Cassazione Civile, Ordinanza n. 34422/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società, chiedendo il riconoscimento del proprio credito per l'attività svolta in favore della debitrice consistente nell'attestazione ex art. 161 l.f. di un piano concordatario. In via principale chiedeva la prededuzione ex art. 111 l.f.; in subordine il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo che il concordato fosse stato originariamente dichiarato inammissibile per mancanza degli allegati prescritti dall'art. 161, comma 4, l.f., sicché la prestazione non poteva considerarsi funzionale alla procedura e, inoltre, richiamando il tema dell'abuso del processo per escludere il compenso privilegiato. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 111, comma 2, l.f. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la procedura concordataria era stata poi riaperta/ammessa e che comunque la sua attività doveva ritenersi funzionale alla procedura, senza che a lui potessero essere imputati gli adempimenti materiali del deposito e delle allegazioni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1176, 2222, 2225 e 2751-bis c.c., lamentando che il tribunale aveva confuso il piano della prededuzione con quello dell'esistenza e del rango del credito, applicando in modo inconferente la giurisprudenza sull'abuso del processo e omettendo di verificare l'effettivo svolgimento della prestazione e i presupposti del privilegio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché introduceva questioni nuove non risultanti trattate nel giudizio di merito e comunque difettava di autosufficienza e specificità. Nel merito della prededuzione ha condiviso l'impostazione del giudice di merito: il credito del professionista incaricato dell'attestazione è prededucibile solo se la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura concordataria, valutazione ex ante, e ciò presuppone che il concordato sia almeno aperto e che i creditori possano essere coinvolti; nel caso esaminato, invece, la domanda concordataria era stata dichiarata inammissibile ab origine, sicché mancava il presupposto della funzionalità. Ha inoltre ribadito che l'utilità concreta per la massa non è un requisito ulteriore della prededuzione. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto errato negare il privilegio ex art. 2751-bis c.c. sulla base della stessa logica usata per escludere la prededuzione, poiché il piano della sussistenza e del rango del credito è distinto da quello della funzionalità della prestazione alla procedura concorsuale; il richiamo all'abuso del processo era inconferente rispetto all'attività di attestazione del professionista. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al tribunale in diversa composizione per nuovo esame sul credito privilegiato e per la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda del creditore.
art. 111, comma 2, l.f.
la prededuzione del credito del professionista richiede che la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e che il concordato sia almeno aperto, con coinvolgimento dei creditori.
art. 161, commi 3 e 4, l.f.
l'attestazione del piano concordatario e gli allegati prescritti incidono sull'ammissibilità della domanda di concordato; la mancanza degli allegati comporta inammissibilità.
art. 173, comma 3, l.f.
richiamato per indicare la successiva revoca dell'apertura della procedura concordataria.
art. 55 l.f.
richiamato dal ricorrente per sostenere un vantaggio per i creditori derivante dalla cristallizzazione della massa passiva e dal blocco degli interessi.
art. 1175 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione all'abuso del processo concordatario e ai doveri di correttezza.
art. 1375 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione all'abuso del processo concordatario e ai doveri di buona fede.
art. 1176 c.c.
richiamato nel motivo relativo alla corretta valutazione dell'attività professionale.
art. 2222 c.c.
richiamato nel motivo relativo al rapporto d'opera professionale.
art. 2225 c.c.
richiamato nel motivo relativo alla determinazione del corrispettivo del professionista.
art. 2751-bis, n. 2, c.c.
fondamento del privilegio richiesto per il credito del professionista; la Corte distingue tale profilo da quello della prededuzione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.
art. 161, comma 3, l.f.
menzionato anche nel capo in cui si descrive l'incarico di attestazione svolto dal ricorrente.
art. 172 l.f.
richiamato per la revoca successiva del concordato a seguito della relazione del commissario giudiziale.
art. 163 l.f.
richiamato dalle Sezioni Unite per indicare l'ammissione alla procedura quale presupposto del coinvolgimento dei creditori.
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato di ausilio tecnico per l'accesso a un concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia stata funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e il concordato sia giunto almeno alla fase di apertura, così da consentire ai creditori di valutare la proposta.
- La sola presentazione della domanda di concordato o il mero avvio dell'iter non bastano a fondare la prededuzione se la procedura non ha superato il vaglio di ammissibilità o non è progredita fino al coinvolgimento dei creditori.
- Ai fini della prededuzione non è necessario un autonomo accertamento dell'utilità concreta della prestazione per la massa dei creditori; il criterio decisivo è la funzionalità dell'attività alle finalità tipiche della procedura concorsuale.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non affrontate nel giudizio di merito; chi deduce questioni già prospettate deve indicare specificamente in quale atto del precedente grado le abbia poste, per soddisfare i requisiti di autosufficienza e specificità.
- La negazione della prededuzione non implica automaticamente il diniego del privilegio del credito professionale: la verifica del rango del credito va tenuta distinta dal giudizio sulla funzionalità della prestazione alla procedura concorsuale.
- Il richiamo all'abuso del processo può essere pertinente per escludere determinati effetti della condotta processuale del debitore, ma non è di per sé idoneo a negare il compenso del professionista incaricato dell'attestazione se la prestazione è stata effettivamente resa e va valutata secondo i propri presupposti.
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