Ordinanza n. 3177/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Nota prot. n. -OMISSIS-del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n.-OMISSIS-sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “-OMISSIS-” di Augusta (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; Nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato privatista a una sede d'esame diversa da quella indicata nella domanda, nonché gli atti ministeriali e dell'USR relativi ai termini, modalità e criteri di assegnazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato privatista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le note ministeriali e l'ordinanza concernenti l'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui sarebbero state interpretate come idonee a consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati esterni prescindendo dalle preferenze di sede espresse. È stata inoltre contestata l'assegnazione individuale del candidato a un istituto statale di Augusta, ritenuto difforme dalla sede indicata nella domanda, nonché gli atti applicativi dell'USR Sicilia. La censura cautelare si concentra sulla carenza di intelligibilità del percorso motivazionale seguito dall'amministrazione e sulla mancata considerazione delle preferenze del candidato, alla luce dei criteri previsti dall'art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare ministeriale 10 novembre 2025, n. 74346.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non mediante sospensione automatica degli atti, ma ai fini del riesame della posizione del candidato. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris poiché né il provvedimento impugnato né la documentazione successivamente prodotta consentivano di comprendere agevolmente il percorso motivazionale dell'USR per l'assegnazione. L'amministrazione dovrà riesaminare l'istanza applicando i criteri normativi e amministrativi richiamati, secondo l'elaborazione giurisprudenziale consolidata, e tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato. Il riesame dovrà svolgersi in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami di Stato. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto la domanda ai fini del riesame della posizione del candidato.
art. 56 c.p.a.
Richiamato con riguardo al precedente decreto monocratico che aveva respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi che l'amministrazione deve applicare nel riesame dell'assegnazione del candidato esterno, tenendo conto delle preferenze espresse.
par. 3 circolare 10 novembre 2025, n. 74346
Fornisce ulteriori criteri amministrativi per l'assegnazione dei candidati esterni, da considerare nel riesame insieme alle preferenze di sede.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione assegna un candidato esterno a una sede d'esame diversa da quella indicata nella domanda, il provvedimento deve rendere comprensibile il percorso motivazionale e l'applicazione dei criteri normativi rilevanti.
- Nel riesame dell'assegnazione di un candidato esterno all'esame di Stato, l'amministrazione deve applicare i criteri previsti dall'art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dalla disciplina amministrativa richiamata, tenendo conto delle preferenze di sede espresse dal candidato.
- In sede cautelare, l'accertata insufficiente intelligibilità della motivazione dell'assegnazione può giustificare una misura propulsiva di riesame, da effettuarsi in tempi compatibili con la partecipazione dell'interessato agli esami di Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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