazionale prevede, in alternativa alla sanzione pecuniaria, l’allontanamento solo in presenza di circostanze aggravanti ulteriori rispetto al mero soggiorno irregolare; e, in particolare, se ciò sia possibile anche se l’effetto è sfavorevole per l’interessato e comporta la disapplicazione della disciplina interna più favorevole.
Principio di diritto
La direttiva 2008/115/CE osta a una normativa nazionale che, per il soggiorno irregolare di un cittadino di paese terzo, preveda in alternativa una sanzione pecuniaria o l’allontanamento solo se ricorrono circostanze aggravanti ulteriori; tuttavia, se il diritto interno non è interpretabile in modo conforme, l’autorità nazionale non può invocare direttamente la direttiva contro l’interessato per aggravare la sua situazione e disporre il rimpatrio in assenza di tali circostanze, poiché una direttiva non può da sola creare obblighi a carico di un singolo.
Norme richiamate
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 4, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 4, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, punti 4 e 5, direttiva 2008/115/CE
Direttiva 2008/115/CE e applicazione diretta in peius nei confronti del cittadino di un paese terzo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La Corte è chiamata a chiarire se, in presenza di una normativa spagnola che prevede l’allontanamento solo al ricorrere di circostanze aggravanti ulteriori rispetto al mero soggiorno irregolare, l’autorità nazionale possa disapplicare la disciplina interna e fondarsi direttamente sulla direttiva 2008/115/CE per disporre il rimpatrio.
Fatti e procedimento principale
MO, cittadino colombiano, era destinatario di un procedimento di allontanamento avviato dalle autorità spagnole per soggiorno irregolare. Nel procedimento principale egli aveva prodotto documenti attestanti ingresso in Spagna, precedente titolo di soggiorno, attività lavorativa, domicilio, assenza di precedenti penali e un certo radicamento sociale e familiare.
L’autorità governativa di Toledo aveva disposto l’allontanamento con divieto di reingresso per cinque anni, richiamando l’orientamento del Tribunal Supremo secondo cui l’allontanamento è possibile solo se, oltre al soggiorno irregolare, sussistono elementi negativi aggiuntivi nella condotta dell’interessato. Il giudice del rinvio rilevava però che, nel caso concreto, non emergevano circostanze aggravanti ulteriori e si interrogava sulle conseguenze della sentenza Zaizoune.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1 della direttiva 2008/115/CE, che ne definisce l’oggetto;
- l’articolo 3, punti 4 e 5, sulle nozioni di decisione di rimpatrio e allontanamento;
- l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, sulle disposizioni più favorevoli;
- l’articolo 6, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di ogni cittadino di paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, fatte salve le deroghe previste;
- l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, sulla partenza volontaria;
- l’articolo 8, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per l’esecuzione della decisione di rimpatrio quando non sia concesso un termine per la partenza volontaria o quest’ultimo non sia rispettato.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se la giurisprudenza sulla direttiva 2008/115 e sui limiti dell’efficacia diretta delle direttive consenta alle autorità spagnole di applicare direttamente la direttiva contro il cittadino straniero, ignorando una normativa interna più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, al fine di aggravare la sua posizione e disporre il rimpatrio anche senza circostanze aggravanti aggiuntive.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama anzitutto la sentenza Zaizoune, nella quale aveva già affermato che una normativa nazionale che consenta, per il soggiorno irregolare, l’applicazione alternativa di una sanzione pecuniaria o dell’allontanamento, con esclusione reciproca delle due misure, ostacola l’effettività della direttiva 2008/115, in particolare degli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3.
La Corte osserva poi che, secondo una giurisprudenza costante, i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo della direttiva. Tuttavia, questo obbligo incontra un limite fondamentale: una direttiva non può, di per sé, creare obblighi per un singolo e non può essere fatta valere dallo Stato nei suoi confronti come fonte autonoma di pregiudizio.
Di conseguenza, se la normativa nazionale applicabile prevede l’allontanamento solo in presenza di circostanze aggravanti ulteriori e se non è possibile un’interpretazione conforme, lo Stato membro non può invocare direttamente la direttiva per adottare ed eseguire una decisione di rimpatrio contro il cittadino di paese terzo in assenza di tali circostanze. L’eventuale incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione deve essere risolta attraverso gli strumenti ordinari di adeguamento dell’ordinamento interno, non mediante un’applicazione diretta della direttiva in malam partem.
Decisione
La Corte risponde che la direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che, qualora una normativa nazionale preveda, per il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo, l’imposizione alternativa di una sanzione pecuniaria o dell’allontanamento soltanto in presenza di circostanze aggravanti ulteriori, l’autorità nazionale competente non può basarsi direttamente sulle disposizioni della direttiva per adottare ed eseguire una decisione di rimpatrio in assenza di tali circostanze.
Principi affermati
- L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 impone in linea di principio l’adozione di una decisione di rimpatrio in caso di soggiorno irregolare.
- La direttiva osta a discipline nazionali che ne ostacolino l’effetto utile prevedendo alternative incompatibili con il sistema comune di rimpatrio.
- Una direttiva non può essere invocata dallo Stato membro per imporre a un singolo un obbligo o una misura più gravosa rispetto alla normativa nazionale applicabile, salvo che il diritto interno consenta una interpretazione conforme.
- L’eventuale disallineamento tra diritto nazionale e direttiva non può essere sanato mediante applicazione diretta della direttiva in danno dell’interessato.
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