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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12496/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente della Regione Abruzzo, inquadrata come Assistente Tecnico cat. C dal 1 aprile 1981, che chiedeva il riconoscimento di un trattamento economico di anzianità/perequazione retributiva previsto da norme regionali successive (art. 43 L.R. Abruzzo n. 6/2005, come modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. n. 16/2008, con inserimento del comma 2-bis nell'art. 1 L.R. n. 118/1998). La pretesa riguardava l'equiparazione del trattamento economico di anzianità a quello percepito da altri dipendenti transitati da altri enti pubblici e poi assunti dalla Regione. La ricorrente deduceva che la norma fosse meramente ricognitiva di un principio già esistente, che avesse inciso sulla retribuzione dando luogo a un diritto soggettivo patrimoniale perfetto, e che il comma 2-ter fosse sopravvissuto alla declaratoria di illegittimità costituzionale. Inoltre lamentava violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e di varie norme costituzionali, sostenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse apparente e che fosse stato leso il legittimo affidamento, anche alla luce di documentazione che a suo dire attestava il riconoscimento del diritto da parte della Regione. La Regione resistiva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che sulla questione si fosse già formato un giudicato sfavorevole alla lavoratrice per effetto della precedente sentenza di cassazione n. 19095 del 2015, richiamata come decisiva, la quale aveva già escluso il diritto alla perequazione retributiva fondato sulla normativa regionale poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 211/2014. In particolare, la Corte ha affermato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 43 L.R. n. 6/2005, come sostituito dalla L.R. n. 16/2008, nella parte in cui introduceva il comma 2-bis, precludeva di fondare su tale norma la pretesa economica della ricorrente. Ha inoltre escluso che fosse configurabile un diritto soggettivo consolidato o un legittimo affidamento, osservando che la norma non era mai stata applicata nei confronti della ricorrente e che, comunque, non può esservi affidamento su una disposizione dichiarata incostituzionale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 L.R. Abruzzo n. 6/2005

    come sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. n. 16/2008

    La disposizione, nella parte in cui introduceva il comma 2-bis nell'art. 1 L.R. n. 118/1998, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima perché incideva sul trattamento economico dei dipendenti regionali, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto ordinamento civile.

  • art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16/2008

    che sostituiva l'art. 43 della L.R. n. 6/2005

    La modifica legislativa regionale non ha superato il vaglio di costituzionalità nella parte in cui riproduceva l'intervento sul trattamento economico dei dipendenti regionali.

  • art. 1 L.R. Abruzzo n. 118/1998

    con inserimento del comma 2-bis e richiamo al comma 2-ter

    Il comma 2-bis, introdotto dalla norma regionale, è stato colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale; il comma 2-ter è stato ritenuto strumentale al comma 2-bis e quindi non idoneo a fondare autonomamente il diritto azionato.

  • art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    La disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali è ricondotta alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la violazione dei criteri di decisione conforme a legge.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro costituzionale asseritamente violato.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro costituzionale asseritamente violato.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro costituzionale asseritamente violato.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro costituzionale asseritamente violato.

Massime di principio

  • Se una precedente sentenza di cassazione ha già deciso in modo definitivo la stessa pretesa sostanziale, il giudicato formatosi su quella decisione preclude la riproposizione della domanda fondata sul medesimo titolo normativo.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma regionale che invade la materia dell'ordinamento civile impedisce di fondare su di essa diritti economici nei confronti del datore di lavoro pubblico regionale.
  • Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile su una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, soprattutto quando la norma non sia mai stata concretamente applicata al soggetto che agisce.
  • Un diritto soggettivo patrimoniale non può dirsi consolidato se non risulta mai riconosciuto in via definitiva, né in via amministrativa né in sede giudiziaria.
  • Quando una disposizione successiva è meramente strumentale a un comma già dichiarato illegittimo, essa non può essere invocata autonomamente per fondare la pretesa sostanziale venuta meno.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoTutela del legittimo affidamentoNullità

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