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Sentenza

Sentenza n. 6565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 24 marzo 2026, n. 2471, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l'appello della seconda classificata, annullato l'aggiudicazione in favore dell'originaria aggiudicataria e imposto alla stazione appaltante di valutare la conformità dell'offerta alle specifiche tecniche sulla base del prodotto dedotto in fase di offerta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa seconda classificata e stazione appaltante)

Prevale il privato

La controversia

L'originaria aggiudicataria ha chiesto la revocazione della precedente sentenza deducendo, nella fase rescindente, l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. Ha sostenuto che la sentenza avesse erroneamente supposto che il disciplinare e il capitolato imponessero alla stazione appaltante di verificare già in gara la piena conformità del prodotto a tutte le specifiche tecniche, sulla base della documentazione dell'offerta tecnica. Secondo la ricorrente, dagli artt. 13, 16 e 17.4 del disciplinare non risultava richiesto né un campione fisico né una scheda tecnica del prodotto, né la dimostrazione analitica di tutte le caratteristiche chimico-fisiche del materiale; il presunto fatto sarebbe stato quindi escluso dagli atti di gara. Nella fase rescissoria ha inoltre chiesto il riesame nel merito del motivo d'appello originariamente proposto dalla seconda classificata e accolto dalla sentenza revocanda, riproponendo le difese già svolte. La seconda classificata ha eccepito l'inammissibilità o il rigetto della revocazione; la stazione appaltante ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando il giudice supponga l'esistenza di un fatto certamente inesistente o escluda un fatto certamente esistente per erronea percezione del contenuto materiale degli atti processuali, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva esaminato e ricostruito il contenuto del disciplinare e del capitolato, richiamando proprio le clausole invocate dalla ricorrente. Pertanto, non vi era stata falsa percezione degli atti, ma una diversa valutazione del loro contenuto e della portata degli obblighi della stazione appaltante: tale errore di giudizio non è censurabile con la revocazione per errore di fatto. Inoltre, la questione era stata ampiamente discussa e specificamente decisa nella sentenza revocanda, circostanza che esclude autonomamente l'errore revocatorio. Il riesame nel merito richiesto nella fase rescissoria non è stato quindi esaminato. Le spese sono state poste a carico dell'originaria aggiudicataria e della stazione appaltante, intervenuta a sostegno della sua posizione attiva, in favore della seconda classificata, nella misura di euro 8.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, quando la sentenza è l'effetto di un errore di fatto che risulta dagli atti o documenti della causa; che la sentenza abbia supposto l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero abbia supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare

    La revocazione per errore di fatto presuppone una falsa percezione materiale degli atti processuali, non una diversa valutazione giuridica o probatoria; inoltre, l'errore non deve riguardare una questione controversa ed espressamente decisa dalla sentenza.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice abbia falsamente percepito il contenuto materiale degli atti processuali, supponendo esistente un fatto certamente inesistente oppure inesistente un fatto certamente esistente.
  • La diversa interpretazione o valutazione del contenuto del disciplinare di gara, del capitolato o degli altri documenti processuali integra un errore di giudizio e non può essere fatta valere mediante revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
  • Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la questione dedotta sia stata espressamente esaminata e decisa nella sentenza revocanda, anche se la parte contesta la correttezza della relativa soluzione.
  • La parte che interviene in un giudizio assumendo una posizione attiva di contrasto nei confronti dell'altra parte è soggetta, ai fini delle spese, al principio della soccombenza anche se non è l'amministrazione direttamente destinataria della domanda.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAppelloRevocazione e opposizione di terzoSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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